Bando Tipo n. 1. L’ANAC aggiorna con clausola revisione prezzi per servizi e forniture

Bando Tipo n. 1 aggiornato al 2022. L’ANAC ha aggiornato il Bando di gara Tipo n. 1 per l’affidamento dei contratti pubblici sopra soglia di servizi e forniture introducendo, tra le varie novità, le clausole di revisione dei prezzi.

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 4/2022 (conv. con mod. in L. 25/2022), fino al 31.12.2023 è obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara iniziali della clausola revisione prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

La previsione, quindi, ha reso obbligatorio l’inserimento nei bandi di gara della clausola di revisione dei prezzi, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di far fronte alle ricadute economiche negative dall’emergenza sanitaria globale, nonché dalla guerra ucraina.

In ossequio alla nuova normativa, con Delibera n. 154 del 16.3.2022, l’ANAC ha aggiornato il Bando Tipo n. 1 inserendo, al punto 3.3, la clausola revisione prezzi. Vediamone il contenuto.

In primo luogo, nella clausola è richiesta l’indicazione delle modalità di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione. A tal fine, l’ANAC suggerisce la possibilità, ad esempio, di fare riferimento ai prezzi standard rilevati dall’ANAC (di cui all’art. 9, comma 7, del decreto legge 66/2014), agli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure alla differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Può altresì essere indicata la variazione percentuale di riferimento che permette di accedere alla revisione. In tal senso, appare logico desumere che nel caso in cui venga indicata una soglia percentuale, questa debba sommarsi alla c.d. alea contrattuale.

Vengono altresì inserite alcune previsioni facoltative, come la possibilità, nei contratti di durata superiore all’anno, di prevedere l’aggiornamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, oppure la possibilità di limitare il ricorso alla revisione dei prezzi per variazioni superiori ad una data percentuale del prezzo originario o, ancora, di richiederla una sola volta per ciascuna annualità.

Nella nota illustrativa di accompagnamento al Bando Tipo si evidenzia altresì che la disciplina di maggior dettaglio della clausola può essere inserita nel capitolato speciale d’appalto. In particolare, secondo l’Autorità, nel capitolato speciale dovranno essere indicate le modalità per la richiesta della revisione in aumento o per la comunicazione, da parte del RUP, della revisione in diminuzione, i documenti probatori da presentare per comprovare l’aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche), i termini della richiesta, le modalità dell’istruttoria, le modalità di calcolo da seguire per l’applicazione della revisione e, in particolare, dovranno essere indicati gli importi ai quali la percentuale di variazione si applica.

In conclusione, ricordiamo che nonostante il Bando in questione sia riferito a procedure aperte telematiche per i contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, lo stesso costituisce un valido spunto anche per gli altri bandi e avvisi.

L’art. 29, comma 1, lett. a) infatti prevede che la clausola revisione prezzi si applichi a tutti i contratti pubblici e, dunque, sia per lavori che servizi e forniture, a prescindere dal loro importo, restando irrilevante la circostanza che si tratti di contratti sopra-soglia o sotto-soglia UE.

In ogni caso, l’art. 29, comma 1, lett. a), rinviando al secondo e al terzo periodo dell’art. 106, comma 1, lett. a), prevede che la clausola revisione prezzi debba essere chiara, precisa e inequivocabile, e non deve essere tale da alterare la natura generale del contratto. Tali clausole devono in ogni caso fissare la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

Una clausola, pertanto, generica, ambigua o la cui attivazione comporterebbe delle modifiche sostanziali del contratto potrebbe essere illegittima e comportare l’impugnazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito.

Delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022