Divieto di accesso degli autobus nelle ZTL della Capitale: per il TAR Lazio è legittimo

Il tema del divieto di accesso degli autobus nelle zone a traffico limitato nella Capitale è stato al centro di una recente pronuncia del TAR Lazio che merita di essere esaminata visti i numerosi profili che vengono in rilievo.

In precedenza, abbiamo esaminato una questione che presenta alcuni elementi in comune ovvero la legittimità del divieto di esercitare il cd. servizio eco-taxi nelle medesime aree (Qui il link): anche in questo caso una pronuncia del Giudice amministrativo ne ha acclarato la legittimità.

Viceversa, il caso che qui esaminiamo trae origine da un ricorso proposto da una serie di imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale, le quali contestavano il regolamento con cui l’Amministrazione capitolina aveva interdetto l’accesso alla zona a traffico limitato “C” imponendone, altresì, una serie di limitazioni che, a ragion dei ricorrenti, erano espressione di una compressione dell’attività imprenditoriale esercitata.

Esaminando il contenuto della pronuncia, vengono in rilievo molteplici motivi di gravame proposti dalle ricorrenti, tra i quali:

  • l’introduzione del divieto di accesso dei bus turistici alla zona a traffico limitato “C” non migliora l’azione di contrasto all’inquinamento, anzi, finisce per peggiorarla a causa dell’incremento del traffico privato;
  • il regolamento sarebbe posto in violazione del Piano generale del traffico urbano di Roma Capitale, che si prefigge lo scopo creare un sistema unitario di mobilità imperniato sulla concreta accessibilità della città, senza distinzione tra servizio di trasporto di linea pubblico e servizi di trasporto privato;
  • ed ancora, la violazione del Piano generale del traffico urbano di Roma Capitale a causa della subordinazione dell’ingresso in zona a traffico limitato al pagamento di un corrispettivo;
  • da ultimo, non meno significativo, la violazione del diritto al libero esercizio dell’attività di impresa ex 41 della Costituzione, nonché della libertà di concorrenza.

Il ricorso, tuttavia, è stato respinto dal Giudice amministrativo.

Il Collegio ha rilevato, anzitutto, che la prima censura trascura il fatto che i provvedimenti gravati mirano a realizzare molteplici scopi, di cui la riduzione dell’inquinamento è soltanto uno dei tanti, con la conseguenza che la pretesa avanzata risulta del tutto infondata.

Al pari pretestuose risultano le ulteriori due obiezioni, dal momento che il trasporto pubblico serve, a differenza di quello privato, a garantire la mobilità sul territorio di tutti i cittadini e che la previsione di un sistema di permessi a pagamento appare coerente con le previsioni del PGTU.

Non può essere accolto, ad avviso del Collegio, neppure l’ultimo motivo di gravame, dal momento che non risulta “vietato tout court l’accesso e la circolazione all’interno del territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico”.

Con la conseguenza che la tutela della libertà di concorrenza non presuppone che la liberalizzazione delle autorizzazioni sia assoluta, ma, al contrario, può essere limitata al fine di tutelare interessi di rilievo costituzionale.

Nel caso di specie, secondo la prospettiva dell’Organo giudicante, non si è in presenza di una violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), che, infatti, consente di “delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.

Il divieto alla sola ZTL “C”, equivalente al centro storico, risponde ad una esigenza ben precisa, vale a dire quella di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale ed architettonico delle aree centrali della città.

È infatti del tutto lecito che aree particolarmente sensibili possano formare oggetto di una disciplina specifica, volta ad assicurare la conservazione del valore culturale di zone di particolare rilievo storico e monumentale.

Per tale ragione appare pacifico limitare il transito veicolare privato e favorire, al contrario, il raggiungimento di tali aree tramite sistemi di trasporto pubblico, evitando il transito di veicoli privati pesanti che possono danneggiare le strade del Centro inadeguate a sostenerne l’evidente l’impatto.

Con tale pronuncia il TAR non ha ravvisato alcuna violazione del Codice della strada, in quanto non è stato limitato tout court l’accesso dei bus turistici nel territorio, bensì solo nell’area territoriale che corrisponde al cuore storico e monumentale della città.

Senza dimenticare, peraltro, quanto incida sulla questione – come risulta espressamente nella sentenza oggetto di esame –  la discrezionalità della PA: “la giurisprudenza, sia amministrativa che civile, è unanime nel ritenere che i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali delle pubbliche amministrazioni, che incidono su valori costituzionali spesso contrapposti, da contemperare secondo criteri di ragionevolezza. Tali provvedimenti sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in caso di abnormità e manifesta irragionevolezza delle misure adottate”.

In altri termini, l’istituzione delle zone a traffico limitato rientra nella piena discrezionalità dei comuni, il cui accesso può essere negato per ragioni di interesse rilevante.

Nel caso di specie la zona ZTL C infatti – Colosseo, Vaticano e Centro Storico –  deve essere preservata in maniera considerevole in virtù del suo elevato valore storico, artistico, monumentale e culturale: non risulta irragionevole che aree aventi caratteristiche di valenza universale, possano essere assoggettate ad una regolamentazione specifica.

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 31.10.2023, n. 16182