Google ADS gratuiti per i portali del Ministero degli affari esteri: il via libera dell’ANAC
Con il parere del 20 luglio 2022, l’ANAC ha prestato parere positivo all’offerta di Google di fornire gratuitamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dei crediti pubblicitari nell’ambito del Google Ads Crisis Relief Program, per promuovere i portali Viaggiare Sicuri e Dove Siamo Nel Mondo nelle ricerche effettuate dagli utenti tramite il motore di ricerca Google e riferite a viaggi all’estero.
I due portali, infatti, rappresentano due punti di riferimento importanti per reperire o fornire informazioni ufficiali sui paesi esteri. In particolare, il portale Viaggiare Sicuri fornisce informazioni ufficiali e consigli sulla situazione dei diversi paesi e sugli eventuali rischi per la sicurezza dei connazionali che si trovano o che intendono recarsi all’estero, mentre il portale Dove Siamo Nel Mondo è lo strumento dell’Unità di Crisi della Farnesina tramite il quale i cittadini italiani possono “registrarsi” prima di partire, fornendo gli elementi necessari per essere rintracciati e ricevere informazioni utili in caso di emergenza.
Rendere tali portali maggiormente visibili a coloro che cercano online informazioni per i propri viaggi o spostamenti all’estero permette evidentemente di garantire l’interesse pubblico a che i cittadini siano adeguatamente informati e, dunque, a prevenire possibili inconvenienti che possono accadere a coloro che si recano in determinati paesi del mondo.
Le ragioni giuridiche della percorribilità di una simile operazione sono da rinvenirsi, secondo l’Autorità, nel fatto che nel caso di specie non può parlarsi né di un contratto di appalto, né di contratto di sponsorizzazione.
Sia il contratto di appalto, che il contratto di sponsorizzazione, infatti, sono contratti a titolo oneroso.
Più precisamente, non sarebbe possibile parlare di un contratto di appalto poiché manca nel caso di specie il carattere sinallagmatico o comunque la controprestazione: è del tutto assente nell’iniziativa proposta da Google qualsiasi tipo di utilità o vantaggio a favore dell’operatore economico sia in termini economici che in termini di pubblicità. Allo stesso modo non risultano evidenziate controprestazioni a carico del Ministero.
L’iniziativa, dunque, non sembra riconducibile nello schema tipico del contratto d’appalto e, quindi, nel campo di applicazione del d.lgs. 50/2016.
Allo stesso modo non potrebbe parlarsi di contratto di sponsorizzazione, ossia del contratto atipico disciplinato dall’art. 19 del Codice dei contratti pubblici, mediante il quale un soggetto (detto sponsee o sponsorizzato) assume, dietro corrispettivo (o altre utilità), l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto (detto sponsor o sponsorizzatore), divulgandone così l’immagine o il marchio al pubblico.
Secondo i chiarimenti dalla giurisprudenza e richiamati anche dall’Autorità, benché il contratto di sponsorizzazione rientri tra i c.d. contratti esclusi – che non impongono l’adozione delle regole sancite dal Codice dei contratti -, non si tratta comunque di un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor corrisponde l’acquisizione del diritto all’uso promozionale dell’immagine del bene pubblico da parte dello stesso.
Secondo l’Autorità, l’iniziativa che coinvolge Google e il Ministero degli Affari esteri sarebbe diversa, in quanto la prestazione di Google si configura come gratuita tourt court, non essendo previsto a fronte dell’offerta del credito pubblicitario avanzata dalla società, alcuna prestazione da parte dell’amministrazione, in termini di pagamento di somme o di pubblicità, né alcuna utilità a vantaggio della società, ossia alcuno sfruttamento dell’iniziativa a fini pubblicitari o di promozione dell’immagine da parte della società offerente.
In tal senso, a fronte della disponibilità di Google di mettere a disposizione gratuitamente alcuni spazi pubblicitari del proprio portale, normalmente a pagamento, dando massima visibilità ai siti del Ministero, l’Amministrazione ricevente non prevede di fornire alcun ritorno pubblicitario a Google.
Precisa in proposito l’Autorità, che la mancata applicazione del codice dei contratti pubblici all’iniziativa in questione non viola, né le direttive europee, né i principi comunitari indicati nell’art. 30 del Codice e, in particolare, il principio di par condicio.
L’iniziativa, infatti, non deve essere riservata in via esclusiva a Google: l’amministrazione deve riservarsi il diritto di poter aderire, anche contestualmente, ad eventuali ulteriori proposte di analogo tenore di altri operatori web o social network.
Peraltro, specifica l’Autorità, trattandosi di una iniziativa non riconducibile al contratto di appalto, non dovrebbe essere posto alcun vincolo a carico del Ministero che possa condurre nel tempo a fenomeni di lock-in e, in generale, alla successiva necessità per la stessa amministrazione di avvalersi di servizi offerti dalla società in relazione alla prestazione resa.
In conclusione, tuttavia, l’ANAC raccomanda al Ministero di agire pur sempre nel rispetto dei criteri e dei principi sanciti dall’art. 1 della l. 241/1990, ossia ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e, in particolare, nel rispetto del principio di trasparenza, per cui all’iniziativa deve essere garantita adeguata pubblicità, con riguardo alla conclusione dell’accordo con la società offerente.