I concorsi pubblici nell’anno del Covid-19

concorsi pubblici covidIl settore dei concorsi pubblici, come molti altri, è stato interessato nell’ultimo anno da interventi normativi e giurisprudenziali collegati alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

Sin dai primi provvedimenti in materia, infatti, il legislatore si è confrontato con la circostanza che lo svolgimento di prove concorsuali potesse costituire una allarmante occasione di contagio. A seguito del primo lockdown in tutto il territorio nazionale, il c.d. decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18) ed il successivo d.P.C.M. 26 aprile 2020 hanno disposto la sospensione sino al 15 maggio di tutte le procedure concorsuali, ad eccezione dei casi in cui la valutazione dei candidati potesse essere effettuata esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Dalla metà del mese di maggio, invece, le amministrazioni hanno potuto nuovamente svolgere le prove previste nei bandi, garantendo il rispetto della normativa di prevenzione della trasmissione del virus.

La necessità di contenere il diffondersi del virus e di rafforzare il sistema sanitario nazionale, inoltre, ha spinto il legislatore a garantire in ogni caso il reclutamento del personale sanitario, favorendo modalità di concorso più celeri e semplici e stanziando fondi per sostenere la relativa spesa di personale.

La legislazione d’emergenza non ha peraltro mai inibito la possibilità per le amministrazioni di bandire nuovi concorsi, prevedendo in alcuni casi la proroga dei termini per la presentazione delle domande e dettando talora una disciplina particolare, come nel caso del concorso straordinario per i docenti della scuola secondaria bandito con d.d. MIUR 23 aprile 2020, n. 510, la cui vicenda travagliata è nota.

L’avvento di una seconda ondata di contagi ha reso da ultimo necessario disporre una nuova sospensione dei concorsi e delle procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni. In particolare, l’ultimo d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 – in vigore sino al 15 gennaio 2021 – ha confermato la sospensione pur prevedendo alcune eccezioni per le procedure concorsuali indette per il reclutamento del personale delle forze armate, di polizia e vigili del fuoco, del personale medico e sanitario e della protezione civile e gli esami di stato per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo.

L’attenzione del legislatore è stata rivolta anche al tentativo di rendere più veloci, semplici e informatizzati i concorsi pubblici, limitando gli assembramenti dei candidati e lo scambio di materiale cartaceo durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali. In tale ottica, si è espressamente consentito anche di modificare le modalità di svolgimento delle prove previste in bandi di concorso già emanati, introducendo nel corso della procedura l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche per le prove scritte e preselettive e prevedendo lo svolgimento delle prove presso sedi decentrate (art. 248, d.l. n. 34/2020).

In tale contesto, il TAR Bologna ha ritenuto legittimo l’operato di un’amministrazione che ha cambiato le modalità di svolgimento della prova psico-attitudinale, in ragione della normativa emergenziale che non rendeva possibile lo svolgimento della prova con le modalità in origine previste dal bando[1]. Oltre all’aumento dei posti destinati alla procedura, divenuti 32.000 in base all’art. 230, comma 1 del DL 34/2020, il DL 8 aprile 2020 n. 22, interamente dedicato al comparto scuola, ha previsto che la prova scritta del concorso debba essere svolta mediante sistemi informatizzati e senza la necessità di recarsi nella regione corrispondente al posto per il quale il candidato docente concorre.

Da punto di vista più strettamente logistico-organizzativo, con riferimento alle procedure selettive già in corso, è stato stilato un Protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici[2].  Il Protocollo prevede l’adozione nei luoghi adibiti alle prove di dispositivi di controllo come i termoscanner per il rilevamento della temperatura sia del personale che dei candidati e l’istallazione di colonnine con dispenser igienizzante. Richiede inoltre che le aule in cui si svolgono le prove siano sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto di tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa Covid‐19 e siano dotate di pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili, composte da superfici lisce ed impermeabili.

Seppur breve, la parentesi estiva in cui sono state sostenute alcune prove concorsuali ha rivelato non poche criticità. L’applicazione combinata della normativa sanitaria e delle normative speciali dei vari concorsi si è rivelata di fatto incapace di far fronte alcune circostanze fattuali: non rari, ad esempio, sono stati i casi in cui i concorrenti, in quarantena perché risultati positivi al Covid-19 a seguito del test diagnostico molecolare, non hanno potuto partecipare ad una prova concorsuale.

In simili circostanze, ed in assenza di alcuna previsione normativa in merito, il TAR Lazio, ad esempio, ha ritenuto di disporre l’effettuazione di prove suppletive, da espletare non appena le condizioni di sicurezza sanitaria lo renderanno possibile, affinché la concorrente, insegnante in quarantena a causa della riscontrata positività al virus e dunque oggettivamente impossibilitata a partecipare alla prova, possa regolarmente partecipare al concorso[3].

Sulla stessa scia si è collocato anche il TAR Trieste[4] in un caso in cui la ricorrente era stata esclusa dalla procedura a seguito del forzoso allontanamento dal luogo in cui si sarebbe tenuta la prova, perché le era stata rilevata una temperatura superiore a 37.5°. La sentenza  ha ritenuto che la circostanza poteva al più determinare l’allontanamento dalla struttura sede d’esame ma non l’esclusione dal concorso, non essendo una causa di esclusione prevista dal bando.  Il TAR ha rimesso dunque all’amministrazione la valutazione circa l’opportunità di svolgere prove suppletive, ovvero (con orientamento in effetti alquanto singolare) di disporre l’integrale riedizione della prova per tutti i candidati alla procedura selettiva.

La giurisprudenza appare dunque aperta a decisioni volte evitare che le conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria in atto minino l’interesse dei concorrenti ad accedere alle procedure selettive, ma ovviamente tale apertura non è senza limiti. In una recente pronuncia del TAR Lazio[5], ad esempio, i giudici hanno respinto la richiesta di un concorrente di annullare le prove di un concorso nella parte in cui non era stato previsto un rinvio generale delle stesse o l’indizione di sessioni suppletive, avendo egli deciso di non sostenere la prova concorsuale per la quale era stato convocato per il timore del contagio da Covid-19.

Il panorama dei concorsi pubblici nei mesi futuri è necessariamente incerto: le prove di gran parte dei concorsi sono attualmente sospese, ma è prevedibile che alla loro ripresa si porranno nuovamente problematiche analoghe a quelle degli ultimi mesi. Non resta che seguire l’evoluzione della normativa emergenziale e rivolgere uno sguardo particolarmente attento alle future pronunce della giurisprudenza, che potranno orientare il comportamento sia delle amministrazioni che dei futuri concorrenti.

[1] Sentenza TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24/11/2020, n. 758.

[2] Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM nella versione del 31 luglio 2020.

[3] Ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 20/11/ 2020, n. 7199.

[4] Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 1/12/2020, n. 415.

[5] Sentenza TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 30/11/2020, n. 12765