Trentatré trentini sanarono a Trento: questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, della Legge Provinciale n. 1/2008

Ancora una volta la Corte Costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale di una norma regionale – o meglio, provinciale – relativa alla sanatoria edilizia “ordinaria”.

Nello specifico, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con l’ordinanza in rassegna ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, della Legge Provinciale n. 1/2008.

 

I. La fattispecie concreta

Il giudizio nel cui seno è stata resa l’ordinanza in parola è stato promosso da un vicino di casa, che ha deciso di impugnare il Permesso di Costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in relazione ad un edificio condominiale.

Nello specifico, l’interesse all’impugnativa si intendeva radicato in virtù del fatto che con il titolo in sanatoria risultava essere sanata una consistenza immobiliare che addirittura invadeva il terreno di proprietà dei ricorrenti, con ciò (chiaramente) violando anche le distanze legali prescritte.

È interessante rilevare come, a ben vedere, nell’articolazione dei motivi di ricorso non è mai neanche lumeggiata una possibile questione di legittimità costituzionale, limitandosi i ricorrenti a censurare la cattiva applicazione dell’art. 135, comma 7, L.P. n. 1/2008, difettandone in radice i presupposti.

Ma il Tribunale è di diverso avviso.

 

II. La questione di legittimità costituzionale

Leggendo l’ordinanza di rimessione, emerge che il TRGA di Trento già aveva individuato un possibile profilo di incostituzionalità della norma durante il giudizio, ma prima di sollevare d’ufficio la quesitone di legittimità, ha ritenuto necessario disporre una verificazione che, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, dimostrasse che la questione stessa fosse rilevante nel presente giudizio (con ciò, dunque, adempiendo a quanto richiesto dall’art. 23 L. 87/1953).

Una volta accertata la sussistenza di tale requisito, dunque, il Collegio ha ritenuto “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 7, L.P. n. 1/2008.

 

III Le considerazioni del Tribunale

A sostegno della propria tesi, il TRGA ha richiamato molteplici arresti giurisprudenziali (propri del Giudice delle Leggi), nonché alcune proprie considerazioni in diritto.

Ma partiamo dal dato normativo: l’articolo in parola stabilisce che

 

Fermo restando quanto previsto dal comma 1, resta salvo il potere, ai soli fini amministrativi, di rilasciare la concessione edilizia quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l’opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente. In tal caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono aumentate del 20 per cento

 

L’istituto di cui si discorre, come riconosciuto dallo stesso TRGA, è quello della cd. “sanatoria giurisprudenziale”, il quale deve sempre e comunque “ritenersi recessivo rispetto alla vigente normativa nazionale e ai principi dalla stessa desumibili in materia di abusiva trasformazione del territorio, essendo il permesso in sanatoria ottenibile soltanto in presenza dei presupposti delineati dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ossia a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda”.

Di conseguenza, tale istituto si pone in contrasto con la Costituzione, così come più volte ribadito proprio dalla Corte Costituzionale: in tal senso, ad esempio, leggasi la sentenza n. 232 del 8 novembre 2017 (avente ad oggetto l’art. 14, commi 1 e 3, della legge della Regione Sicilia n. 16 del 2016), richiamata anche dal TRGA, ove è stato stabilito che

 

spetta al legislatore statale la scelta sull’an, sul quando e sul quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l’articolazione e la specificazione di tali disposizioni

 

Ed ancora, forse con addirittura maggior chiarezza, si richiama la sentenza n. 93 del 12 maggio 2023, secondo cui

 

La previsione regionale di una sanatoria extra ordinem viola, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri di riparto della potestà legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce nella lesione di un principio fondamentale nella materia di governo del territorio, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio e, in particolare, quelle relative all’an del condono, con la conseguenza che “esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale

 

IV. Conclusioni

Più volte abbiamo avuto modo di soffermarci sui principi cardine in materia di governo del territorio, nonché sulla competenza statale riconosciuta in relazione ad essa; quella di oggi sembra solo l’ultima di una lunga serie di rimessioni alla Corte Costituzionale che, proprio come le altre, sembra destinata a veder “demolita” la norma territoriale, proprio perché posta in contrasto con i principi basilari tracciati dal Legislatore nazionale.

Attendiamo, dunque, il pronunciamento della Corte: in ogni caso, il consiglio ai trentatré trentini è, almeno per il momento, di non sanare nulla a Trento.