Il “centro abitato” e la rilevanza ai fini dell’ante ’67

Centro abitatoIl concetto di “ante ‘67” ha da sempre rappresentato uno degli snodi fondamentali per l’edilizia, a cavallo tra il diritto amministrativo (ad esempio, sul tema dello stato legittimo) ed il diritto civile (per gli atti di compravendita).

Tanto è stato detto e, ancor di più, tanto è stato scritto in giurisprudenza.

Proprio di recente, il TAR Trieste (sentenza n. 476 del 10.11.2022) ha affrontato il tema della delimitazione del “centro abitato”, concetto chiave nell’ottica dell’ante ’67.

 

I. L’antefatto della decisione.

Con due separati ricorsi, poi riuniti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, il proprietario di un immobile ed il titolare dell’attività commerciale ivi svolta hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori con cui veniva (prima) inibita e (poi) ordinata la demolizione di un’ampia tettoia.

Secondo l’Amministrazione comunale, questa sarebbe illegittima perché realizzata senza alcun titolo abilitativo.

Per contro, i ricorrenti sostengono che la tettoia sia stata realizzata prima del 1967, ossia prima dell’entrata in vigore della cd. “Legge Ponte”; pertanto, all’epoca della sua edificazione non necessitava di alcun titolo edilizio.

II. La normativa di riferimento.

La Legge 6 agosto 1967 n. 765 ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per il diritto urbanistico, perché grazie ad essa è stato generalizzato per la prima volta l’obbligo di richiedere, per ogni nuova costruzione, un titolo edilizio.

Più nello specifico, il suo articolo 10 ha completamente riscritto l’art. 31 della L. 1150/1942 (su cui pure torneremo a breve), prevedendo che:

Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.

Da quel momento in poi, non potevano più realizzarsi opere edili senza prima chiedere un’autorizzazione all’autorità competente.

La modifica è fondamentale, perché va ad incidere su un aspetto chiave della disciplina urbanistica, fino a quel momento tutta condensata nella Legge 17 agosto 1942 n. 1150, definita proprio “legge urbanistica”.

Prima della modifica operata nel 1967, in particolare, l’art. 31 stabiliva che

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell’art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà del comune.

Fino al 1967, dunque, la licenza edilizia doveva essere richiesta solo in due casi:

  1. a) quando l’edificio a costruirsi ovvero da modificare ricadeva “nei centri abitati”;
  2. b) quando il Comune aveva adottato un proprio PRG.

Fuori da tali fattispecie l’attività edilizia era sostanzialmente libera.

III. Le tesi contrapposte

Così riassunto il quadro normativo in cui si è mosso il TAR, i ricorrenti nel giudizio in esame hanno sostenuto che la tettoia è stata realizzata prima dell’entrata in vigore della “Legge Ponte”, sostanzialmente prima dell’agosto 1967; a dimostrazione di ciò, sono stati prodotti in giudizio documenti fotografici ed aerofotogrammetrie da cui risulta la risalenza nel tempo della tettoia.

Sul versante opposto, l’Amministrazione comunale si è difesa in giudizio evidenziando che, a prescindere dall’esatto momento di realizzazione dell’opera, essa ricadeva nel perimetro del “centro abitato” del Comune: ne deriverebbe, come naturale conseguenza, che per costruire la tettoia il proprietario avrebbe dovuto richiedere la licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 L. 1150/1942, come vigente ratione temporis.

IV. La decisione del TAR

Innanzitutto, il Tribunale ha considerato “rilevanti” i principi di prova addotti dai ricorrenti per dimostrare l’anteriorità dell’opera al 1967, così tracciando un primo punto fermo nella vicenda: l’opera de qua non soggiaceva all’obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia.

Tanto premessa, restava da vagliare la tesi comunale circa la ricadenza dell’area nel perimetro del cd. “centro abitato”.

Anche in tal caso il TAR ha dato ragione ai ricorrenti, sostenendo che

Non è, però, dimostrato che l’edificio si trovasse, già all’epoca di realizzazione dell’opera, in area qualificabile come “centro abitato”, mancando l’evidenza di una sua perimetrazione ad opera di provvedimenti precedenti al primo piano regolatore. In assenza di una sua formale identificazione ad opera dell’autorità, la nozione di “centro abitato” deve ricollegarsi a dati fattuali ed empirici (Cons. St., sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656), che dovevano essere esaminati e valutati dall’amministrazione alla luce del contesto esistente al momento dell’intervento.

Richiamando, dunque, un precedente del Consiglio di Stato (ma il principio è, comunque, granitico nella giurisprudenza amministrativa), il TAR Trieste ha ricordato come la nozione di “centro abitato” deve essere “riempita” di volta in volta dai Comuni, o attraverso un provvedimento che materialmente perimetri l’area di riferimento, oppure laddove emergano dati “fattuali ed empirici” dai quali si possa desumere l’effettiva esistenza di un “centro abitato”.

Di conseguenza, nel caso di specie il Tribunale ha concluso per la non necessità di ottenere la licenza edilizia e, dunque, per la non abusività della tettoia, perché il complessivo stato dei luoghi ove ricadeva l’opera era tale da far propendere per l’esclusione della ricadenza nel “centro abitato” del Comune.

V. Osservazioni conclusive

Spesso ci si innamora con troppa facilità della tesi dell’ante ’67, incorrendo nell’errore che tutto ciò che è stato costruito prima dell’agosto del 1967 non era soggetto al rilascio di una licenza edilizia.

Ma non è così!

È necessario sempre e comunque verificare se, al momento dell’edificazione, ricorrevano i presupposti di cui alla Legge Urbanistica del 1942 (come vigente prima della “Legge Ponte”), che già prevedeva la necessità di conseguire, in determinate e tipizzate fattispecie, il titolo edilizio.