Clausole sociali negli appalti: il Tribunale di Catania detta i confini tra liberà d’impresa e tutela del lavoro

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Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con ordinanza del 14 aprile 2025, si è pronunciato su un tema particolarmente rilevante: l’applicazione delle clausole sociali negli appalti pubblici. Tali clausole, introdotte per promuovere pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa, mirano anche a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato e il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili.

 

Il fatto

La controversia trae origine da un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da un lavoratore che, avendo operato alle dipendenze dell’appaltatore uscente nel servizio di refezione scolastica, chiedeva di essere assunto anche dal nuovo gestore subentrante, in forza della clausola sociale contenuta nella lex specialis dell’appalto e nelle previsioni del CCNL di settore.

Il Tribunale, in prima battuta, aveva accolto il ricorso, ordinando l’assunzione del lavoratore. La società subentrante ha poi proposto reclamo, chiedendo la revoca del provvedimento.

Secondo l’appaltatore, l’obbligo di assunzione non poteva essere interpretato in modo rigido, fino al punto da configurare un vincolo assoluto a carico del nuovo gestore. A sostegno della propria posizione, la società ha invocato:

  • la tutela costituzionale della libertà d’impresa (art. 41 Cost.);
  • un riassetto organizzativo del servizio, tale da giustificare una diversa struttura occupazionale.

La decisione del Tribunale

Il Collegio ha rigettato il reclamo, confermando la validità della clausola sociale e l’obbligo di assunzione. In particolare, ha osservato che:

  • nel settore degli appalti pubblici, la clausola sociale costituisce una garanzia occupazionale effettiva, espressamente recepita nella lex specialis e nei contratti collettivi di riferimento;
  • il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 57) impone alle stazioni appaltanti l’inserimento di clausole volte a garantire la continuità lavorativa del personale.

Nel caso concreto, il CCNL applicabile disciplina in modo dettagliato i cambi di appalto, prevedendo che il personale impiegato da almeno sei mesi debba essere assorbito dal nuovo gestore, salvo ricorrano specifiche condizioni eccezionali. Tali condizioni, tuttavia, devono essere puntualmente allegate e dimostrate.

La società reclamante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare reali modifiche organizzative o produttive tali da giustificare deroghe all’obbligo di assunzione. Il semplice spostamento della sede operativa, ad esempio, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’esclusione del lavoratore.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che il bilanciamento tra la libertà d’impresa e la tutela del lavoro deve fondarsi su parametri oggettivi e non può essere rimesso alla mera discrezionalità dell’appaltatore. In assenza di mutamenti strutturali documentati, prevale il diritto del lavoratore alla continuità occupazionale.

Tribunale di Catania, Sez. II – Lavoro, 14.4.2025.

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