Mancato pagamento del contributo ANAC: la sentenza che si discosta dall’applicabilità del soccorso istruttorio.

In una gara divisa in più lotti, una ditta partecipante a uno solo di questi non versa il contributo ANAC e la stazione appaltante ne dispone l’immediata esclusione.

Secondo la concorrente, però, il contributo non era dovuto perché 1) non previsto a pena di esclusione dalle regole di gara e perché 2) comunque, la partecipazione a un solo lotto avrebbe comportato un esonero.

Ma i giudici, sia di primo grado sia di secondo grado, non concordano, sostenendo che:

–  il contributo ANAC è previsto per legge come condizione di partecipazione (art. 1, co. 67, L. 266/05) e, quindi, lo stesso è dovuto anche se la lex specialis non lo prevede a pena di esclusione;

– peraltro, trattandosi, appunto, di un presupposto inderogabile per l’accesso alla gara, il contributo non può neanche essere oggetto di soccorso istruttorio (N.B. sul punto, però, ci sono sentenze contrarie);

– infine, in caso di offerta per un solo lotto, l’esonero si configura solo se il suo valore è compreso fra Euro 40mila e 150mila (secondo la determinazione ANAC 1377/16);

– sicché, nella specie, essendo il lotto di valore superiore a tale ultima soglia, anche per tale motivo, la ditta era comunque tenuta al versamento.

(Cons. St., Sez. III, 13/03/18, n. 1572)