Amianto e coperture: gli incentivi per impianti fotovoltaici sui tetti.

Il processo di transizione ambientale, energetica in particolare, si potrebbe dire che è cominciato alcuni anni addietro, come dimostra la normativa specifica di settore che ha previsto delle forme di incentivi per coloro i quali avessero realizzato degli impianti energetici (fotovoltaici) in sostituzione di coperture contenenti eternit e/o amianto.

In precedenza ci siamo occupati delle problematiche attinenti all’aumento del costo dell’energia (qui il link ove è possibile consultare la news sul tema) che certamente influisce sul tema che stiamo affrontando.

Come è noto, il materiale eternit/amianto (a questo link è possibile consultare gli effetti dannosi per la salute) ha trovato un vasto impiego come isolante o coibente e, secondariamente, come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti sintetici (mezzi di protezione e tute resistenti al calore); attualmente l’impiego è proibito per legge, tuttavia la liberazione di fibre di amianto da elementi strutturali preesistenti, all’interno degli edifici, può avvenire per lento deterioramento di materiali che lo contengono oppure per danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per interventi di manutenzione.

La presenza di tali materiali rappresenta, pertanto, un problema di carattere ambientale serio.

A fronte del divieto di utilizzo imposto, nel corso degli anni il legislatore ha inteso promuovere un processo di smaltimento finalizzato all’eliminazione di tutte quelle opere contenenti amianto: per promuovere tale processo, il legislatore ha introdotto, tra l’altro, delle misure straordinarie di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ove installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.

Tale sistema di incentivazione prevede un maggior contributo economico (premio) che il Gestore dei servizi energetici (GSE) riconosce rispetto alla componente incentivante della cd. “tariffa base”: la maggiorazione è del 5%.

La normativa di settore si ricava dal D.M. 5 maggio 2011 e s.m.i.

Naturalmente, nel corso degli anni sono sorti numerosi contenziosi legati al sistema incentivante.

La vicenda che qui si esamina è riferita ad una controversia insorta tra una società agricola ed il GSE, il quale, all’esito del procedimento di verifica dell’impianto fotovoltaico realizzato dall’impresa, aveva constatato che l’intervento di installazione dei moduli fotovoltaici non aveva comportato la rimozione e lo smaltimento della totale superficie di eternit esistente, escludendo, dunque, il riconoscimento delle premialità previste dalla normativa.

Avverso il provvedimento di non riconoscimento delle maggiorazioni è insorta la Società, lamentando diversi profili critici, tra cui quello secondo il quale l’attribuzione del premio era da riconoscere in quanto l’intervento era realizzato all’interno di una “porzione omogenea di copertura” ovvero sulla porzione di un edificio autonomo rispetto al complesso immobiliare cui era ricompresa la copertura.

Prescindendo dagli aspetti specifici della questione, il Tar laziale ha accolto il ricorso proposto dall’operatore economico e, richiamando la normativa di settore, ha acclarato che “Come emerge dalle citate Regole applicative, l’attribuzione del premio in argomento presuppone la rimozione delle preesistenti coperture in eternit/amianto relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico, condizione che la ricorrente, ad avviso del Collegio, ha rispettato. 7.3. Dalla planimetria catastale prodotta in giudizio … risulta, infatti, con evidenza che l’edificio sul quale è stato realizzato l’impianto – che peraltro occupa integralmente la copertura dello stesso, come pure emerge dalle fotografie in atti – è distinto e separato rispetto agli altri edifici – pur limitrofi – sui quali permane invece la copertura preesistente, configurando in tal modo la “porzione omogenea” rilevante ai fini della maggiorazione per cui è causa“.

Il Giudice amministrativo, dunque, facendo leva sullo stato dei luoghi, ha riconosciuto espressamente il rispetto della normativa da parte del soggetto interessato e, correlativamente, la portata applicativa del premio incentivante, attribuendo rilevanza proprio all’impianto energetico realizzato su un edificio in sostituzione della precedente copertura, in quanto nociva per l’ambiente e la salute dell’uomo.

A ben guardare, dunque, il processo di transizione energetica passa necessariamente anche attraverso queste particolari forme e modalità di incentivi premiali che consentono a coloro che eseguono opere di miglioramento ambientale (tramite rimozione e smaltimento di coperture in eternit/amianto con la sostituzione di pannelli solari) di conseguire un maggior introito (e risparmio di costi) dall’energia pulita e, conseguentemente, di promuovere una maggiore tutela dell’ambiente laddove si eliminano le sostanze dannose e pericolose per l’uomo.

(Tar Lazio Sez. Terza Ter, 22 maggio 2023, n. 8721)