Sanzioni edilizie a Roma: Delibera 44/2011 tra L.R. 1/2020 e giurisprudenza

sanzioni delibera 44 2011 Roma Come noto, a Roma il computo delle sanzioni/oblazioni edilizie derivanti da irregolarità/abusi è regolato dalla famosa (o famigerata) Delibera 44/2011applicativa della L.R. Lazio n. 15/2008.

I. Delibera 44/2011 – L.R. 15/2008 e novità della L.R. 1/2020: conseguenze.

Abbiamo già visto come il regime sanzionatorio relativo alle oblazioni dovute in caso di accertamento di conformità ex art. 22 L.R. 15/2008 sia stato del tutto riscritto per effetto della sent. Corte Cost. 2/2019 e della L.R. 1/2020.

Dunque, risulta chiaro come per gli accertamenti di conformità (anche relativi ad istanze anteriori alla L.R. 1/2020) perfezionatisi dopo l’entrata in vigore di detta legge regionale la Delibera 44 risulti sostanzialmente inapplicabile (perché contra legem).

Sono quindi da considerare “saltati” i punti: 1, 2 e 3 della Delibera 44/2011, attuativi del non più vigente testo del co. 2 lett. a) e b) dell’art. 22 L.R. 15/2008.

Rimane in vita, invece, il punto 4, che si riferisce alle ipotesi di SCIA in sanatoria (per le opere soggette a SCIA semplice ex art. 22 TUEd), applicativo della lett. c) della medesima norma di legge.

 

II. Delibera 44 e cumulo tra sanzione pecuniaria e misura ripristinatoria per interventi eseguiti su immobili in zona A.

Venendo, invece, alle previsioni che sono state interessate da pronunciamenti del giudice amministrativo (TAR Lazio e Cons. Stato), il primo problema sorge in merito al regime sanzionatorio relativo agli interventi soggetti a SCIA semplice “eseguiti su immobili, anche non   vincolati” ricadenti in zona A di PRG (e, quindi, per Roma, i tessuti di PRG ad essa equiparati dall’art.108 NTA PRG.

La questione nasce dal fatto che l’art. 16, co. 5, L.R. 15/2008 sembra prevedere un cumulo tra sanzione pecuniaria e misura ripristinatoria.

Infatti tale norma dispone che:

il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente decide l’applicazione delle sanzioni previste al comma 4 previa acquisizione del parere di cui all’articolo 33, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi stabilito nell’ipotesi di mancato rilascio dello stesso

e il co. 4 cui rinvia – relativo alle opere eseguite su immobili vincolati -prevede, come regime sanzionatorio che la PA commina

demolizione e il ripristino (…), ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila euro

Il TUEd, invece, all’art. 37 co. 3 prevede l’alternatività tra restituzione in pristino e irrogazione della sanzione pecuniaria (art. 37, co. 3).

La Delibera 44/2011 ha fatto propria l’interpretazione del cumulo di sanzione pecuniaria + sanzione ripristinatoria prevedendo al p.to 6 a) che

per gli immobili ricadenti in Zona Omogenea “A” del D.M. n. 1444/68, anche non vincolati ai sensi del D.L. n. 42/2004, e gli immobili compresi tra quelli indicati nella parte seconda del D.L. n. 42/2004 oltre alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, da eseguire previa acquisizione del parere dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, deve essere irrogata la sanzione calcolata secondo il prospetto di seguito riportato (…)

Tale impostazione, dopo alcuni oscillamenti, è stata bocciata dal Giudice amministrativo, secondo il quale l’art. 16 co. 5 della L.R. 15/2008 deve essere letto conformemente all’art. 37  co. 3 TUEd e, quindi, con alternatività tra ripristino e sanzione pecuniaria.

In tal senso si segnalano quindi le sentenze Cons. Stato 2650/2018 e TAR Lazio 8070/2018 nonché TAR Lazio 5231/2019 che disapplica proprio la Delibera 44/2011, riconoscendo l’illegittimità del cumulo ivi previsto per le ipotesi di interventi su immobili in zona A di PRG.

 

III. Sanzione pecuniaria per interventi di RE2: l’annullamento parziale della Delibera 44/2011

Infine, il giudice amministrativo si è espresso anche sulla illegittimità, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, della misura pecuniara prevista dalla Delibera 44/2011 in relazione agli interventi di RE2, ossia del punto 6, lett. a), in particolare dove è previsto che

interventi che, secondo la classificazione dell’art. 9 co. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, siano riconducibili alla categoria di intervento RE2 e/o a cambi di destinazione d’uso secondo quanto specificato in premessa, relativi ad opere effettuate su intere unità edilizie o parti di esse di dimensioni fino a 200 mq. Euro 15.000,00// di dimensioni oltre i 200 mq. e fino a 400 mq. Euro 20.000,00// di dimensioni superiori a 400 mq. Euro 25.000,00

Secondo TAR Lazio 7818/2019, infatti, tale regime sanzionatorio risulta violativo dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che all’interno della categoria RE2  vi sono interventi assai variegati e di differente impatto e portata. Ciò con la conseguenza che prevedere, in ogni caso, un regime di sanzioni pecuniarie legato alla mera superficie dell’immobile o della porzione interessata dall’intervento appare non ragionevole.

Secondo il TAR infatti tale previsione della Delibera 44/2011

si ponte in palese violazione del generale canone di proporzionalità, stante l’assimilazione di differenti fattispecie senza adeguata graduazione in rapporto alla consistenza ed alla gravità dell’abuso .

Si segnala, ad ogni modo, che la sentenza è stata appellata da Roma Capitale: vedremo se il Consiglio di Stato confermerà o meno la decisione del TAR