Il divieto di circolazione dei veicoli storici: tutela ambientale o salvaguardia del patrimonio storico?
Il divieto di circolazione dei veicoli storici: tutela ambientale o salvaguardia del patrimonio storico?
Il Giudice amministrativo ha affrontato una questione nell’ambito della quale l’oggetto del contendere è rappresentato dal provvedimento amministrativo comunale con il quale l’Ente civico avrebbe inteso inibire, sostanzialmente, la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico per esigenze di prevenzione dell’inquinamento.
Il caso esaminato dal TAR Campania.
I veicoli storici rappresentano certamente un valore inestimabile del patrimonio artistico nazionale, dell’ingegno umano, della tecnica e del design, tanto è vero che la disciplina del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede una disciplina apposita al fine di coniugare il valore dell’ambiente e di tutela del territorio con quello, di altrettanto rilievo costituzionale, della salvaguardia dei valori storico-culturali (del collezionismo storico; per un approfondimento normativo si rinvia all’interessante approfondimento edito dall’Automobile Club d’Italia).
Non è raro constatare che le Amministrazioni locali, dovendo necessariamente tutelare il patrimonio ambientale e ridurre le emissioni inquinanti – le cui concentrazioni causano rischi per l’uomo e la salute -, specie nel periodo primaverile ed estivo, in cui le città subiscono un incremento significativo di abitanti derivanti dai flussi turistici, sono solite limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli adducendo motivate esigenze di prevenzione.
Si tratta di una funzione, quella di tutela svolta dall’Ente locale, in linea con la disciplina sovranazionale finalizzata a promuovere azioni virtuose per il miglioramento dell’aria e dell’ambiente, la quale è stata oggetto di una radicale innovazione con il recepimento della direttiva 2008/50/CE, il cui decreto attuativo (d.lgs. 155/2010 e s.m.i.) ha imposto l’adozione misure di prevenzione a più livelli.
La questione controversa sottoposta al Giudice amministrativo muove proprio da tali premesse.
L’Amministrazione, infatti, con l’obiettivo di contenere le emissioni inquinanti nel territorio cittadino, adottava una delibera, cui seguiva l’atto amministrativo applicativo, contenente il divieto di circolazione degli autoveicoli inferiori alla classe Euro 0 ed Euro 1 includendovi anche le “auto d’epoca e/o storiche”, salvo specifiche esenzioni per le forze dell’ordine e di emergenza.
Avverso gli atti amministrativi insorgeva un’associazione di possessori di veicoli d’epoca lamentando la mancata previsione di una specifica esenzione al divieto per gli autoveicoli ed i motoveicoli d’epoca e/o storici affidando il gravame a plurimi motivi di ricorso, tra cui il difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui l’Ente avrebbe ricompreso tra i veicoli inquinanti quelli di interesse storico o collezionistico omettendo una valutazione circa le caratteristiche degli stessi e l’esiguo numero rispetto alla totalità di quelli circolanti.
La decisione del Tar campano (di accoglimento del ricorso) appare “un inno alla gioia” per gli amanti possessori di tali veicoli.
Ricostruendo la normativa di settore, in particolare quella contenuta all’art. 60 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i., il Giudice amministrativo ha colto l’occasione per elencare i cd. veicoli “con caratteristiche atipiche” distinguendo fra:
– i “veicoli d’epoca”, che comprendono “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”: per essi “la relativa circolazione può essere consentita “soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni”, purché siano muniti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno”;
– i “veicoli di interesse storico o collezionistico”, che includono “tutti i motoveicoli e autoveicoli di cui risulti l’iscrizione in appositi registri ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 215 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della strada) tra i quali spiccano: i) “La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.”; ii) “Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo” con riferimento ai freni, dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d’illuminazione, pneumatici, sospensioni, vetri e specchi retrovisori”.
Orbene, da tale considerazione il Giudice amministrativo ha ricavato l’illegittimità di quei provvedimenti amministrativi che parificano, in punto di regime di circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico ai veicoli inquinanti meramente appartenenti alle classi di omologazione Euro 0, 1, 2 e 3, non dotati di alcuna iscrizione in registri né muniti di un certificato attestante la storicità.
La motivazione è davvero singolare poiché, a ragion di chi scrive, pare essere un vero e proprio ammonimento dell’Ente per l’eccessiva rigidità di limitazione della circolazione dei veicoli che, con molta probabilità, costituiscono un tassello della “storia del nostro Paese”: “i provvedimenti impugnati non risultano adeguatamente proporzionati rispetto all’obiettivo di contenere e ridurre sul territorio le componenti inquinati in atmosfera. Si aggiunga che il provvedimento comunale appare connotato da eccessiva rigidità, nella misura in cui non contempla deroghe ai divieti di circolazione per la considerazione che i veicoli storici, costituenti una testimonianza diretta del patrimonio storico, tecnico e culturale in senso lato del Paese, hanno bisogno di particolari cure di manutenzione delle varie componenti (meccanica, carrozzeria, ricambi, restauro, selleria, ecc.), in mancanza delle quali verrebbe seriamente compromessa la possibilità di una loro adeguata custodia e conservazione … In questa prospettiva – e pur avendo doverosamente come obiettivo primario quello della salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini – una diversa declinazione dei divieti e delle relative deroghe con riguardo ai veicoli d’epoca e di interesse storico o collezionistico sembra più rispondente alla necessità di trovare un punto di equilibrio e di sintesi, che tenga contestualmente conto anche della salvaguardia dei concorrenti valori ed interessi del collezionismo privato”.
Ancora una volta, dunque, emerge che la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini costituisce certamente un obiettivo primario di tutela delle Amministrazioni, ma d’altra parte detta tutela deve essere coniugata e bilanciata con quei valori rilevanti che assumono comunque un peso assolutamente preponderante nella salvaguardia dell’identità storica di una Nazione.
TAR Campania, Napoli, Sez. V, 20 novembre 2024, n. 6388
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