Appalti riservati e indicazione della finalità di integrazione sociale e professionale
Gli appalti riservati possono essere un istituto atto a favorire l’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate, attraverso una rilevante deroga al regime “ordinario” dei contratti pubblici che, anche alla luce della normativa sopranazionale, assicura una partecipazione più ampia possibile alle procedure di aggiudicazione.
Una delle principali ipotesi di gare riservate è quella disciplinata dall’art. 112 del Codice dei contratti pubblici, che, ampliando la riserva soggettiva contenuta nell’art. 52 del previgente d.lgs. n. 163/2006 (che prevedeva ai fini della riserva in commento il solo impiego di persone con disabilità), dispone due ipotesi di riserva:
- la prima attiene alla possibilità, per le amministrazioni, di riservare il diritto di partecipazione a procedure di gara e l’esecuzione di un contratto a favore di determinati operatori economici che perseguono lo scopo principale dell’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% della forza lavoro;
- la seconda coinvolge gli operatori economici che eseguono il contratto pubblico nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30% della forza lavoro sia composto da lavoratori con disabilità o svantaggiati.
Inoltre, il bando di gara o l’avviso di preinformazione devono dare espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.
Poiché l’art. 112 introduce un’ipotesi di restringimento della partecipazione alle gare pubbliche, risulta di particolare importanza la motivazione della scelta in tal senso della stazione appaltante.
Sulla questione è interessante richiamare la recente pronuncia del TAR Campania n. 853/2022, che ha annullato il bando di un comune per la gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche.
Nel caso di specie, il comune aveva inserito nella disciplina di gara un’espressa riserva di partecipazione, limitandosi a richiamare l’art. 112, d.lgs. n. 50/2016, senza fornire alcun elemento a supporto della decisione di limitare la partecipazione alla gara.
Il TAR, richiamando un orientamento della giurisprudenza e dell’ANAC anche precedente all’entrata in vigore dell’attuale Codice, ha sottolineato l’importanza – nell’applicazione della normativa sulle gare riservate – del rispetto dei presupposti idonei a garantire l’effettivo confronto concorrenziale e del principio di proporzionalità, da declinarsi sia con riferimento all’oggetto dell’appalto e alle sue caratteristiche specifiche sia con riferimento all’obiettivo sociale che si è inteso perseguire con l’introduzione della riserva.
A maggior ragione risulta importante il rispetto di tali principi, secondo la sentenza del TAR Campania, in considerazione della natura del servizio oggetto della procedura di gara (gestione di un parcheggio pubblico a pagamento). Sul punto, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa sulla riserva di partecipazione, sia pure formatasi con riferimento all’art. 5, l. n. 381/1991 sulle cooperative sociali, secondo cui la riserva può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali per la pubblica amministrazione, ovverosia quei beni e servizi erogati a favore dell’amministrazione stessa e riferibili a sue esigenze strumentali. Secondo tale orientamento, il limite non potrebbe invece trovare applicazione nei casi in cui la gara abbia ad oggetto servizi pubblici locali, fra cui rientrerebbe la gestione di un parcheggio a pagamento.
In definitiva, il TAR rileva una carenza di motivazione della scelta dell’amministrazione comunale di bandire una gara riservata, non rinvenendosi in alcuno degli atti di gara adottati dall’amministrazione il riferimento alla finalità di integrazione sociale e/o professionale delle persone disabili o svantaggiate, o alle ragioni ritenute idonee a supportare la riserva, in particolar modo con riferimento alla gestione di un servizio quale quello dei parcheggi pubblici, di cui non può essere ignorata neanche la natura economica.