ATI verticale: l’annotazione ANAC va disposta per tutti i componenti?

ATIOve il provvedimento di risoluzione in danno sia disposto nei confronti di una ATI verticale, la annotazione che ne consegue nel casellario ANAC non deve riguardare tutte le imprese che fanno parte del predetto raggruppamento, bensì la sola impresa mandataria: con questo arresto, una recente pronuncia del TAR Lazio ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto avverso l’annotazione erga omnes.

Ma andiamo con ordine.

All’esito di una procedura di gara bandita per l’esecuzione di lavori in regime di accordo quadro suddivisi in più contratti applicativi, le imprese aggiudicatarie si costituivano in ATI c.d. verticale; in virtù di tale accordo la mandataria si incaricava dell’esecuzione delle opere riconducibili alla categoria OG3, laddove la mandante avrebbe eseguito le lavorazioni di cui alla categoria OS21.

In seguito, in ossequio al dettato di cui all’art. 48, comma 12, d.lgs. 50/2016, la mandataria procedeva a stipulare più contratti con la stazione appaltante: ad assumere rilievo, in questa sede, sono i contratti applicativi n. 2 e n. 4, in cui unica esecutrice era l’impresa mandataria (trattandosi di opere esclusivamente riconducibili alla categoria OG3).

In tale quadro, accadeva che l’impresa mandante non era in alcun modo informata dell’andamento dei lavori riconducibili ai citati contratti applicativi n. 2 e n. 4 (unica esecutrice, per essi, era l’impresa mandataria), la quale era responsabile di tali (e tanti) inadempimenti da spingere la committenza a risolvere i predetti contratti applicativi (e, per l’effetto e a cascata, l’intero accordo quadro).

A fronte della risoluzione contrattuale così disposta l’amministrazione appaltante segnalava tali circostanze all’ANAC, la quale avviava il procedimento per l’annotazione della risoluzione medesima in capo tanto alla mandataria quanto alla mandante (alcun effetto producevano le argomentazioni rese da quest’ultima, la quale evidenziava come alcuna responsabilità potesse esserle addebitata con riguardo alle circostanze contestate).

Nel giudizio che segue, la mandante contestava la correttezza dell’operato dell’ANAC: in particolare, l’annotazione era ritenuta illegittima in quanto i fatti determinanti la risoluzione contrattuale (e la conseguente caducazione dell’accordo quadro) andavano ricondotti esclusivamente agli inadempimenti della mandataria.

Come accertato dal Collegio, l’ATI in questione è un raggruppamento c.d. verticale: in esso, per costante giurisprudenza, le imprese partecipanti sono portatrici di competenze distinte e differenti tra loro. Di conseguenza, spetta alla stazione appaltante “individuare le prestazioni principali e secondarie da ripartire all’interno dell’associazione tra i suoi componenti (…) tenuto conto del differente regime relativo alla responsabilità che si applica alle ATI verticali” (in questi termini, Cons. St., Sez. III, 21.1.2019, n. 519).

Fatta tale premessa di ordine generale, il Collegio evidenzia come l’annotazione ANAC sia viziata da una evidente carenza sotto il profilo istruttorio (e, per tale ragione, illegittima). Più nello specifico, l’Autorità avrebbe errato nel non tenere nella dovuta considerazione la circostanza che la risoluzione contrattuale sia addebitabile all’esclusivo inadempimento della mandataria.

In altri termini, l’ANAC ometteva in toto di valutare il fatto che ad aver determinato la risoluzione contrattuale è l’inadempimento della società mandataria (ancorché la risoluzione ha riguardato l’intero accordo quadro), con la conseguenza che è solo in capo a quest’ultima che andava disposta l’annotazione.

Il Collegio, pertanto, accoglie il ricorso, ricordando come “l’annotazione al casellario informatico da parte di ANAC deve avere ad oggetto notizie (…) veritiere e complete”, cosa non accaduta nel caso di specie, in cui l’Autorità non attribuiva “l’imputabilità dell’inadempimento che ha cagionato la segnalata risoluzione in capo alla sola mandataria”.

TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 1.3.2023, n. 3485