Decreto aiuti per le concessioni: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Decreto aiuti per le concessioni: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 115 del 7 gennaio 2026 il Consiglio di Stato interviene a chiarire l’ambito applicativo dell’art. 27 del d.l. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) nei rapporti concessori, offrendo un’interpretazione rigorosa della disposizione e circoscrivendone l’operatività tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello temporale.
La vicenda oggetto del giudizio
La vicenda trae origine da un contratto di concessione stipulato nel novembre 2021 tra un Comune e un operatore economico per la riqualificazione energetica e il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica.
Nel gennaio 2024, a lavori ormai “sostanzialmente ultimati”, la società concessionaria ha presentato istanza di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 27 del d.l. 50/2022, al fine di compensare l’eccezionale incremento dei costi dell’energia e dei materiali riconducibile al conflitto in Ucraina.
Il Comune, nel dare avvio all’istruttoria, ha richiesto alla società la produzione di documentazione contabile a supporto dell’istanza, tra cui le fatture di acquisto dei materiali e le relative quietanze di pagamento, al fine di verificare l’effettiva incidenza dei maggiori costi sostenuti.
La concessionaria si è tuttavia rifiutata di produrre tale documentazione, sostenendo che l’art. 27 configurerebbe un meccanismo di aggiornamento pressoché automatico, che imporrebbe all’Amministrazione una mera verifica di corrispondenza tra le voci del computo metrico aggiornato e il prezzario regionale vigente, senza alcuna indagine sui costi reali sostenuti.
A fronte di tale impostazione, il Comune ha rigettato l’istanza, ritenendo la norma invocata inapplicabile al caso di specie, trattandosi di concessione nella quale i lavori erano eseguiti direttamente dal concessionario e non affidati a terzi.
La società ha quindi impugnato gli atti dinanzi al TAR Veneto, che con sentenza n. 389/2025 ha accolto il ricorso, ritenendo illegittime le richieste istruttorie dell’Amministrazione e affermando che il procedimento ex art. 27 dovesse limitarsi a un raffronto formale con il prezzario regionale.
L’ambito di applicazione dell’art. 27 d.l. 50/2022: il chiarimento del Consiglio di Stato
Per comprendere la decisione del Consiglio di Stato, è fondamentale partire dalla lettura del testo della norma. L’art. 27 del d.l. 50/2022 prevede che:
“1.Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
- Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.”
Il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la decisione di primo grado, offrendo una lettura puntuale e sistematica dell’art. 27 del d.l. 50/2022.
In primo luogo, il Collegio ha chiarito che la disposizione non è riferibile ai lavori eseguiti direttamente dal concessionario nell’ambito del rapporto con l’ente concedente, ma riguarda esclusivamente i casi in cui il concessionario, non qualificabile come amministrazione aggiudicatrice, affidi lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica, come previsto dagli artt. 142, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e 164, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
In secondo luogo, la sentenza valorizza la natura stessa del meccanismo previsto dall’art. 27, qualificandolo non come uno strumento di revisione dei prezzi in corso d’opera o a consuntivo, bensì come una misura eccezionale di aggiornamento preventivo del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, da effettuarsi prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori. È proprio questa dimensione ex ante a giustificare, nel perimetro applicativo della norma, un’istruttoria limitata al raffronto tra prezzari, trattandosi di una operazione contabile e non di una compensazione di costi già sostenuti.
Diversamente, quando la richiesta interviene a lavori già eseguiti, non può essere precluso all’ente concedente il potere – e il dovere – di verificare l’effettiva incidenza degli aumenti dei prezzi sui costi sostenuti dal concessionario, mediante l’acquisizione di idonea documentazione contabile. Nel caso di specie, l’istanza è stata presentata a distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della norma e a lavori quasi ultimati, collocandosi dunque al di fuori del perimetro funzionale e temporale dell’art. 27.
Particolarmente significativo è, infine, il richiamo operato dal Consiglio di Stato al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), non già in funzione applicativa, ma quale parametro interpretativo.
Da un lato, il Collegio ribadisce la centralità del principio del rischio operativo del concessionario, oggi espresso dall’art. 177 del Codice, quale elemento essenziale e inderogabile della concessione; dall’altro, richiama l’art. 9 del medesimo Codice per confermare che l’esclusione del meccanismo emergenziale di cui all’art. 27 non implica la negazione di ogni possibile riequilibrio contrattuale, restando esperibili i rimedi generali fondati sul principio di conservazione dell’equilibrio economico-finanziario e sulle clausole convenzionali.
In conclusione, la sentenza chiarisce che l’art. 27 del d.l. 50/2022 costituisce una norma eccezionale e di stretta interpretazione, destinata a operare come strumento di aggiornamento preventivo dei costi per lavori affidati a terzi dai concessionari, e non può essere utilizzata per ottenere una revisione dei prezzi a consuntivo per lavori eseguiti direttamente, riaffermando così il corretto equilibrio tra tutela dell’operatore economico e salvaguardia dei principi strutturali della concessione.
Cons. St., Sez. V, 7.1.2026, n. 115
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