Concessioni balneari: indicazioni dall’AGCM sul contenuto dei bandi

Con un recente parere l’AGCM si è espressa in merito ad una procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Jesolo, fornendo alcune importanti indicazioni per le Amministrazioni alle prese con la redazione di nuovi bandi.

L’Autorità ha innanzitutto accolto favorevolmente la scelta del comune di avviare delle procedure di evidenza pubblica da parte del Comune, soprattutto in considerazione dello scenario normativo attuale, che abbiamo più volte ampiamente descritto (per scaricare il nostro Paper gratuito sulle Concessioni Balneari clicca qui).

Secondo l’Autorità, uno dei punti di forza della procedura è rappresentato dalla scelta operata dal Comune di richiedere ai partecipanti la presentazione di un programma di investimenti e un piano economico-finanziario.

Non mancano tuttavia le criticità.

Innanzitutto, secondo l’Autorità, il procedimento dovrebbe svolgersi d’ufficio, su iniziativa del Comune, e non, dunque, su istanza di parte, su iniziativa degli operatori interessati a divenire concessionari.

Altro elemento di criticità rilevato dall’Autorità, attiene alla necessità di individuare, sin dall’atto di avvio della procedura, in maniera oggettiva, trasparente non discriminatoria e proporzionata, tutti i criteri che lo stesso intende valutare ai fini dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con il relativo punteggio massimo attribuibile.

La necessità di individuare precisi criteri, spiega l’Autorità, trova il proprio referente normativo nella stessa direttiva Bolkestein, che impone l’indicazione dei criteri di valutazione delle istanze ricevute. La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, proprio con specifico riguardo ai criteri da utilizzare nel bando di gara, hanno ricordato che detti criteri “dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all’oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara”. Tra i criteri individuati per valutare la capacità tecnica e professionale potranno essere individuati anche criteri il grado di “valorizzare l’esperienza professionale e il know how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri)”.

Dal punto di vista generale, dunque, tali criteri devono rispettare la par conidico tra i concorrenti e non possono costituire ostacoli per l’accesso al settore da parte di nuovi operatori economici.

Sulla scorta di tali considerazioni, l’autorità ha chiesto di modificare la norma che subordina l’ammissione della domanda solo nel caso in cui sia compatibile con i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale, nonché quella che attribuisce preferenza alle domande proposte dalle strutture ricettive vicine.

Con riferimento alla prima norma, l’Autorità ha precisato che la presenza di vincoli ambientali e paesaggistici non può tradursi tout court in un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali: ove l’amministrazione consenta l’assegnazione di una concessione in un’area sottoposta a tale tipologia di vincolo, tale scelta non può pregiudicare il libero spiegarsi della concorrenza.

Quanto alla norma che attribuiva preferenza alle domande delle strutture ricettive degli arenili prospicienti, l’Autorità ha precisato come tale previsione, riconoscendo un vantaggio a priori a determinati soggetti, indipendentemente dal contesto concorsuale, è suscettibile di tradursi in una limitazione della concorrenza e, pertanto, dovrebbe essere sostituita con una disposizione che preveda la piena equipollenza tra le domande dei diversi aspiranti.

Su tale aspetto, ricorda l’AGCM, l’art. 12, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, vieta in ogni caso di prevedere una procedura di rinnovo automatico della concessione, sicché ogni prescrizione di simile tenore si pone in contrasto con la normativa europea.

A ritenere ammissibile la norma contenuta della documentazione di gara, dunque, si determinerebbe una chiusura del mercato alla concorrenza per un lungo periodo, pari a ulteriori dieci anni rispetto ai cinque previsti, impedendo di cogliere i benefici derivanti dal periodico affidamento mediante procedure competitive delle concessioni balneari.

Infine l’AGCM ha precisato che al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, le concessioni dovrebbero avere una durata limitata, commisurata al valore della concessione e alla sua complessità organizzativa. Gli investimenti, dunque, dovrebbero essere proporzionati alla durata della concessione, la quale, a sua volta, non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e un’equa remunerazione del capitale investito.

Come tutelare gli investimenti del concessionario uscente? Per l’AGCM il valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati al temine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, può essere posto a base d’asta nella successiva procedura selettiva. In tal modo, l’esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti.

Parere AGCM AS1930 – Bollettino n. 49 del 27 dicembre 2023