Solo la Stazione appaltante può dire se la condanna penale è rilevante
Una ulteriore conferma sui poteri di apprezzamento delle Amministrazioni dei requisiti di integrità e affidabilità dei concorrenti in una gara pubblica, i quali sono tenuti a dichiarare qualsiasi circostanza che possa incidere sul procedimento valutativo.
Il caso nasce dalla mancata dichiarazione, in sede di compilazione del DGUE, delle condanne penali esistenti a carico dell’Amministratore delegato, del presidente del collegio sindacale e del sindaco supplente di una società membro di RTI concorrente.
Come anche chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6/2016, ai fini della valutazione della gravità degli illeciti professionali commessi dall’operatore economico rilevano anche le condanne per i reati fallimentare.
Di conseguenza, l’indicazione delle condanne penali riportati dai soggetti indicati dall’art. 80, co. 1, d.lgs. 50/2016 (tra cui meritano essere ricompresi anche i membri del collegio sindacale quale organo di controllo della società) è essenziale non solo per ciò che concerne la domanda di partecipazione bensì anche nella successiva fase di verifica prevista ai sensi dell’art. 85 del citato Codice, poiché è di fatto impedita alla stazione appaltante l’esauriente valutazione circa l’affidabilità e l’integrità professionale dell’operatore economico. La sua omissione rileva infatti anche come violazione dei doveri di correttezza.
In altre parole, non spetta “ai partecipanti alla gara il diritto di decidere unilateralmente la rilevanza delle condanne penali subite dagli amministratori; viene infatti dato per assunto l’obbligo non condizionato dei concorrenti di allegare la comunicazione di ogni condanna penale intervenuta perché incombe solo alla stazione appaltante il compito di vagliare tutti gli illeciti commessi e riscontrarne l’entità, la gravità e soprattutto l’attinenza con la moralità professionale”.
Né il trascorrere del tempo è idoneo a escludere la rilevanza delle condanne, giacché non era stata presentata alcuna dichiarazione di estinzione del reato commesso e i provvedimenti di riabilitazione, sebbene presentati, erano stati emessi solo una volta scaduto il termine previsto per la presentazione delle offerte.