L'intervento della PA ad oltre un anno dal deposito della DIA

La fattispecie, almeno a Roma, è ormai frequente e l'orientamento del TAR Lazio è questo: l'inibizione della DIA (o della SCIA), laddove intervenga a distanza di tempo, deve considerare l'affidamento riposto dal privato nel "consolidamento del titolo", nel rispetto dell'art. 21-nonies L. 241/90 (annullamento d'ufficio).

Il fatto: il costruttore presenta una DIA (per Piano Casa) nel febbraio 2015; la PA interviene nel novembre 2016, rilevando non solo il mancato rispetto della disciplina delle distanze ma anche che il progetto sarebbe carente nella rappresentazione dei distacchi in questione.

Secondo il TAR, una volta decorso il termine di 30 giorni per adottare il provvedimento di contestazione dell’inefficacia della DIA, la PA non può limitarsi a contestare l'illegittimità dell'intervento, ma dovrà motivare in merito alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico tali da prevalere sull'affidamento ingeneratosi nel privato (come nel caso di interventi edilizi ormai completati). Il provvedimento in #autotutela è stato quindi annullato, a prescindere dall'effettiva sussistenza della violazione delle norme edilizio-urbanistiche.

(TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 25/05/2017, n. 6262)


Presupposti per l'intervento della PA sulla SCIA

L’errata dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico, contenuta nella SCIA, non è da considerare come “falsa” dichiarazione.

Il fatto: un Comune, a distanza di oltre 30 giorni dalla presentazione di una SCIA presentata per alcuni interventi edilizi, inibisce l’esecuzione delle opere.

In particolare, il Comune contesta che il privato avrebbe falsamente attestato la conformità dell’intervento alle norme urbanistico-edilizie. Tale circostanza, secondo la PA, giustificherebbe l’intervento anche oltre il termine di 30 giorni, poiché la presenza di una falsa dichiarazione escluderebbe il legittimo affidamento del privato. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto illegittimo il provvedimento: per i Giudici, infatti, la dichiarazione di conformità dell’intervento al PRG costituisce una valutazione che può essere "corretta od errata, ma non falsa".

Infatti, secondo il TAR, una questione di veridicità/falsità si pone solo con riferimento a dati oggettivi rappresentativi della situazione di fatto. Rappresentazione sulla base della quale è, poi, compito del Comune valutare l’intervento sia effettivamente conforme allo strumento urbanistico.

(TAR Lombardia Milano, Sez. II, 26/04/2017, n. 954).


Riqualificazione e recupero delle strutture alberghiere

Il fatto: un'impresa, proprietaria di una residenza turistico-alberghiera, realizzata in zona di PRG a destinazione ricettiva, trasforma l'immobile in case per vacanze. Il Comune contesta l'abusivo mutamento di destinazione d'uso e la conseguente lottizzazione abusiva ex art. 44 DPR 380/01.

Per il Consiglio di Stato il provvedimento è legittimo: l'insediamento di case per vacanze è incompatibile con la destinazione ricettiva prevsita dal PRG. Infatti , tale attività è collocabile solo in zona residenziale.

Inoltre, simili limitazioni (superabili solo, ex ante, tramite variante urbanistica) non possono ritenersi illegittime e in contrasto con la tutela della proprietà privata di cui all'art. 42 della Costituzione.

A tal proposito, peraltro, la sentenza richiama anche l'art. 31 della l. n. 164/2014 ("Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri"): che, nel consentire espressamente la trasformazione degli alberghi in c.d. condhotel, prevede, comunque, che il passaggio alla destinazione residenziale impone la previa rimozione del vincolo di destinazione ricettiva.

(Cons. St., Sez. IV, 19/04/2017, n. 1827)