Trasporto ferroviario ad alta velocità e regionale: il provvedimento dell’AGCM che guarda alla mobilità integrata

alta velocitàCon provvedimento n. 30610/2023, l’AGCM si è pronunciata sugli impegni assunti da Trenitalia in merito alla possibilità per il concorrente dei servizi di alta velocità NTV (Italo) di commercializzare anche i biglietti del servizio regionale gestito unicamente da Trenitalia e di creare un canale di vendita e di informazione analogo. Oltre a ciò, il provvedimento può certamente essere letto come una forma di apertura e di incentivo ai servizi di mobilità in chiave sempre più integrata per gli utenti.

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Nel marzo 2022, NTV (Italo), unico operatore italiano, oltre a Trenitalia, attivo nell’offerta di servizi di trasporto ferroviario ad altra velocità, aveva presentato una segnalazione all’AGCM dove rappresentava che Trenitalia avrebbe attuato una strategia commerciale abusiva.

Secondo NTV, Trenitalia avrebbe legato artificialmente i servizi di trasporto regionale e Intercity – gestiti da Trenitalia in regime di monopolio tramite corresponsione di corrispettivi pubblici – con i servizi di trasporto a mercato operati su rete alta velocità, dove Trenitalia è in concorrenza con NTV.

Ciò sarebbe avvenuto attraverso un’interfaccia di vendita – fisica e virtuale, diretta e indiretta – indistinta, unitaria ed esclusiva, non replicabile dai concorrenti non abilitati a vendere titoli di viaggio per i collegamenti sussidiati.

Al fine di superare questo svantaggio competitivo, NTV avrebbe ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di replicare, sui propri canali di vendita, soluzioni di viaggio che integrino le tratte regionali.

Dopo varie interlocuzioni, i due operatori ferroviari avevano raggiunto un accordo ed avevano sottoscritto un contratto per la commercializzazione, sui canali di vendita di NTV, dei biglietti dei servizi ferroviari regionali soggetti a obbligo di servizio pubblico operati da Trenitalia in combinazione con i treni AV Italo.

Tuttavia, in tale contratto Trenitalia avrebbe imposto specifiche clausole aventi ad oggetto l’accesso e il trattamento dei dati relativi ai biglietti di dubbia fattibilità tecnica, che avrebbero comportato un costo significativo a carico di NTV, oltre a prolungare le tempistiche di implementazione della soluzione.

Secondo NTV, dunque, Trenitalia farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati dei servizi dei collegamenti ferroviari regionali e Intercity per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nel mercato dei servizi alta velocità, danneggiando l’unico competitor presente e ostacolando l’esplicarsi di un confronto concorrenziale basato sul merito.

Tale comportamento, dunque, avrebbe potuto integrare un presunto abuso di posizione dominante, vietato dall’art. 102 TFUE.

Nel luglio 2020, l’Autorità ha così avviato un procedimento nei confronti di Trenitalia, per accertare il presunto abuso di posizione dominante.

Nel corso di un’audizione NTV ha comunicato di aver avviato nel mese di luglio 2022 la vendita di biglietti di treni alta velocità Italo in combinazione con i biglietti di treni regionali di Trenitalia, sebbene limitatamente ai collegamenti del trasporto regionale esercitati da Trenitalia, escludendo i servizi erogati da due società partecipate da Trenitalia che gestiscono il trasporto regionale rispettivamente in Emilia-Romagna e Lombardia.

Italo aveva infatti avviato la negoziazione con le due società (che utilizzano il sistema di Trenitalia per la vendita dei biglietti) per estendere anche ad esse i contenuti dell’cccordo; tuttavia, Trenitalia, il cui coinvolgimento è necessario per le opportune estensioni all’accesso al suo sistema di vendita, avrebbe ritardando e ostacolato la trattativa.

Oltre a ciò, secondo il segnalante, sui canali di comunicazione di Trenitalia relativi al servizio regionale (in primis i monitor di bordo) venivano riprodotti annunci riguardanti solo le coincidenze con gli altri treni di Trenitalia, inclusi quelli a mercato. Al fine di garantire una corretta e completa informazione ai passeggeri, tali annunci dovrebbero includere, invece, anche le coincidenze con i treni alta velocità di Italo.

