Variante alle NTA del PRG di Roma Capitale: fase di adozione e osservazioni
Come noto, l’Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha adottato una variante alle Norme Tecniche di Adozione del Piano Regolatore Generale – NTA del PRG di Roma, ormai risalente a quasi 20 anni fa (adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20.3.2003, è stato approvato definitivamente con Deliberazione n. 18 del 11/12.2.2008).
In attesa di conoscerne con esattezza il contenuto, riteniamo possa essere utile un breve riepilogo delle prime fasi del procedimento amministrativo che consentirà a Roma di avere uno strumento urbanistico più aggiornato alle recenti novelle legislative nazionali e (forse) più vicino alle esigenze della collettività.
I. Quadro normativo di riferimento.
Il procedimento di approvazione di un Piano Regolatore Generale (che oggi assume titoli diversi a seconda di ciascuna regione) è regolato “a monte” dalla cd. “Legge Urbanistica” del 17 agosto 1942, n. 1150 e, “a valle”, dalle diverse legislazioni regionali: per quel che qui ci interessa maggiormente, è la Legge Regionale Lazio n. 38/1999 a recare, tra le diverse “Norme sul regolamento del territorio”, anche la disciplina di approvazione e variante del Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG).
Tuttavia, ciò che è opportuno evidenziare sin da subito è che per Roma Capitale è stabilito un procedimento del tutto peculiare per l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, tracciato dall’art. 66-bis della Legge Regionale n. 38/1999 ovvero dall’art. 9, commi 61 e seguenti, della Legge Regionale n. 19/2022: quest’ultima norma prevede un procedimento semplificato che può applicarsi per le cd. “varianti minori”; infatti, ai sensi del comma 63 della LR 19/2022 se la Regione accerta “che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione”, Roma Capitale deve procedere secondo quanto stabilito dall’art. 66-bis LR 38/1999.
II. L’adozione della variante al PRG.
La prima fase del procedimento consiste nell’“adozione” della variante, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e ss. della L. 1150/1942: in particolare, è stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare con una propria deliberazione il progetto di variante, ossia quello che potremo definire “lo scheletro” della variante al PRG.
Nel caso di Roma Capitale, ai sensi del comma 62 dell’art. 9 LR Lazio n. 19/2022
Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina (che a Roma svolge proprio le funzioni del Consiglio Comunale, ndr.), previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini.
Il che è esattamente quanto accaduto nel caso della recente variante, frutto di un lavoro di consultazione dei soggetti “esponenziali” durato diversi anni.
III. Pubblicità e periodo per le osservazioni.
Una volta approvata la deliberazione contenente il progetto di variante adottato, questo (ai sensi dell’art. 9 della L. 1150/1942) “deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione”.
Analogamente, sempre ai sensi del comma 62 cit.,
Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale.
La finalità di questa fase “ad evidenza pubblica” non è solo quella di far conoscere a tutti le norme variate, ma è soprattutto quella di consentire a chiunque ne abbia interesse di partecipare attivamente al procedimento di formazione della variante, proponendo proprie osservazioni: ed infatti “Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni”; insomma, delle vere e proprie proposte di modifica al progetto adottato.
L’Amministrazione comunale ha dunque l’obbligo di valutare tutte queste osservazioni: proseguendo nella lettura del citato comma 62, infatti,
Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Sul punto, valga osservare che non sussiste un obbligo di puntuale motivazione su ciascuna osservazione presentata, pena, com’è evidente, un aggravamento del procedimento che determinerebbe un notevole ritardo nella conclusione dello stesso: in tal senso, il TAR Roma ha avuto modo di osservare che “le osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici generali hanno funzione partecipativa alla pianificazione urbanistica presentando un carattere meramente collaborativo per la formazione e il perfezionamento dello strumento urbanistico, ma non costituiscono veri e propri rimedi giuridici a tutela degli interessati, sicché esse non fondano peculiari aspettative e il loro rigetto non richiede un particolare onere di motivazione, essendo sufficiente che il Comune, dopo averle esaminate, le ritenga in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste alla base del Prg” (TAR Roma, sez. II-bis, 13.9.2011, n. 7196).
IV. E dopo le osservazioni?
Una volta conclusa la fase partecipativa in senso stretto, ci si troverà di fronte ad un “nuovo” progetto di variante, frutto delle modifiche apportate a seguito delle osservazioni della cittadinanza.
A questo punto, secondo quanto stabilito dal comma 63 dell’art. 9 LR 19/2022, “Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale”. È in questo momento che la Regione Lazio valuterà l’impatto concreto dell’adottata variante sul PRG in essere, così verificando se essa determini la modifica delle sue caratteristiche essenziali o dei relativi criteri di impostazione: in caso positivo, come detto, si procederà con un procedimento “aggravato” ai sensi dell’art. 66-bis LR 38/1999 (con l’avvio di una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia); in caso negativo, si procederà nel solco del procedimento semplificato di cui alla LR 19/2022.
Riservandoci di approfondire in un successivo contributo tale fase, ci limitiamo a rilevare che tra Roma Capitale e la Regione Lazio è stata siglata una convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia urbanistica, secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 67, LR 19/2022, con cui sono state stabilite le modalità di esercizio, per Roma, delle funzioni ad essa delegate dalla Regione in materia urbanistica e, tra le altre, per l’approvazione delle varianti al PRG.