“Somministrazione alberghiera” a Roma: il TAR Lazio ancora possibilista sulla occupazione di suolo pubblico.

Ne avevamo parlato già in una precedente news ,  ed  il TAR Lazio, in una nuova sentenza pare confermare – o almeno non escludere a priori – che gli esercizi di somministrazione attivati in seno ad una SCIA alberghiera sono legittimati ad ottenere, in base alla disciplina di Roma Capitale, l’occupazione di suolo pubblico.

I. L’OSP “alberghiera”: la posizione degli Uffici capitolini ed il precedente TAR Lazio 19913/2023.

Ricordiamo, in estrema sintesi, che l’attuale orientamento dell’Amministrazione capitolina è quello di ritenere l’art. 11 comma 1 della DAC 21/2021 ostativa alla concessione di suolo pubblico per le attività F&B esercitate tramite SCIA alberghiera.

Tale limitazione, nella prassi amministrativa, nasce dall’art. 11, comma 1, della DAC 21/2021 il quale dispone che

Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con gli arredi previsti dal Catalogo di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 193/2015 e ss.mm.ii. sono legittimati all’ottenimento della concessione soltanto i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l’attività di somministrazione è prevalente

Sulla scorta della considerazione che, in seno ad un’attività alberghiera l’esercizio di somministrazione riveste una posizione “accessoria” e comunque non prevalente (a partire dalla superficie) l’Amministrazione capitolina ritiene che l’attività di somministrazione in tal caso sia “non prevalente”.

Come ricordato, tale interpretazione è stata ritenuta in passato  – TAR Lazio 19913/2023 – non del tutto convincente, rilevandosi che:

  • la DAC 35/2010 (normativa generale sulla somministrazione a Roma) per la somministrazione in ambito alberghiero rinvia alla disciplina speciale, non elencando, peraltro, le attività F&B alberghiere tra quelle per le quali è in assoluto preclusa la possibilità di ottenere la OSP;
  •  il presupposto della “(non) prevalenza” risulta non sufficientemente motivato, ove meramente legato alla semplice circostanza che l’attività di somministrazione è svolta con un titolo rilasciato in base alla speciale normativa sull’esercizio dell’attività alberghiera e non in base alla disciplina “generale” della somministrazione (a Roma la DAC 35/2010).

 

II.     La nuova decisione del TAR Lazio.

Il Giudice amministrativo, con la sentenza 25.9.2024, n. 16593, chiamato nuovamente a pronunciarsi su un diniego di OSP opposto ad un’attività di somministrazione svolta in base a SCIA alberghiera, ha annullato tale provvedimento.

La motivazione della sentenza è molto sintetica e così recita:

vanno accolte le censure per cui sussiste, a carico del provvedimento gravato, il difetto di istruttoria per avere ritenuto Roma Capitale che la titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività alberghiera da parte della società implicherebbe che la l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui è titolare la società non sia prevalente rispetto a quella alberghiera;

(…) infatti, Roma Capitale non ha tenuto nella dovuta considerazione la consistenza e la portata della dichiarazione presentata sin dal 2021 dalla ricorrente, nella quale le due attività –alberghiera, con quella accessoria di somministrazione per clienti alloggiati, e di somministrazione per clienti non alloggiati- sono sostanzialmente equivalenti”

Le ragioni della sentenza (assai più sintetiche di quelle del precedente del 2023) – al di là della specificità della fattispecie (caratterizzata per l’esistenza di una dichiarazione, non meglio descritta in sentenza, con la quale l’Hotel ricorrente segnalava la “equivalenza” tra attività alberghiera ed attività ristorativa)  – paiono anche in questo caso muovere dalla negazione della presunzione assoluta in base alla quale l’attività di somministrazione, sol perché esercitata in base a SCIA alberghiera, avrebbe natura “non prevalente“.

Un nuovo tassello si aggiunge su una questione – quella dell’occupazione di suolo pubblico, solo apparentemente marginale ma che, per tutta evidenza, può avere un significativo impatto per le imprese del settore hospitality, considerata la sempre maggior importanza delle attività F&B nell’ambito dell’hotellerie.