È legittima la richiesta di rideterminazione dei costi di costruzione?
I costi di costruzione sono una delle componenti del contributo economico dovuto all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico dell’Edilizia, al momento del rilascio di un Permesso di Costruire: tale contributo di costruzione, in particolare, è “commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
In una recente sentenza del TAR Lecce (n. 785 del 17.5.2022) è affrontato il caso – invero frequente – di un Comune che richiede, a distanza di anni, il pagamento di un “conguaglio” degli oneri accessori già versati al momento del rilascio del P.d.C., perché in origine non parametrati secondo quanto stabilito dalla L.R. Puglia n. 1/2007.
Ma un provvedimento amministrativo di tal fatta è legittimo?
I. I motivi di ricorso
Ricevuta la richiesta di conguaglio degli oneri accessori al P.d.C., il ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce censurando il provvedimento comunale sostanzialmente per due motivi: (i) violazione del principio del legittimo affidamento, poiché la richiesta di conguaglio è arrivata dopo quasi 9 anni dal rilascio del Permesso di Costruire, il che lo avrebbe indotto a ritenere più che legittimo (e pienamente satisfattivo per la P.A.) il pagamento già effettuato; (ii) violazione del principio di irretroattività, perché la decisione di richiedere il conguaglio è stata adottata in seguito ad una Deliberazione di Consiglio Comunale successiva al rilascio del P.d.C., che avrebbe, dunque, statuito “ora per allora” l’esatta somma di denaro da corrispondere.
Nessuna delle tesi espresse dal ricorrente ha trovato riscontro nella sentenza in commento, che, infatti, ha respinto integralmente il ricorso.
II. La decisione del TAR
La questione in esame non è una novità per i Giudici leccesi, che più volte hanno dovuto delibare circa la legittimità di simili provvedimenti comunali; l’occasione è stata, dunque, utile a ribadire alcuni principi giurisprudenziali consolidatisi nel corso del tempo.
In particolare, è stato evidenziato come, nel caso di specie, il conguaglio sia da assimilare in tutto e per tutto ad un “errore materiale” commesso dalla Pubblica Amministrazione al momento del rilascio del P.d.C.: come stabilito anche dal Consiglio di Stato (sez. IV, n. 2821 del 12.6.2017)
non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l’esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l’ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l’onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere.
Ed infatti, nel caso di specie – come ben sottolineato dal Tribunale – il Comune resistente non ha adottato un provvedimento di “adeguamento/integrazione” dell’originario costo di costruzione, che sarebbe stato (questo sì) illegittimo; per converso, la P.A. si è limitata a “rettificare” la misura del contributo “riportandola a quanto effettivamente dovuto sulla base di già adottate e vigenti disposizioni regionali”.
Dirimente è, invero, la circostanza per cui la rettifica è stata disposta non tanto in virtù della delibera consiliare cui ha fatto riferimento il ricorrente, bensì alla luce della Legge Regionale Puglia n. 1/2007 (precedente al rilascio del P.d.C.), i cui parametri non erano stati rispettati al momento del rilascio del titolo edilizio.
Ma il TAR va addirittura oltre.
È stato stabilito il principio per cui non solo l’attività amministrativa condotta dal Comune resistente è legittima, ma è addirittura doverosa, tanto che gli atti adottati dalla P.A. per la determinazione e liquidazione degli oneri concessori ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001 “non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune”.
Il TAR conclude (richiamando le sue precedenti statuizioni n. 140/2020 e n. 640/2021) stabilendo che:
la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio
III. Conclusioni
Dal quadro innanzi dettagliato emerge, dunque, che il semplice pagamento degli oneri di costruzione di cui all’art. 16 D.P.R. n. 380/2001 non è idoneo a costituire un “legittimo affidamento” del privato sulla correttezza del quantum stabilito dall’Amministrazione per il rilascio del titolo; ben potrebbe questa, nell’arco dei dieci anni successivi, richiedere un conguaglio laddove sia evidente e dimostrabile l’erroneità dei calcoli effettuati.
Può, pertanto, consigliarsi di porre attenzione – grazie anche all’aiuto dei tecnici incaricati – anche a tale aspetto che, pur “a valle” del più complesso iter amministrativo per il rilascio di un Permesso di Costruire, potrebbe lasciare “strascichi” nel lungo periodo.