Non costituisce subappalto l’affidamento di attività “collaterali” all’oggetto dell’appalto
In una gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di miglioramento dell’accessibilità e delle condizioni di sicurezza di un’area portuale, l’aggiudicatario, nell’ambito della propria offerta, omette di dichiarare – come subappalto – il sub-affidamento del trasporto e dello smaltimento di rifiuti.
La seconda graduata, pertanto, censura il provvedimento di aggiudicazione, rilevando come, peraltro, lo svolgimento di tale attività, richieda l’iscrizione nell’apposito Albo dei gestori ambientali.
Dunque, secondo la ricorrente, non potendo l’aggiudicataria eseguire in proprio tale attività e non avendo dichiarato, in sede di offerta, di volerla subappaltare, l’affidamento sarebbe illegittimo.
Il TAR Abruzzo-Pescara, con la decisione 5.2.2018, n. 43, ha rigettato il ricorso osservando come l’attività di trasporto e smaltimento rifiuti, non costituendo oggetto dell’appalto ma una attività “collaterale” allo stesso, non rientri nella nozione di subappalto.
Ragion per cui, il relativo sub-affidamento non soggiace né limite del 30% del contratto di appalto né alle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 105 del Codice (tra le quali l’obbligo di previa individuazione delle attività da subappaltare), essendo soggetto esclusivamente all’onere di comunicazione di cui al co. 2 del medesimo articolo.