La tutela del bene ambientale: il caso della linea ferroviaria Verona – Brennero.
Ogni qualvolta si discute di opere strategiche per il Paese vengono in rilievo i procedimenti amministrativi che assumono delle matrici ambientali.
In più circostanze ci siamo occupati di come l’approvazione di progetti di interesse nazionale necessiti di iter che, per la loro complessità, necessitano di forme di raccordo, coordinamento e semplificazione tra i soggetti deputati all’approvazione al fine di consentirne la realizzazione.
Nella precedente news qui consultabile, ad esempio, ci siamo occupati del tema relativo al difficile bilanciamento che sussiste tra la tutela dell’ambiente e la promozione e valorizzazione delle iniziative imprenditoriali private: in quel caso, in particolare, si è osservato come alcuni fattori possono seriamente incidere sulle valutazioni autorizzative.
Il caso che oggi qui affrontiamo verte sul procedimento di approvazione di un progetto di interesse nazionale di potenziamento della rete ferroviaria italiana, opera finanziata con fondi PNRR, di elevato grado di complessità.
Ad adire il Giudice amministrativo, in questo caso, sono stati alcuni cittadini residenti in un ambito territoriale interessato dai lavori, i quali rivendicano la titolarità di un interesse legittimo ed un diritto alla salute, posizioni che sarebbero pregiudicate dalla realizzazione dell’opera.
Le problematiche su cui il Giudice amministrativo si sofferma si riferiscono a due distinti profili:
- il primo, relativo alla tempestività della proposizione del ricorso;
- il secondo, relativo alla natura, alle caratteristiche e alla finalità dell’iter autorizzativo di matrice ambientale, la valutazione d’impatto ambientale in particolare, così come disciplinata dall’art. 19 e ss., d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
La valutazione d’impatto ambientale è configurata come una procedura amministrativa complessa e di supporto per l’autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.
In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale“, si identificano nella alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
Soffermandosi sul secondo aspetto, i ricorrenti assumono che l’iter procedimentale sia affetto da carenze procedimentali (afferenti alla fase partecipativa) tali da inficiarne l’esito.
Il Giudice amministrativo, a fronte delle molteplici censure sollevate, ha tuttavia respinto il ricorso, concludendo con un pensiero alquanto significativo sull’importanza del tema trattato e del bene oggetto di tutela.
In ordine logico, il TAR si sofferma sulla impugnabilità del giudizio positivo di valutazione ambientale, il quale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui esso si concluda con esito negativo, sia che il medesimo abbia un epilogo positivo. Il Giudice amministrativo precisa che, in caso di epilogo positivo, occorre valutare “l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini“.
Soffermandosi sulla perimetrazione del controllo giudiziale sugli atti amministrativi recanti la valutazione di impatto ambientale in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa, il Giudice laziale perviene all’osservazione secondo la quale “il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato …) o quando l’atto sia privo di idonea motivazione … Ma anche anche a prescindere dai prospettati profili di inammissibilità delle doglianze rivolte avverso la VIA in ragione della sua mancata tempestiva impugnazione, emerge l’infondatezza della censura atteso che non risulta comprovata da parte dei ricorrenti alcuna effettiva pretermissione delle garanzie partecipative afferenti alla predetta fase“.
Appare evidente che la logica sottesa alla decisione amministrativa riflette quello che è il ruolo che assume il Giudice amministrativo nelle scelte quotidiane complesse: il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali è decisamente ristretto e deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto, non potendosi applicare criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa da parte di coloro che obiettano semplicemente la realizzazione dell’intervento.
Appare interessante l’inciso conclusivo espresso dal Giudice che rende evidente come l’ambiente (ergo il bene ambientale) sia trasversale: “L’opera … appare armonizzarsi con il valore recato dal bene ambientale anche in ragione della sua funzionalità con l’implementazione della mobilità sostenibile e dalla sua inclusione nelle politiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.