Mancata sottoscrizione di ogni pagina della relazione descrittiva: esclusione illegittima.
Qualche mese fa vi avevo parlato della mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica e della conseguente illegittimità dell’esclusione nel caso in cui l’impresa firmi solo il frontespizio e sigli in ogni pagina i documenti che compongono l’offerta tecnica.
Il Consiglio di Stato, in quell’occasione, aveva ritenuto che: “l’apposizione della firma sul frontespizio dei documenti che compongono l’offerta tecnica è sufficiente a garantire la riconducibilità dell’offerta al concorrente che l’ha presentata, salvo incertezze ulteriori che vanno adeguatamente allegate e provate chi le invoca per contestare l’ammissione alla procedura di altro concorrente”. In altri temrini, la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione del concorrente solo se genera incertezza circa la provenienza dell’offerta.
Pochi giorni fa è stata posta una questione al TAR Bari che vale la pena esaminare.
Un RTI viene escluso da una procedura aperta relativa a lavori per assenza di firme collegiali sulla documentazione presentata, eccetto l’ultima facciata, contrariamente a quanto prescritto dalla lex specialis.
La lex specialis di gara, infatti, contiene l’espressa previsione in forza della quale per ogni sub criterio dell’offerta tecnica deve essere fornita anche una relazione descrittiva da sottoscriversi su ogni singolo foglio.
La società impugna il provvedimento lesivo evidenziando che:
1. la lex specialis con contiene alcuna sanzione espulsiva per la mancata sottoscrizione di ogni foglio dell’offerta tecnica;
2. i bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal codice dei contratti e da altre disposizioni vigenti sotto pena di nullità della relativa previsione;
3. la mancata sottoscrizione dei fogli dell’offerta tecnica non può essere considerata una irregolarità essenziale, allorquando la stessa riporti in calce una firma regolarmente apposta;
4. la carenza deve ritenersi comunque sanabile mediante soccorso istruttorio.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza sul punto, ritiene illegittima l’esclusione poiché:
- in sede di procedimenti ad evidenza pubblica, la mancata sottoscrizione di ogni pagina di un documento, allorchè questi riporti comunque in calce una firma regolarmente apposta, non toglie valore al documento medesimo, né autorizza dubbi sulla provenienza e sulla manifestazione di volontà da esso recata;
- per “sottoscrizione dell’offerta” deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto;
- la sottoscrizione della relazione tecnica costituisce elemento sufficiente a garantire la sua riferibilità al presentatore vincolandolo all’impegno assunto, sicchè la mancata sottoscrizione di alcuni allegati non può giustificare l’esclusione dalla gara.
(TAR Puglia Bari, S. U, 7/09/2018, n. 1212)