Al fine di comprendere la posizione tenuta dall’AGCM è necessario considerare il mercato di riferimento, così come tracciato nel provvedimento dell’Autorità.

La società Trenitalia opera in regime di monopolio nel segmento dei trasporti ferroviari regionali e intercity, a fronte della corresponsione di corrispettivi pubblici, mentre gestisce a mercato i servizi di alta velocità.

Si tratta di due segmenti di mercato che intercettano la domanda di viaggiatori diversi: la domanda di servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale si rivolge principalmente ad utenti che “esprimono esigenze di mobilità a carattere continuativo su tratte primarie di breve durata in determinate fasce orarie delle giornate feriali”; i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale, invece, “soddisfano esigenze di mobilità sovraregionale normalmente di carattere saltuario”.

Da questi ultimi si distinguono, poi, i servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su rete ad alta velocità, che “costituiscono un mercato rilevante del prodotto distinto dai servizi a medio-lunga percorrenza, in ragione di rilevanti differenze”.

Trenitalia detiene dunque una posizione di dominanza nei mercati dei servizi di trasporto passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale, potendo operare come monopolista in virtù dei contratti di servizio con gli enti pubblici. Nel settore dei servizi di trasporto ad alta velocità, invece, la stessa opera in regime di concorrenza con NTV (Italo), pur conservando rispetto a quest’ultima una posizione di preminenza.

L’AGCM ha deliberato di avviare un procedimento per violazione dell’art. 102 TFUE, ipotizzando che il rifiuto di Trenitalia di stipulare degli accordi con il competitor Italo, unite alle condizioni irragionevoli imposte negli accordi parzialmente raggiunti, integrassero un abuso di posizione dominante. Trenitalia, infatti, avrebbe fatto “leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati dei servizi dei collegamenti ferroviari IC e TR per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nel mercato dei servizi AV, danneggiando l’unico competitor presente e ostacolando l’esplicarsi di un confronto concorrenziale basato sul merito”.

Nel novembre 2022 Trenitalia ha così presentato degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della Legge n. 287/1990, dei quali l’AGCM aveva ordinato la pubblicazione: si tratta del c.d. market test, nel quale la congruità degli impegni assunti da un soggetto segnalato è sottoposta alla prova del mercato, affinché i terzi possano esprimere le proprie osservazioni.

All’esito delle osservazioni presentate da Italo, nel febbraio 2023 Trenitalia ha ritenuto di operare delle modifiche accessorie agli impegni inizialmente prestati, i quali sono stati favorevolmente accolti dall’AGCM.

A giudizio dell’AGCM, gli impegni sono stati valutati “idonei a risolvere le criticità concorrenziali”, favorendo lo sviluppo del mercato dei servizi di trasporto pubblico ferroviario a vantaggio dell’utenza, prescindendo dall’accertamento dell’ipotizzata infrazione.

In particolare, Trenitalia ha assunto l’impegno a collaborare con NTV, estendendo le previsioni dell’accordo anche ai biglietti dei servizi intercity e alle tratte gestite dalle due società (Trenitalia TPER s.c.a.r.l. e TRENORD s.r.l.) che operano rispettivamente in Emilia-Romagna e Lombardia. Trenitalia si è altresì impegnata ad indicare le coincidenze dei collegamenti dell’alta velocità esercitati da Italo a bordo dei treni del servizio regionale, e ciò non solo sui monitor di bordo, ma anche tramite annunci con l’altoparlante. Le coincidenze dei treni regionali con quelli dell’alta velocità verranno così annunciate secondo l’ordine cronologico di partenza dei treni, e non già sulla base della società che esercita il servizio.

Al di là dell’aspetto prettamente concorrenziale, il provvedimento dell’AGCM in questione pone particolare attenzione alla figura degli utenti e alla necessità di garantire un sistema di trasporto pubblico efficiente e sostenibile. In tal senso, il provvedimento in parola può certamente essere letto come una forma di apertura e di incentivo ai servizi di mobilità in chiave sempre più integrata.

Provvedimento AGCM n. 30610 – Bollettino n. 17/2023