Approfondimento caro materiali e appalti pubblici Legal Team – varianti per caro materiali

LE NOVITÀ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR: LE VARIANTI PER CARO MATERIALI           

I. Con legge di conversione 79/2022, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n. 150 del 29 giugno 2022, il legislatore ha convertito, con modifiche, il d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)“, cd. decreto PNRR bis.

Fra le novità di rilievo e che investono la problematica dell’aumento dei costi eccezionali meritano un cenno le disposizioni (art. 7, commi 2 ter e quater, d.l. 36/2022 come convertito in legge) che apportano significative modifiche alla disciplina dei contratti pubblici. In particolare:

  • si fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 106, comma 1, Codice dei contratti pubblici, chiarendo che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili, tali da consentire una modifica dei contratti, possono includersi quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera;
  • si introduce la cd. “variante in corso d’opera” su iniziativa della stazione appaltante ovvero dell’appaltatore da utilizzare esclusivamente “in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali … che assicuri risparmi … rispetto alle previsioni iniziali“, ammissibile soltanto ove non sia alterata la natura generale del contratto e sia garantita la piena funzionalità dell’opera.

II. Provando a dare veste pratica alle nuove norme, si potrebbe immaginare una variante che sostituisca un materiale che ha subito un aumento considerevole del costo con un altro, ottenendo un risparmio che serve a compensare il costo di altri materiali.

Ancora, si potrebbe immaginare una variante utile a rimuovere un intervento complementare che non incide sulla piena funzionalità dell’opera, ricavando delle economie da utilizzare per compensare il costo di altri materiali.

Le novità da ultimo introdotte, specie quelle attinenti al Codice dei contratti pubblici, oltre ad affiancare gli strumenti rimediali già in vigore per fronteggiare la problematica dei rincari dei materiali e dei prodotti energetici, sembrano volgere a favore degli operatori economici gravemente colpiti dagli aumenti eccezionali dei prezzi e che non hanno trovato piena soddisfazione con le disposizioni urgenti più recenti.

III. Una delle questioni maggiormente dibattute sul punto attiene alla possibilità di applicare l’art. 7, commi 2-ter e 2-quater d.l. 36/2022 (l. 79 /2022) ai soli appalti di lavori, restando così esclusi i contratti di servizi e forniture.

Sembra effettivamente sussistere un contrasto tra la norma generale – art. 106 d.lgs. 50/2016 – e l’interpretazione autentica fornita dall’art. 7 commi 2-ter del d.l. 36/2022 (decreto PNRR bis).

L’art 106 del d.lgs. 50/2016, che contiene il riferimento normativo generale alle varianti, è applicabile, come noto a lavori, servizi e forniture. Tuttavia, l’interpretazione autentica fornita dal d.l. 36/2022 esplicita il termine “opere”, lasciando immaginare che si possa operare in tal senso solo per i contratti di lavori.

Sul punto, tuttavia, sia il MIMS che l’ANAC sembrano concordare per l’applicabilità dell’art. 7, commi 2-ter e 2-quater, d.l. 36/2022 ai soli lavori facendo prevalere, dunque, un’interpretazione rigorosa e restrittiva dell’ambito applicativo della previsione.

In tal senso il MIMS ha osservato che “Si precisa … che poiché la disposizione di cui all’art. 7 comma 2 ter del D.L. n. 36/2022 convertito con modificazioni con la Legge n. 79/2022 e ss.mm.ii fornisce una interpretazione autentica delle circostanze impreviste ed imprevedibili dell’articolo 106 comma 1, lettera c), numero 1 circoscritta agli appalti di lavori, in caso di appalti di servizi e forniture la revisione dei prezzi appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art 106 ,comma 1 lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi in cui sono state previste nei documenti di gara iniziali in “clausole chiare, precise e inequivocabili[1].

L’ANAC, con riferimento ad un contratto di fornitura di risme di carta, ha invece precisato che non è applicabile ai contratti di fornitura l’art. 7 del d.l. 36/2022, perché previsto dal legislatore per i soli contratti di lavori[2].

IV. Di recente l’ANAC ha chiarito che sebbene l’art. 7, comma 2-ter si riferisca agli appalti relativi all’attuazione del PNRR – come deriva dalla sua stessa rubrica “Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” – la norma ha portata generale, di carattere interpretativo, volta a chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 per cui la norma può essere invocata anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del PNRR[3].

 

NOTE

[1] Parere MIMS n. 1465/2022 con riferimento ad appalto di fornitura con posa in opera.

[2] Parere ANAC n. 37 del 13 settembre 2022: “Lo stesso legislatore, sempre con riguardo agli appalti di lavori, è recentemente intervenuto con il d.l. 36/2022 conv. in l. n. 79/2022 (…) Come si evince dagli interventi normativi sopra richiamati, ad eccezione dell’art. 29 del d.l. 4/2022 conv. in l. n. 25/2022 riferito in generale ai contatti pubblici, il legislatore è intervenuto in via esclusiva per gli appalti di lavori, introducendo l’istituto della compensazione di cui all’art. 1-septies della l.106/2021 e la previsione sopra richiamata di cui all’art. 7 della l.79/2022. Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture”.

 [3] Parere ANAC n. 67 del 11 gennaio 2023.