Whistleblowing: nuova disciplina e scadenze agli sgoccioli
Con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (pubblicato in G.U. il 15 marzo 2023 ed entrato in vigore il 30 marzo del 2023), è stata introdotta la nuova disciplina del whistleblowing in Italia.
Le nuove regole produrranno effetti a partire dal 15 luglio 2023, mentre per i soggetti privati per i quali opera l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione, detto obbligo decorre dal 17 dicembre 2023. Fino al 14 luglio 2023, dunque, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria o contabile continueranno ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati (d.lgs. 190/2012, c.d. “Legge Severino”).
La prima scadenza è, dunque, agli sgoccioli ed è bene prestare attenzione alle novità più importanti apportate dal decreto. In particolare, gli enti già in possesso di propri canali di segnalazione dovranno adeguarli alle nuove disposizioni, mentre gli enti privi di canali interni dovranno tempestivamente attivarsi allo scopo di implementare nella propria organizzazione dei canali di whistleblowing.
Partiamo chiarendo che il d.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina delle segnalazioni di illeciti sul luogo di lavoro e delle tutele riconosciute ai segnalanti, al fine di incentivare il c.d. whistleblowing. È bene ricordare che con il termine whistleblowing si intende la rilevazione spontanea da parte di un individuo, detto whistleblower, di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente pubblico o privato, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.
Viste le novità introdotte dal decreto, l’ANAC ha predisposto delle Linee Guida al fine di fornire tutte le indicazioni necessarie sia a chi intende presentare una segnalazione direttamente all’ANAC, sia agli enti pubblici e privati nell’organizzazione dei canali e modelli organizzativi di segnalazione interni (allo stato attuale, le predette Linee guida sono in attesa di essere definitivamente approvate).
Vediamo nel dettaglio le novità più importanti apportate dal d.lgs. 24/2023.
Il decreto estende il perimetro degli enti a cui si applica la nuova disciplina. L’art. 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. 24/2023, infatti, contempla finalmente tra gli enti del settore pubblico anche gli organismi di diritto pubblico e i concessionari di diritto pubblico; mentre, per quanto concerne gli enti privati, il decreto prevede l’applicazione della disciplina per tutte le imprese che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 24/2023). In precedenza, la disciplina trovava applicazione solo per le imprese che avessero adottato modelli di organizzazione e di compliance ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Ad essere esteso è altresì il novero dei soggetti che possono presentare una segnalazione e, dunque, che godono della relativa protezione: oltre ai dipendenti degli organismi di diritto pubblico e dei dipendenti dei concessionari di pubblico servizio, l’art. 3 del d.lgs. 24/2023 individua anche i volontari e tirocinanti che prestano la loro attività per soggetti del terzo settore, azionisti e lavoratori autonomi che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico, compresi soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.
Altra novità degna di nota è l’introduzione della c.d. “segnalazione esterna”, dove il segnalante, oltre a rivolgere la propria segnalazione ai canali interni previsti dalla sua impresa o dal proprio ente pubblico, può rivolgersi direttamente all’ANAC o ai canali di divulgazione pubblica, così come individuati dalla stessa Autorità nelle proprie Linee guida (art. 7 del d.lgs. 24/2023).
La segnalazione presso il canale dell’ANAC è possibile quando, ad esempio, il segnalante teme il rischio di ritorsioni oppure ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito. Le modalità concrete di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne sono contenute nelle Linee guida predisposte dalla stessa autorità.
Un ulteriore aspetto innovativo su cui porre attenzione riguarda la tutela dei soggetti che intervengono nel corso della segnalazione – a sostegno, dunque, del segnalante – e che potrebbero essere destinatari, a loro volta, di ritorsioni in ragione del ruolo intrapreso. In tale senso, il nuovo art. 2, comma 1, lett. m) del decreto, specifica chiaramente che la ritorsione è una condotta perseguibile anche quando solo “tentata o minacciata”. I soggetti che intervengo – per così dire, ad adiuvandum – nella segnalazione e ai quali viene estesa la tutela, sono individuati all’art. 3, comma 5 dalla lett. a) alla lett. d). Tra questi rientra, ad esempio: il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione; le persone che sono legate, nell’ambito di un medesimo contesto lavorativo del segnalante, da un legale affettivo; colleghi di lavoro del segnalante.
A tutela del segnalante e dei soggetti che partecipano alla segnalazione, il decreto enfatizza i ‘meccanismi finalizzati a preservare la riservatezza, oltre che l’identità del segnalante, nonché qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante, così come disciplinato dall’art. 12.
Anche su quali siano le violazioni oggetto di segnalazione o denuncia, vi è una sostanziale differenza rispetto al passato. La legge Severino, infatti, prevedeva tra le violazioni segnalabili solo gli illeciti civili e amministrativi, gli illeciti penali limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dal codice penale – come, ad esempio, il reato di corruzione – e le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001. Oggi, invece, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1 e 2 distinguiamo le violazioni del diritto nazionale, in cui adesso è possibile segnalare tutti gli illeciti penali, gli illeciti contabili e ogni tipo di irregolarità e tutta una serie di disposizioni in materia di diritto dell’UE, come atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali.
Infine, in merito alla responsabilità della persona segnalante, l’art. 16 comma 3 prevede che “quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare”.
Il decreto conclude, infine, disciplinando un nuovo apparato sanzionatorio per il soggetto segnalato che ha tenuto dei comportamenti illeciti: fermo restando le varie forme di responsabilità, l’art. 21 consente all’ANAC di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro.