Sono vincolanti le Linee Guida n. 6 dell’ANAC?

Sono state aggiornate le Linee Guida ANAC n. 6 sull’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e da subito le imprese hanno reagito con non poca preoccupazione.  Fra i vari aspetti, quello più critico riguarda le penali.

L’ANAC, con maggior precisione, ha ribadito che queste ultime possono costituire dei validi indici di prova della inaffidabilità del concorrente e che le stesse possono rappresentare la base per un provvedimento di esclusione.

Ora, la percezione che gli operatori hanno avuto è quella per cui, a differenza del passato, da tale atto deriverebbe, a loro carico, un immediato obbligo dichiarativo sulle penali (con maggiori oneri anche per gli uffici gare), nonché il potere in capo alle S.A. di procedere alla immediata esclusione in caso di omessa dichiarazione.

Tuttavia, al di là delle molte parole che si stanno spendendo circa l’opportunità, nel merito, dell’intervento dell’ANAC, in questa fase potrebbe essere più opportuno provare a gettare “acqua sul fuoco”, dando rilievo a un dato giuridico ancora poco enfatizzato e che, invece, potrebbe offrire alle imprese e alle amministrazioni una base di più serena riflessione.

Ebbene, come affermato anche nel parere consultivo del Cons. di St., queste Linee Guida dovrebbero far parte di quel gruppo a efficacia NON vincolante e, quindi, di per sé NON idonee a introdurre degli obblighi dichiarativi a carico delle ditte.

Le Linee Guida sono certamente un indice di prassi di cui tener conto, ma, vista la loro natura non vincolante e in assenza di eventuali richiami espressi all’interno della lex specialis, le stesse, da sole, NON dovrebbero poter obbligare le imprese a modificare la consuetudine operativa nella redazione della domanda di partecipazione.

Ovviamente, su tale spunto sarebbe auspicabile una riflessione anche da parte delle associazioni di categoria più rappresentative.

Legal Team, da parte sua, ne parlerà in diretta streaming nel portale di Made Appalti.