Mancata consegna dei lavori e recesso dell’appaltatore: quali danni possono essere risarciti?

mancata consegna Mancata consegna dei lavori e recesso dell’appaltatore: quali danni possono essere risarciti?

Mancata consegna dei lavori e recesso dell’appaltatore: quali danni possono essere risarciti?

Nel contesto degli appalti pubblici, la gestione dei contratti è disciplinata da un insieme di norme specifiche che regolano le modalità di esecuzione e le eventuali problematiche legate al recesso e al ritardo nella consegna dei lavori. La sentenza del Tribunale di Teramo del 22 aprile 2025 n. 505 fornisce spunti rilevanti per approfondire la legittimità del recesso dell’appaltatore e le implicazioni giuridiche derivanti dalla mancata consegna dei lavori da parte dell’amministrazione.

I fatti

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel novembre 2016 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale. Secondo le condizioni contrattuali, la consegna dei lavori da parte della stazione appaltante doveva avvenire entro 8 mesi dalla stipula del contratto, ossia entro luglio 2017. Tuttavia, nonostante l’appaltatore avesse prontamente adottato tutte le misure necessarie per avviare i lavori, la consegna non avvenne entro il termine previsto.

Di fronte a questa situazione, l’impresa ha diffidato l’amministrazione senza ottenere alcuna risposta, e successivamente ha esercitato il suo diritto di recesso dal contratto nel gennaio 2019. L’appaltatore ha quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’amministrazione, che l’ha costretta a esercitare il diritto di recesso.

La legittimità del recesso

Una delle questioni centrali della sentenza riguarda la legittimità del recesso dell’appaltatore, contestato dalla stazione appaltante, che ha sostenuto che fosse infondato. Il Tribunale, tuttavia, ha riconosciuto la validità del recesso, accogliendo la richiesta dell’appaltatore di essere risarcito per i danni derivanti dalla mancata consegna dei lavori.

Il diritto di recesso dell’appaltatore in caso di mancata consegna dei lavori è disciplinato da specifiche norme che si applicano in deroga alla disciplina civilistica. In particolare, l’art. 10 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (c.d. Capitolato Generale d’Appalto), prevede da sempre la possibilità di recesso in caso di ritardo o mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante. Tale previsione è stata confermata nelle normative successive, come l’art. 9, comma 8, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e l’art. 3, comma 4, dell’All. II.14 del d.lgs. 36/2023.

La ratio di queste disposizioni è tutelare l’appaltatore, che rischia danni economici in caso di inadempimento della stazione appaltante. In particolare, il ritardo nella consegna dei lavori comporta difficoltà nell’organizzare e rispettare i tempi di esecuzione, con costi aggiuntivi e potenziali perdite economiche. La norma, però, non mira a consentire una risoluzione unilaterale del contratto da parte dell’appaltatore, ma fornisce un meccanismo per ristabilire l’equilibrio economico del contratto alterato dal ritardo imputabile all’amministrazione.

Un punto fondamentale per comprendere la legittimità del recesso dell’appaltatore è il concetto di consegna dei lavori. Secondo la normativa vigente (art. 3 Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023), la consegna dei lavori è l’atto con cui la stazione appaltante concede all’appaltatore il possesso dell’area o dei beni immobili necessari per l’esecuzione delle opere contrattuali. Da quel momento decorrono i termini previsti nel contratto per l’esecuzione dei lavori.

La consegna dei lavori non è un atto formale, ma un passo essenziale per l’avvio delle attività operative da parte dell’appaltatore. La sua tempestività è cruciale per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Se la consegna non avviene, l’amministrazione deve rispondere per i danni derivanti dall’inadempimento, e l’appaltatore ha il diritto di chiedere il risarcimento per i danni subiti, compresi i maggiori oneri e il lucro cessante.

Nel caso in esame, la stazione appaltante ha cercato di giustificare il ritardo facendo riferimento agli eventi calamitosi che avevano colpito la zona, rendendo i lavori più complessi. Tuttavia, il Tribunale ha osservato che tale giustificazione non è stata adeguatamente provata e, pertanto, non ha potuto considerare il ritardo come giustificato da cause impreviste.

In assenza di prove adeguate, il Tribunale ha escluso che il ritardo fosse causato da eventi di forza maggiore e ha determinato che il contratto non fosse stato adempiuto. Di fatto, la consegna dei lavori non è mai avvenuta.

I danni subiti dall’appaltatore

Una volta accertata la legittimità del recesso, il Tribunale ha esaminato le richieste di risarcimento danni avanzate dall’appaltatore. In particolare, l’impresa ha chiesto il risarcimento per le spese preparatorie sostenute per l’avvio dei lavori, per il lucro cessante e per il danno curriculare.

Le spese preparatorie includevano i costi per la stipula di assicurazioni, polizze fideiussorie e la redazione del piano operativo di sicurezza, tutti necessari per avviare il lavoro. Il Tribunale ha riconosciuto che tali spese erano effettivamente sostenute, ma non utilizzate a causa del mancato avvio dei lavori. Poiché queste spese sono strettamente legate all’impossibilità di eseguire il contratto, sono state integralmente risarcite.

Inoltre, l’impresa ha chiesto il risarcimento per il lucro cessante, ossia il guadagno che avrebbe potuto ottenere se avesse potuto eseguire il contratto. In questo caso, la richiesta si basava sull’utile previsto nell’offerta dell’impresa, per cui il Tribunale ha accolto la richiesta.

Infine, l’impresa ha chiesto il risarcimento per il danno curriculare, ossia il danno derivante dall’impossibilità di arricchire il proprio curriculum professionale con l’esecuzione di questo appalto. La giurisprudenza riconosce il danno curriculare come legittimo quando l’impresa non può incrementare il proprio curriculum professionale con un appalto pubblico. Il Tribunale ha liquidato tale danno in misura equitativa, applicando una percentuale sull’importo complessivo dell’appalto.

Conclusioni

La sentenza in commento conferma che il recesso dell’appaltatore è legittimo quando la stazione appaltante non adempie ai suoi obblighi, come la consegna dei lavori nei termini previsti, ribadendo altresì che il danno subito dall’appaltatore, a causa dell’inadempimento della stazione appaltante, non si limita solo alle spese sostenute per l’attività preparatoria, ma può includere anche il lucro cessante e il danno curriculare. La sentenza costituisce una conferma importante della tutela degli interessi dell’appaltatore in caso di ritardi non giustificati da parte della stazione appaltante, rendendo chiara la possibilità di risarcire danni più ampi legati all’impossibilità di eseguire l’appalto.

Trib. Teramo, 22 aprile 2025 n. 505

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