Referenza bancaria e soccorso istruttorio: tutto chiaro?
Una società sostiene in giudizio che un concorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara di appalto:
-per insufficienza della richiesta referenza bancaria, che erroneamente il Seggio avrebbe consentito di rettificare, eludendo i limiti del soccorso istruttorio;
– perché la referenza avrebbe dovuto essere rivolta al Consorzio concorrente e non a solo una delle consorziate.
Referenza bancaria e soccorso istruttorio
Quanto al primo profilo, il Bando richiedeva ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria la dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato “da cui risulti la disponibilità a concedere una linea di credito dedicata allo specifico appalto per l’intera durata dello stesso e per un ammontare pari o superiore a quanto di seguito indicato…”. Il concorrente Consorzio produceva, tra l’altro, una referenza rilasciata in favore della società consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori attestante la “disponibilità” del medesimo istituto “a valutare la concessione di una linea di credito…” nel senso e nei limiti richiesti dal bando.
Il soccorso istruttorio veniva disposto al fine di “chiarire che la dichiarazione già resa deve intendersi nel senso che l’istituto è disponibile a concedere la linea di credito richiesta”; conformemente a ciò, veniva redatta e presentata la seconda nota di referenza, nella quale si riportava la medesima dizione appena indicata e cioè che l’istituto attestava che “facendo seguito alla nota già inviata, Vi comunichiamo la nostra disponibilità a concedere linee di credito” nel senso richiesto.
L’esame testuale delle due note di referenza evidenzia che la seconda – che faceva seguito alla prima – era chiaramente nel senso di integrarne gli effetti come richiesto dalla SA; e che tale integrazione aveva la finalità di rendere più esplicito un impegno già espresso sin dall’origine. Ne deriva che correttamente il Seggio ha ammesso il documento così come integrato.
Referenza bancaria in favore di una sola delle consorziate
Quanto all’ulteriore profilo secondo il quale la referenza avrebbe dovuto essere rivolta al Consorzio concorrente e non a solo una delle consorziate, si rileva che il Seggio ha correttamente inteso ammettere la nota in questione, essendo previsto nel bando che, in caso di consorzio stabile, trovano applicazione – ai fini del possesso dei requisiti – le previsioni di cui all’art. 47 del d.lgs. 50/2016 (ad eccezione dei requisiti meglio ivi indicati che devono essere posseduti sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate), a mente del quale (nel testo ratione temporis applicabile), i Consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione in proprio, che quelli posseduti dalle singole consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni (come nel caso di specie, essendo la società ndicata quale esecutrice dei lavori di gara).
Ad avviso del Collegio:
L’analisi delle referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara è volta a comprovare il possesso della solidità economica e finanziaria dell’operatore e per tale ragione, anche se conseguite a seguito di soccorso istruttorio, esse sono ammissibili nella misura in cui attestino l’esistenza di un rapporto instaurato con l’istituto bancario in un periodo antecedente la partecipazione alla gara. Tenuto conto della funzione che le suddette tipologie di documentazione assolvono, si ammette pacificamente che le carenze in ordine alle referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione.