Testo Unico sulle Fonti Energetiche Rinnovabili: i regimi autorizzatori

Testo Unico sulle Fonti Energetiche Rinnovabili: i regimi autorizzatoriFonti energetiche rinnovabili: premessa e contesto.

Attraverso il nuovo Testo Unico sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (D.lgs. 190/2024, TUR), sono state introdotte rilevanti novità tra cui, come preannunciato nel precedente articolo, la riduzione a soli tre regimi autorizzatori e di messa in esercizio degli impianti da FER.

I regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio, la modifica, il potenziamento e il rifacimento totale o parziale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili attualmente previsto dal legislatore sono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 TUR, l’edilizia libera, la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l’autorizzazione unica (AU). Definitivamente eliminato il procedimento della dichiarazione d’inizio lavori asseverata.

Gli interventi realizzabili attraverso i predetti regimi sono rispettivamente e puntualmente individuati dagli allegati A, B, C del Decreto. Gli allegati A e B che individuano, rispettivamente, gli interventi in Attività Libera e quelli soggetti a PAS, divisi in due sezioni (interventi di nuova realizzazione – interventi su impianti esistenti), indicano puntualmente le diverse tipologie d’intervento in relazione alla fonte (a titolo esemplificativo solare, eolico, biomassa…) e alla potenza complessiva dell’impianto nonché le condizioni “tecniche” affinché possa ritenersi applicabile il previsto regime. Mentre l’allegato C distingue, ovviamente, quelli che sono gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza statale. Per i singoli interventi si rimanda a quanto previsto dai richiamati allegati.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, TUER la disciplina previgente resta applicabile alle procedure in corso da intendersi come tali le procedure abilitative e autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30 dicembre 2024 è fatta salva la facoltà del proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni del TUR.

L’attività libera.

Ai sensi dell’art. 7 la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A non necessita di alcun tipo di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati dunque il Soggetto Proponente (pubblico o privato) non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.P.R. 380/2001 (TUEd) relativamente all’acquisizione dei titoli edilizi necessari alla realizzazione delle costruzioni delle opere edilizie costituenti opere connesse e/o infrastrutturali indispensabili alla costruzione ed esercizio del relativo impianto da FER. Inoltre, resta ferma l’osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

I progetti di cui all’all. A non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III Parte II del TUAmbiente, per  le “norme di coordinamento” si rimanda a quanto puntualmente previsto dall’art. 13 TUR che va, appunto, a modificare il Testo Unico Ambiente.

Gli interventi ricompresi all’interno dell’Allegato A sono invece soggetti a PAS se:

– ricadenti su beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, bb. cc. aa.), in aree naturali protette come definite dalla legge quadro o dalle leggi regionali, all’interno di siti della Rete Natura 2000, in aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all’art. 20, co. 4, L. 241/1990;

– generano interferenze con opere pubbliche o d’interesse pubblico anche se non ricadenti in aree o su immobili di notevole interesse pubblico.

Per gli interventi ricadenti su aree o immobili di notevole interesse pubblico la realizzazione è consentita previo rilascio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, da rendersi entro 30 giorni, e previo rilascio del parere vincolante della Soprintendenza competente. A tali procedimenti si applica l’istituto del silenzio assenso, infatti l’autorizzazione s’intende rilasciata se nel termine previsto da norma (30 giorni, salvo richiesta d’integrazione) e salvo che la Soprintendenza non abbia reso parere negativo ex art. 146, comma 8 bb. cc. aa.. L’autorizzazione non è dovuta (i) per la realizzazione d’interventi su aree o immobili vincolati ex art. 163, comma 1, lett. c bb. cc. aa., se l’intervento non è visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici (ii) per l’istallazione d’impianti fotovoltaici se le coperture e i manti sono realizzati in materiali della tradizione locale (iii) per la realizzazione d’interventi di cui all’Allegato A, sez. II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e), l).

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

La realizzazione degli interventi di cui all’Allegato B, come previsto dall’art. 8 TUR, è soggetta a Procedura Abilitativa Semplificata già introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del d. lgs 28/2011. Anche in questo caso sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 380/2001 (TUEd) relativamente all’acquisizione dei titoli edilizi necessari alla realizzazione delle costruzioni delle opere edilizie costituenti opere connesse e/o infrastrutturali indispensabili alla costruzione ed esercizio del relativo impianto da FER.

I progetti di cui all’all. B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al Titolo III Parte II del TUAmbiente, per  le “norme di coordinamento” si rimanda a quanto puntualmente previsto dall’art. 13 TUR che va, appunto, a modificare il Testo Unico Ambiente.

Condizioni indispensabili alla presentazione dell’istanza presso il SUER del Comune competente, nel caso di più Comuni coinvolti deve intendersi tale quello su cui insiste la maggior porzione dell’impianto, sono:

  • La disponibilità delle superfici per l’istallazione dell’impianto, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure espropriative per pubblica utilità;
  • La compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici approvati, i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, ove tale presupposto risulti mancante si applicherà il procedimento di AU;
  • La presentazione del progetto comprensivo di tutti gli elementi documentali previsti al comma 4 dell’art. 8;
  • Nel caso di progetti soggetti a VIncA questa va acquisita prima della presentazione al Comune del progetto.

Alla PAS si applica l’istituto del silenzio assenso, infatti qualora non venga comunicato un espresso diniego nel termine di 30 giorni, che può essere sospeso per integrazioni e chiarimenti una sola volta, il titolo s’intende rilasciato senza prescrizioni.

