Sopralluogo eseguito da consorziata indicata come esecutrice. L’obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale.
Sopralluogo eseguito da consorziata indicata come esecutrice: legittima l’esclusione?
Con procedura aperta da svolgersi per via telematica, una stazione appaltante metteva a gara l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento di un impianto di compostaggio – procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel corso della procedura accadeva che uno dei concorrenti faceva eseguire il sopralluogo – previsto dall’articolo 5 del disciplinare di gara – dal legale rappresentante dell’impresa consorziata – indicata come esecutrice dei lavori – munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio partecipante alla richiamata procedura.
Sennonché, la stazione appaltante comunicava all’operatore in questione l’esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 76, comma 5 Codice per una dichiarata illegittimità del sopralluogo eseguito dal rappresentante di cui sopra – soggetto che, a parere della stazione appaltante stessa, era privo di qualsivoglia potere di rappresentanza o procura.
Avverso l’esclusione veniva dunque adito il TAR, davanti a cui veniva eccepita, con un unico motivo, l’errata applicazione dell’art. 83 Codice – con particolare riguardo al comma 9, riguardante la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio – nonché della disciplina in tema di consorzi stabili e dei principi di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e del divieto di aggravio del medesimo procedimento.
Il Collegio accoglieva la doglianza così formulata limitandosi ad osservare che, incontestata l’avvenuta esecuzione del sopralluogo (poiché comprovata dall’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal RUP), l’esclusione disposta dalla stazione appaltante è illegittima.
Ciò in quanto “Nelle gare pubbliche l’obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale ed è essenzialmente volto a consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alla specifica dell’appalto”. Tanto premesso, il fatto che il sopralluogo svolto dal legale rappresentante della consorziata “assolva all’obbligo conoscitivo sotteso alla regola della lex specialis lo dice, prima ancora che il diritto, il comune buon senso”.
Conclude, pertanto, il Collegio che “Il sopralluogo serve a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto e per consentire una attenta ponderazione circa i mezzi da utilizzare. Un provvedimento di esclusione quale quello qui all’esame risulta in sé ingiustificabile, sproporzionato e non rispondente ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell’ente committente”.