Impugnazione interdittiva antimafia: legittimo sospendere il giudizio in pendenza di controllo giudiziario? La risposta dell’Adunanza Plenaria.

interdittivaÈ possibile disporre la sospensione del giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia quando è pendente il procedimento di controllo giudiziario volontario in capo ad un’impresa appaltatrice (procedimento disciplinato dall’art. 34-bis, d.lgs. 159/2011)?

Secondo la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7, la pendenza del controllo giudiziario non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del d.l. 90/2014, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria un’informazione antimafia interdittiva.

Questi i fatti, in estrema sintesi. Un’impresa operante nel settore della raccolta e nello smaltimento dei rifiuti era destinataria di interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura, venuta a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale nei confronti della predetta società e del suo amministratore (procedimento in cui veniva, altresì, emessa una misura cautelare e veniva disposto il sequestro preventivo di determinati beni).

Ritenendo l’interdittiva illegittima, l’impresa proponeva ricorso al TAR: con il proprio ricorso, domandava, in primo luogo, che venisse disposta la sospensione del giudizio medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 1, c.p.a., e 295 c.p.c., in ragione dell’avvio del procedimento per l’ammissione al controllo giudiziario (di cui all’art. 34-bis, d.lgs. 159/2011).

Il TAR, tuttavia, rigettava la domanda di sospensione del giudizio, argomentando (in maniera molto sintetica) che l’esito del procedimento di ammissione al controllo giudiziario non assumeva carattere pregiudiziale rispetto al giudizio sulla legittimità o meno dell’interdittiva antimafia.

Detta istanza veniva reiterata dinanzi al Consiglio di Stato. In tale sede l’appellante osservava che l’ammissione al controllo giudiziario determinava, quale conseguenza del dettato ex art. 34-bis, d.lgs. 159/2011, la necessità di sospendere il giudizio sulla legittimità dell’informativa stessa per tutto il tempo di pendenza del predetto controllo giudiziario. Più nel dettaglio, la sospensione del giudizio doveva essere disposta in virtù di quanto previsto dall’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 159/2011, secondo il quale era necessario sospendere i giudizi in cui si contesta la legittimità dell’interdittiva antimafia ogniqualvolta sia stato emesso il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario dell’impresa destinataria dell’interdittiva medesima.

Preso atto del contrasto giurisprudenziale in essere sul punto, la sez. III del Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria.

La posizione dell’Adunanza Plenaria

Come anticipato, sulla possibilità di sospendere il giudizio in cui si contesta la legittimità dell’interdittiva antimafia in pendenza del procedimento per l’ammissione al controllo giudiziario di una impresa appaltatrice, l’Adunanza Plenaria ha risposto in maniera negativa.

Non merita condivisione, secondo il collegio, l’assunto da cui prende le mosse l’ordinanza di rimessione, ossia la circostanza che il giudizio di impugnazione dell’interdittiva debba essere pendente non solo al momento di presentazione della domanda di accesso al controllo giudiziario, ma per l’intera durata del procedimento medesimo.

Non può procedersi, in altri termini, alla sospensione del giudizio avverso l’impugnazione nel caso in cui sia pendente il procedimento per l’accesso al controllo giudiziario in quanto:

– secondo quanto previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, l’attivazione del procedimento di controllo giudiziario ha come antecedente l’impugnazione dell’interdittiva disposta dal Prefetto. Il medesimo art. 34, tuttavia, non prevede che il giudizio di impugnazione debba perdurare per l’intera durata del procedimento di controllo giudiziario;

– a differenza dell’interdittiva antimafia, il controllo giudiziario ha natura dinamica: esso, in altri termini, è finalizzato a risanare l’impresa interessata dal fenomeno mafioso. In altre parole, la finalità del controllo giudiziario è quella di evitare che l’impresa – soggetta a condizionamenti di natura mafiosa accertati – non sia autorizzata a prender parte a procedure di gara (proprio a causa delle accertate infiltrazioni di gruppi criminali).

Prevedere la sospensione necessaria del giudizio avverso l’impugnazione in pendenza del procedimento per l’ammissione al controllo giudiziario significherebbe alterare la funzione dell’istituto della sospensione del processo (ammetterla, infatti, “porrebbe impropriamente a carico del processo (…) la realizzazione di obiettivi di politica legislativa, esorbitanti dai compiti del giudice”).

Non solo. Sotto un ulteriore profilo, ammettere la sospensione porterebbe ad un’aporia sotto il profilo più squisitamente logico ove si consideri che essa si fonderebbe “sull’esigenza non già di impedire decisioni contrastanti, ma una decisione di carattere eventualmente sfavorevole sull’impugnazione contro l’interdittiva, che si suppone (…) possa vanificare obiettivi di risanamento dell’impresa infiltrata dal fenomeno mafioso”.

In conclusione, l’Adunanza Plenaria statuisce il principio di diritto cui di seguito: “la pendenza del controllo giudiziario di cui a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria un’informazione antimafia interdittiva”.

Il principio è stato altresì ribadito anche nella pronuncia n. 8 dell’Adunanza Plenaria, la quale, nel confermare l’autonomia dei procedimenti, ha statuito che “la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva”.

Cons. St., Ad. Plen., 13.2.2023, n. 7

Cons. St, Ad. Plen., 13.2.2023, n. 8