Nel caso in cui sussistano vincoli ex art. 20, co. 4, L. 241/1990 di competenza Comunale, l’Amministrazione è tenuta ad adottarli nel termine di 45 giorni, salvo sospensione per una sola volta, decorso tale termine se il Comune non comunica diniego del provvedimento il titolo abilitativo s’intende rilasciato senza prescrizioni.  Ove la competenza all’adozione degli atti d’assenso sia di amministrazioni diverse dall’Autorità comunale, il Comune convoca la conferenza di servizi che segue, con le variazioni procedurali previste dal comma 8 art. 8 TUR, le forme previste dagli artt. 14 e ss. L. 241/1990. In tal caso si applica il silenzio assenso nell’ipotesi in cui l’amministrazione procedente (il comune) non abbia comunicato la determina di conclusione negativa della conferenza e a condizione che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità abbiano espresso dissenso motivato che viceversa equivarrebbe a provvedimento di diniego del progetto.

Il proponente formatosi il silenzio richiede la pubblicazione sul Bollettino Regionale dell’avviso d’intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, dalla data di pubblicazione il titolo diviene efficacie, opponibile ai terzi e da tale data decorrono i termini per la sua impugnativa.

È fatto salvo, nel caso di mancata comunicazione di diniego, il potere dell’amministrazione di agire in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 entro 6 mesi salvo quanto previsto dal comma 2 bis della stessa norma nel caso di false attestazioni.

I lavori vanno avviati nel termine di 1 anno dal perfezionamento del procedimento e conclusi entro 3 anni dall’avvio, la mancata realizzazione di parte dell’intervento nei termini di legge richiede l’avvio di un nuovo PAS.

Autorizzazione Unica (AU).

La realizzazione degli interventi di cui all’, come previsto dall’art. 8 TUR, è soggetta a Autorizzazione Unica anche questa introdotta nell’ordinamento italiano dall’art.12 del d. lgs. 387/2003 e ss.mm.i.. La competenza per gli interventi di cui alla Sez. I dell’All.C è affidata alla Regione o l’ente delegato mentre per gli interventi di cui alla Sez. II del predetto Allegato la competenza è statale (MASE, con la partecipazione del MiC nel caso l’intervento sia localizzato in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e non sia sottoposto a valutazioni ambientali) previa intesa con le regioni. Inoltre per i procedimenti di competenza statale, specifiche disposizioni partecipative sono previste per gli impianti off – shore. Anche in questo caso sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 380/2001 (TUEd) relativamente all’acquisizione dei titoli edilizi necessari alla realizzazione delle costruzioni delle opere edilizie costituenti opere connesse e/o infrastrutturali indispensabili alla costruzione ed esercizio del relativo impianto da FER.

Nel caso di progetti sottoposti a VIA o Screening il provvedimento finale è reso nel corso del procedimento unico salva la facoltà del proponente di richiedere che sia rilasciato al di fuori di tale procedimento abilitativo.

Il proponente presenta istanza attraverso il SUER, questa deve contenere:

  • La documentazione e gli allegati progettuali previsti dalle diverse normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati inclusi quelli per la VIA (in tal caso dev’esser predisposto anche l’avviso pubblico) e le valutazioni paesaggistiche e culturali nonché per eventuali espropri;
  • L’asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto della qualificazione dell’area.
  • La documentazione che dimostri la disponibilità dell’area per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, comprese le aree demaniali;

Il procedimento è, di fatto, scandito in tre fasi.

La prima fase è quella della verifica della completezza documentale, le amministrazioni interessate richiedono le integrazioni occorrenti, ove il proponente non provveda a produrre le stesse nel termine assegnato l’amministrazione adotta il provvedimento d’improcedibilità. In esito alla fase di verifica documentale, nelle ipotesi di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, l’amministrazione convoca entro 10 giorni.

Quando il progetto è sottoposto a valutazioni ambientali entro 10 giorni dalla verifica della completezza documentale l’Autorità competente per la valutazione ambientale pubblica l’avviso pubblico che deve contenere le indicazioni di cui all’art. 24, comma 2 TUAmbiente. Gli interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, se all’esito di queste si rende necessari la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita l’Autorità competente per le valutazioni ambientali ne da comunicazione all’Autorità procedente che ha facoltà di assegnare un termine (non superiore a 30 giorni) al soggetto proponente per la trasmissione delle integrazioni o modificazioni il cui mancato deposito comporterà l’adozione del provvedimento di diniego di AU (non si applica l’art. 10 bis L. 241/1990.).

Entro 10 giorni dall’esito delle consultazioni o dal deposito della documentazione integrativa o modificativa l’Autorità procedente convoca la conferenza di servizi la cui determinazione motivata di esito favorevole costituisce provvedimento autorizzatorio unico.

Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni, tale termine può essere sospeso per massimo 60 giorni in caso di Screening o 90 giorni in caso di VIA.

La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi è il provvedimento autorizzatorio unico e comprende recandone indicazione specifica:

  • Il provvedimento di VIA o di non assoggettabilità;
  • Tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’intervento;
  • Variante allo strumento urbanistico, il cui parere comunale è rilasciato in seno alla conferenza di servizi e nel caso di motivato dissenso è fatta la salva la facoltà del Comune di opporsi alla determinazione motivata di conclusione (art. 14 quinqies 241/1990).

Il provvedimento unico acquista è pubblicato immediatamente sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente e conserva la sua efficacia per il termine stabilito (non inferiore a 4 anni) nella determina conclusiva. L’AU decade nel caso di mancato avvio dei lavori o di mancata messa in esercizio dell’impianto entro i termini stabiliti nella determina conclusiva. Nei soli casi di forza maggiore il proponente può presentare istanza di proroga, l’amministrazione procedente si esprime nel termine di 60giorni ed ove l’istanza sia presentata almeno 90 giorni prima della scadenza dell’AU l’autorizzazione continua ad essere efficacie sino alla decisione dell’amministrazione sull’istanza de qua.