La regolarità contributiva e fiscale ex art. 80 Codice appalti: le modalità di verifica.

Si torna a discutere di una questione particolarmente importante nel settore degli affidamenti di appalti pubblici, ovvero la dimostrazione del possesso del requisito di regolarità contributiva e fiscale da parte dell’operatore economico.

Si tratta di una problematica sempre più frequente, la quale può essere risolta positivamente con la produzione all’Amministrazione della documentazione che attesti quanto dichiarato.

La questione era già stata affrontata in questa news.

Nel caso che qui si affronta, un operatore economico, premettendo di essere venuto a conoscenza della circostanza che il soggetto aggiudicatario sarebbe stato privo dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale, lamentava che la stazione appaltante avrebbe omesso le verifiche in ordine ai riscontri effettuati e, secondariamente, di aver violato l’art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016, nella parte il cui dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Da ultimo, l’operatore ricorrente obiettava che l’Ente appaltante avrebbe sottoscritto il contratto prima dei trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in violazione dell’art. 32, co. 9, d.lgs. 50/2016.

Per seguire l’iter logico del ragionamento svolto dal Tribunale amministrativo siciliano, deve premettersi che, conformemente alla disciplina generale degli appalti pubblici, la lex specialis prevedeva che gli operatori concorrenti avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, co. 4, Codice appalti, afferenti alla regolarità contributiva e fiscale dell’impresa partecipante a gara.

La citata disposizione prevede, genericamente, che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali …“.

Il Giudice amministrativo, preliminarmente, si sofferma sull’eccezione del difetto di giurisdizione formulata dall’Amministrazione, escludendo che la controversia, per ambito soggettivo, possa rientrare nel settore speciale facendo leva, mediante richiami giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla connessione dell’attività (call center) rispetto al servizio espletato dal soggetto giuridico (gestione impianto depurazione).

Nel merito, il Giudice ritiene infondato il ricorso.

Prioritariamente il T.A.R. osserva che la Società controinteressata ha debitamente dimostrato il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a gara, richiamando l’ambito applicativo della previsione ex art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016, stabilendo che “La causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 … non trova applicazione, infatti, non solo quando l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali pagando i propri debiti con il Fisco, ma anche quando si sia impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con impegno formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande“.

Al fine di rafforzare tale assunto, il T.A.R. precisa il concetto di rateizzazione e l’ambito temporale di validità, stabilendo espressamente che “A tale fine può essere sufficiente il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione rilasciato in data antecedente alla data di presentazione delle offerte: la rateizzazione, infatti, vale come assunzione da parte del debitore dell’impegno di pagamento del debito tributario e consente la partecipazione alla gara, purché la relativa domanda sia stata accolta prima della presentazione delle offerte …“.

Nel caso di specie, il T.A.R. rileva che la dimostrazione circa il possesso dei requisiti è avvenuto, da parte dell’aggiudicataria, tra l’altro, mediante il deposito agli atti della documentazione attestante il rilascio di provvedimento di concessione di rateizzazione per violazioni fiscali accertate in modo definitivo con data antecedente alla partecipazione alla gara, oltre che due DURC attestanti la regolarità contributiva valido per il periodo di partecipazione alla gara (ed oltre).

Su tali basi il T.A.R. ha dunque osservato che “… è stato adeguatamente dimostrato dal titolare dell’impresa controinteressata la sussistenza in suo capo dei requisiti di regolarità sia fiscale che contributiva necessari per la partecipazione alla gara …”.

Da ultimo, il T.A.R. ha ritenuto infondato il rilievo formulato dalla ricorrente relativo alla violazione della clausola cd. di standstill “… la quale, in sé considerata, da sola non può certamente comportare l’annullamento dell’aggiudicazione o la caducazione dei contratti conclusi all’esito di quest’ultima“.

(Tar Sicilia Catania Sez. II, 7.6.2021, n. 1982)