La riduzione del 100% dei tempi di intervento e la sorte dell’offerta irrealistica negli appalti pubblici
Un’offerta irrealistica in una gara d’appalto può mettere in seria difficoltà la commissione che si trova a valutarla.
In un caso recentemente sottoposto al Consiglio di Stato, il bando di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e ammodernamento degli impianti di strutture sanitarie conteneva un criterio di valutazione che – con una modalità di attribuzione del punteggio discrezionale e non quantitativa – premiava le offerte che prevedessero una riduzione nei tempi di intervento.
La seconda classificata aveva offerto una riduzione dei tempi del 100% e la commissione, pur non disponendo l’esclusione dell’offerta dalla gara, attribuiva un punteggio pari a “0” per il criterio, motivando espressamente nel senso che l’offerta così concepita sarebbe “impossibile da conseguire”.
Pur richiamando una giurisprudenza risalente per cui la commissione dovrebbe escludere il concorrente che abbia offerto un tempo ritenuto impossibile da rispettare, anziché assegnargli un punteggio inferiore, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’attribuzione del punteggio “0”.
Anzitutto, il Collegio ha ritenuto legittimo che la commissione si confrontasse con la questione al momento della valutazione delle offerte, senza rinviarla alla fase esecutiva, in quanto un vaglio anticipato sulla fattibilità dell’offerta assolve alla funzione di prevenire possibili inadempimenti, nel chiaro intento di tutelare l’interesse della stazione appaltante nella corretta scelta del contraente.
Con riferimento alla decisione della commissione, poi, il Consiglio di Stato ha sottolineato che nell’offerta in esame più che una riduzione dei tempi di intervento vi è stato un vero e proprio annullamento radicale del tempo intercorrente fra la manifestazione del problema e l’intervento, ovverosia di un obiettivo non seriamente attuabile, neppure avuto riguardo ad un’organizzazione aziendale connotata dalla presenza fissa di manutentori nelle strutture interessate dal servizio e dall’utilizzo delle più avanzate tecnologie di comunicazione.
La sentenza sottolinea che se i tempi offerti sono talmente contenuti da rendere del tutto irrealistico il loro rispetto, allora l’offerta non è più migliorativa ma diventa tecnicamente impossibile, e pertanto andrebbe sanzionata anziché premiata, nell’esercizio di una valutazione discrezionale della commissione di gara sindacabile solo nei noti limiti nei quali è consentito il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnico-valutativa.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie la tecnica di redazione dell’offerta impedisse, di fatto, l’attribuzione di un punteggio per il criterio in questione e che, pertanto, la decisione della commissione in tal senso era legittima.