Carenze del progetto esecutivo: quando la riserva è fondata.

Durante l’esecuzione di un appalto di lavori, può accadere che l’appaltatore avanzi delle pretese, di natura economica, nei confronti della Committenza e per ciò appone riserve nei documenti contabili.

Le riserve però per essere considerate valide e fondate devono rispettare in primis determinate caratteristiche, ossia devono:

–           essere tempestive – vanno iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che ha determinato il pregiudizio e conseguentemente confermate nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto;

–           essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano contenendo, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.

Nel caso di cui discutiamo oggi, un Consorzio, in relazione a un contratto di appalto del 2005, agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei maggiori oneri dovuti a:

  • carenze del progetto esecutivo, per cui era stato necessario compiere attività ulteriore e diversa rispetto al mero impegno contrattuale di redigere la sola progettazione di dettaglio;
  • ritardi cagionati dall’andamento anomalo del contratto derivante dalla medesima causa.

Come concordato tra le parti, l’appaltatore:

– aveva dichiarato “di averne perfetta e particolareggiata conoscenza (ndr. del progetto esecutivo) e di avere singolarmente verificato ogni elaborato, trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione negli articoli da 25 a 35 del DPR 554/99” e che lo stesso era “perfettamente realizzabile”;

–  aveva pertanto assunto l’obbligazione di “predisporre prima di dare inizio ai lavori, e previa verifica degli elaborati grafici del progetto, gli elaborati di dettaglio, corredati dalle modalità operative e dai particolari cantieristici e di officina, occorrenti per la costruzione di tutte le opere oggetto dell’appalto, tenendo conto degli adeguamenti alle eventualmente mutate situazioni planoaltimetriche dei luoghi”.

Il Giudice nel valutare la richiesta del Consorzio, ha ritenuto:

  1. Fondata la riserva per mancata contabilizzazione del costo per lo smontaggio e rimontaggio del guard rail, colpevolmente non presi in considerazione dalla Committenza, rilevando come il progetto esecutivo avrebbe dovuto indicare una dettagliata indicazione delle lavorazioni da eseguire;
  2. Infondata la riserva per mancata contabilizzazione di opere extracontrattuali relative alla formazione del foro nella parete in c.a. degli scatoloni e alla formazione del pozzetto di raccordo della canaletta per lo scolo delle acque ricevute nei muretti di monte, che secondo l’appaltatore costituivano lavorazione non prevista nell’appalto, imprevista ed imprevedibile perché non riportata né negli elaborati grafici, né nella descrizione del Prezzo a Corpo, né sul computo metrico allegato agli atti di gara.

Secondo il Tribunale, tali opere sono da considerarsi implicitamente previste nel progetto esecutivo in quanto la relativa realizzazione era indispensabile per la realizzazione dell’opera e, pertanto, l’appaltatore deve ritenersi soddisfatto con il prezzo di contratto.

3. Infondata la riserva per ritardata redazione dello Stato finale e maggiori oneri sostenuti per il prolungamento della vigilanza e guardania del cantiere e del vincolo delle fideiussioni, per mancanza di prova. In particolare, l’appaltatore non aveva precisamente indicato i costi sostenuti per l’estensione dei servizi né aveva prodotto alcun documento a dimostrazione dell’effettivo esborso relativo alla sorveglianza (né con personale proprio – mediante il deposito delle relative buste paga –  né con personale esterno – avendo depositato esclusivamente un preventivo da parte di società esterna).

(Tribunale di Palermo, 29/6/2017, n. 3484)