Prescrizioni ambientali e ipotesi di varianti urbanistiche ex art. 208 Codice ambiente.

Prescrizioni ambientali e ipotesi di varianti urbanistiche ex art. 208 Codice ambiente.Il TAR Puglia affronta una delle problematiche connesse alla realizzazione degli impianti energetici che necessitano, come è noto, di complesse autorizzazioni amministrative, in particolare, la pronuncia è di interesse in relazione alle prescrizioni d’obbligo ambientali e alle ipotesi di varianti urbanistiche.

Il tema è stato già affrontato in precedenza in questa news.

Il caso nasce dal rilascio da parte del competente ente provinciale del provvedimento di autorizzazione con plurime prescrizioni d’obbligo in favore di un privato operatore economico alla realizzazione dell’impianto di bio-metano, con variante puntuale in deroga alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano urbanistico del comune interessato ad ospitare l’intervento.

L’Ente locale ha impugnato il provvedimento autorizzativo contestando la contraddittorietà del procedimento amministrativo seguito e la carenza di motivazione del provvedimento di assenso, contenente una cospicua quantità di prescrizioni anche su fondamentali profili progettuali.

In sintesi, secondo la tesi dell’Amministrazione ricorrente, il punto nodale della questione attiene ad un’inversione procedimentale verificatasi nel caso di specie: per la realizzazione di siffatti impianti, alla stregua dell’art. 208, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il proponente è tenuto ad elaborare il progetto definitivo e l’autorità amministrativa, previa valutazione, lo approva (o meno) alla stregua dei principi in materia di precauzione e prevenzione, ponendo se del caso limitate prescrizioni.

Sempre a ragion dell’Amministrazione ricorrente, alcuni pareri resi nell’arco delle diverse conferenze di servizi svolte erano stati trasformati da negativi a positivi con prescrizioni: da ciò l’evidente illegittimità dell’atto autorizzativo rilasciato dall’Ente provinciale competente.

Accogliendo le argomentazioni difensive svolte dalla difesa del civico Ente, il TAR pugliese ha ritenuto fondato il ricorso specie per ciò che attiene l’aspetto concernente la validità dell’effetto di variante puntuale al piano urbanistico.

Il Giudice amministrativo, nel ripercorrere l’iter motivazionale alla base della decisione, premette che l’oggetto specifico di censura è la presenza nel provvedimento amministrativo di numerose “prescrizioni d’obbligo” su elementi non secondari della progettazione dell’impianto.

E’ noto che la disciplina amministrativa ammette la possibilità di inserire, nei relativi atti, le cd. “prescrizioni d’obbligo“: in generale, si osserva che un atto amministrativo si compone di una parte cd. “necessaria”, contenente gli elementi tipici previsti dalla legge, ma può avere anche una parte cd. “eventuale”, riferendosi ad elementi accidentali o eventuali, ai quali vengono in genere ricondotte le cd. “clausole impositive di obblighi”.

Il TAR si sofferma dapprima sul significato proprio del termine “prescrizione” che, dal punto di vista etimologico, indica l’atto di imporre qualcosa a qualcuno e, nella sostanza, evoca “… l’atto di porre una norma da parte di chi ne ha autorità al cospetto di chi la deve osservare”: muovendo dal presupposto secondo il quale le misure prescrittive indicano gli obblighi ai quali viene subordinata la validità e l’efficacia dell’autorizzazione, a cui deve adempiere e conformarsi il destinatario dell’atto affinchè l’attività possa essere svolta legittimamente, può dirsi che ” la cd. prescrizione di obblighi ponga una sorta di condicio juris al provvedimento, in quanto solo dopo il suo adempimento l’autorizzazione spiega i propri effetti tipici”.

Il rilievo è fondamentale atteso che l’intervento da realizzarsi avrebbe dovuto avvenire in area agricola e, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 208, co. 6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’approvazione “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Da tali premesse, lo stesso organo giudicante deduce che “La disciplina normativa in materia richiede … che gli enti e/o gli organi (anche consultivi) si esprimano positivamente nel merito dell’incidenza ambientale e non invece che essi possano differire a posteriori e/o demandare ad altri, magari allo stesso imprenditore proponente, l’individuazione di soluzioni progettuali, nient’affatto secondarie, mai vagliate in via preventiva“.

Da ultimo, il Giudice amministrativo rileva che “un provvedimento di tal genere, come quello oggetto di causa (ossia dal contenuto indeterminato, ma determinabile solo ex post, a seconda delle scelte progettuali, pur osservanti le prescrizioni imposte, ma prescelte autonomamente dall’operatore economico proponente), non sarebbe in grado di determinare il c.d. effetto variante della pianificazione urbanistica ed edilizia del luogo considerato … Ciò in quanto la variante dello strumento urbanistico in questione è una variante parziale e speciale (e non già una variante generale). Essa presuppone una ponderazione motivata degli interessi puntuali coinvolti nella realizzazione dello specifico impianto effettivamente compiuta che si riflette nel provvedimento di autorizzazione espresso ed esplicito“.

La pronuncia consente di operare due considerazioni di fondo:

  • la prima, le valutazioni ambientali assumono carattere di norma preventivo e sono il frutto di scelte tecnico – discrezionali;
  • la seconda, dato che l’approvazione di tali opere costituisce variante allo strumento urbanistico, tale effetto è possibile solo ed esclusivamente qualora nel corso dell’iter istruttorio la progettazione sia risultata completa ed esaustiva.

(TAR Puglia Bari, Sez. II, 23.9.2021, n. 1387)