Ritardo nei pagamenti: c’è responsabilità erariale?

Ritardo nei pagamenti: c’è responsabilità erariale? Secondo la Corte dei Conti Marche c’è danno erariale.

Quella oggetto della pronuncia è una vicenda del tutto particolare, che è degna di essere letta ed interpretata con molta attenzione.

Il ritardo nei pagamenti dell’Amministrazione

Partiamo dal caso. A seguito di un eccezionale evento meteorologico, il Comune affidava, mediante cottimo fiduciario ad un’impresa, alcuni lavori per il ripristino del manto stradale e della viabilità, impegnandosi ad effettuare il pagamento in un’unica soluzione a conclusione degli stessi e dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Terminati i lavori e collaudate le opere, l’Ente rilasciava il certificato di regolare esecuzione; senonché, disattendendo le previsioni contrattuali, l’Ente effettuava pagamenti parziali, omettendo l’integrale corresponsione delle somme pattuite.

La Società, dunque, si rivolgeva al Tribunale ordinario ottenendo un decreto ingiuntivo contenente l’ingiunzione di pagamento della sorte capitale e degli interessi maturati per il ritardato saldo.

Tra l’Ente e la Società si addiveniva ad una transazione sull’ammontare dell’importo dovuto a titolo di interessi, che l’Ente provvedeva a corrispondere tempestivamente.

Nel mentre, l’Ente riconosceva la relativa spesa come debiti fuori bilancio, motivando gli avvenuti pagamenti parziali delle fatture con la volontà di non utilizzare fondi comunali, attendendo, viceversa, l’incasso di quelli regionali dedicati al ristoro dei danni provocati da eventi atmosferici.

A ragion della Procura, la condotta dell’Ente civico era foriera di danno erariale poiché, secondo la prospettiva accusatoria del Pubblico Ministero, era comprovata la presenza di fondi disponibili per il soddisfacimento delle giuste pretese della ditta appaltatrice tale da non giustificare un ritardo nei pagamenti, ravvisando, altresì, l’omessa assunzione dell’impegno contabile anteriormente all’effettuazione della spesa secondo l’art. 191, T.U.E.L.

Sussiste responsabilità erariale per ritardo nei pagamenti?

Secondo la Corte dei Conti marchigiana, i soggetti responsabili della vicenda produttiva del danno sono da individuare nel Dirigente del Settore lavori pubblici e RUP dei lavori, ma anche nei membri della Giunta comunale in carica in quel periodo ovvero il Sindaco, l’assessore al bilancio e alle finanze, nonché l’assessore ai lavori pubblici.

A ragion della Corte:

  • quanto al Dirigente del Settore e RUP, per aver omesso di provvedere tempestivamente al pagamento di quanto dovuto alla ditta appaltatrice;
  • quanto ai componenti della Giunta, poiché essi avevano sin dall’inizio assunto la decisione (poi confermata ripetutamente nel tempo) di attendere l’assegnazione dei fondi da parte della Regione e di procedere al pagamento della ditta soltanto al ricevimento del contributo regionale “nonostante … le clausole contrattuali prevedessero tempi rapidi per il saldo delle fatture”.

Pagamento in ritardo dell’appaltatore? C’è il rischio danno erariale

La pronuncia della Corte è destinata a lasciare un segno intangibile.

Nel ricostruire la motivazione, il Giudice contabile, in ordine alla posizione assunta degli amministratori (dunque, con esclusione del Dirigente/RUP), asserisce che essi hanno assunto “un ruolo assai rilevante nella causazione del danno”.

Richiamando la normativa di cui all’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), “gli enti locali possono effettuare spese soltanto se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e vi sia l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5”, la Corte precisa che tale norma è finalizzata a garantire gli equilibri di bilancio dell’Ente nonché della finanza pubblica complessivamente intesa e costituisce applicazione del principio, costituzionalmente previsto, della legalità finanziaria (art. 81 Cost.), a prescindere dalla natura dei lavori pubblici commissionati, poiché sussiste sempre “l’obbligo dell’Ente di provvedere alla tempestiva regolarizzazione dell’impegno contabile”.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’affidamento e la gestione dei lavori di somma urgenza è stato, sin dall’origine, caratterizzato da notevole incertezza sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria poiché, nei provvedimenti amministrativi contabili, l’Ente civico si limitava a far riferimento a somme che sarebbero state corrisposte da terzi così da giustificare l’assunzione dei lavori.

Trattasi di un modus operandi che, a ragion della Corte, “risulta caratterizzato da violazione di legge, da inescusabile negligenza e da notevole imperizia, essendo stata autorizzata l’assunzione di obbligazioni verso terzi, in carenza di copertura finanziaria certa e sufficiente”.

Come è andata a finire la vicenda?

Relativamente ai profili di responsabilità degli amministratori della Giunta convenuti in giudizio, secondo la Corte sussistono comportamenti caratterizzati da notevole negligenza ed inescusabile superficialità, sotto il profilo contabile e finanziario.

La motivazione non lascia margini di interpretazione: “Appare … evidente che l’originaria mancata copertura finanziaria della spesa nonché la carenza di adeguate anticipazioni di cassa, che avrebbero potuto consentire il saldo integrale, nei tempi contrattualmente previsti, dei compensi dovuti per i lavori eseguiti, circostanze entrambe imputabili alla Giunta, di cui facevano parte il sindaco …, l’assessore al Bilancio ed alle Finanze … e l’assessore ai Lavori Pubblici …, hanno contribuito a causare il ritardo nel pagamento del corrispettivo spettante alla ditta … e la conseguente maturazione di cospicui interessi moratori, circostanze che hanno indotto la ditta a notificare al Comune dapprima un decreto ingiuntivo … e poi un atto di precetto… a seguito del quale l’Amministrazione ha ritenuto opportuno addivenire ad un accordo transattivo …, con conseguente riconoscimento del relativo debito fuori bilancio”.

Chi scrive è ben consapevole che le dinamiche amministrative sono alquanto complesse specie se riguardano gli atti e provvedimenti contabili; tuttavia, spesso e volentieri gli amministratori locali sono chiamati a svolgere, non solo un ruolo di politica attiva, ma, specificatamente, di garanti del diritto ad una buona amministrazione discendente dall’art. 41 della Costituzione.

In questi casi, tuttavia, è la Corte dei Conti che si prefigge lo scopo di tutelare gli obblighi a garanzia del funzionamento della pubblica amministrazione e dell’attività riservata a coloro che amministrano la collettività, ora più che mai chiamati a rispettare quanto disposto dall’art. 2, d.lgs. 36/2023, che sancisce il “super” principio della fiducia (in questo senso, TAR Sicilia Sez. I, 23 febbraio 2024, n. 703).

Corte dei conti Marche, Sez. Giur., 26 febbraio 2024, n. 21