Concessioni demaniali marittime: la proroga al 2027 va disapplicata.
Concessioni demaniali marittime: la proroga al 2027 va disapplicata.
Due recenti pronunce del TAR Liguria (183/2025) e del TAR Puglia (268/2025) hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa italiana: la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime è incompatibile con il diritto eurounitario e, pertanto, deve essere disapplicata. Le sentenze in esame hanno, pertanto, affermato che le disposizioni nazionali che continuano a introdurre proroghe ex legge delle concessioni balneari sono in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) e con l’art. 49 TFUE, con conseguente necessità di indire procedure di selezione trasparenti e imparziali.
Con il D.L. n. 131/2024, convertito in L. n. 166/2024, il legislatore ha previsto un’ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 30 settembre 2027, nell’intento di risolvere il contenzioso con la Commissione Europea. Tuttavia, entrambe le pronunce dei TAR hanno stabilito che tale proroga deve essere disapplicata, confermando la linea giurisprudenziale secondo cui qualsiasi meccanismo di rinnovo automatico, senza l’espletamento di procedure competitive, si pone in contrasto con il diritto comunitario.
Le motivazioni principali alla base della disapplicazione della proroga sono le seguenti:
- Primato del diritto dell’Unione Europea:
- La Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che il rinnovo automatico delle concessioni balneari senza gara contrasta con la Direttiva 2006/123/CE.
- Il principio di primazia del diritto UE impone alle autorità amministrative e ai giudici nazionali di disapplicare norme interne in contrasto con il diritto eurounitario (CGUE, C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis; CGUE, C-348/22, AGCM c. Italia).
- Obbligo di procedura selettiva:
- La normativa europea impone agli Stati membri di garantire trasparenza, concorrenza e imparzialità nelle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
- Qualsiasi proroga senza gara equivale a un vantaggio indebito per i concessionari uscenti, violando così i principi di concorrenza del mercato interno.
3.Inefficacia di eventuali accordi con la Commissione Europea:
- Le sentenze hanno inoltre respinto l’argomentazione secondo cui la proroga al 2027 sarebbe stata concordata con la Commissione Europea. Non esiste alcun documento ufficiale che confermi tale accordo, e comunque un’eventuale intesa politica non potrebbe prevalere sulle decisioni della Corte di Giustizia UE.
Le recenti pronunce dei TAR Liguria e Puglia hanno un impatto significativo sia per i concessionari uscenti sia per le amministrazioni locali.
Per chi attualmente detiene una concessione, queste decisioni segnano un cambiamento importante: non sarà più possibile fare affidamento su proroghe automatiche, e chi vorrà mantenere la concessione dovrà necessariamente partecipare alle nuove gare pubbliche.
Anche per i Comuni le implicazioni sono rilevanti. Le amministrazioni locali, infatti, sono obbligate a indire procedure di gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, rispettando i principi di trasparenza e concorrenza. Di conseguenza, non potranno più applicare la proroga prevista dal D.L. n. 131/2024 e dovranno procedere immediatamente con le procedure di evidenza pubblica.
Il D.L. n. 131/2024, pur nato con l’intento di risolvere il contenzioso europeo, si scontra con il principio di primazia del diritto UE e, come tale, non può essere applicato dalle amministrazioni locali.
Queste due pronunce costituiscono un ulteriore passo verso la piena applicazione della Direttiva Bolkestein e l’adeguamento dell’Italia agli standard europei in materia di concessioni pubbliche.
TAR Liguria, Sez. I, 19.2.2025, n. 183
TAR Puglia, Sez. I, 24.2.2025, n. 268
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