Dopo il 31 dicembre 2023 le “concessioni balneari” andranno a gara: il TAR Latina non ha dubbi.

In tema di concessioni balneari, si è di recente pronunciato anche il TAR Latina che, sulla scia dei principi espressi dalle ormai note sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, ha rigettato il ricorso proposto da ben 11 concessionari.

Il caso specifico

A fine dicembre 2020, con delibera di Giunta, il Comune di Latina, dava indirizzo affinché le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, venissero avviate una volta conclusasi l’emergenza epidemiologica a cui la legge n. 77/2020 rinviava.

Successivamente, nel mese di febbraio 2021, con determinazione dirigenziale, il Comune di Latina disponeva che non era più possibile procedere all’estensione temporale automatica fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime assentite dal Comune di Latina in scadenza al 31.12.2020. Con la medesima determina, il Comune di Latina stabiliva, altresì, che la validità temporale e l’efficacia delle concessioni demaniali marittime con scadenza fissata al 31.12.2020, di cui all’elenco sopra riportato, venisse estesa al 31.12.2021.

Detti atti venivano impugnati  da ben 11 titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico – ricreativa del Comune di Latina, i quali deducevano che:

  • le aree demaniali affidate ai concessori sono soggette ad un rapporto concessorio con l’amministrazione comunale che è destinato ad avere ancora durata pluriennale, ciò in quanto al momento dell’adozione dell’impugnata determina dirigenziale, le concessioni risultavano – e tuttora risultano- in essere sulla base della proroga disposta dalla (ancora) vigente Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 682 e 683, e dall’art. 182, comma 2 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n. 77/2020;
  • per tutti i concessionari ricorrenti resta fermo il pieno diritto a vedere riconosciuto il diritto di insistenza perché le concessioni di cui sono titolari rientrano nella tipologia di concessioni marittime “vigenti” alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 e dunque rilasciate in epoca antecedente al recepimento in Italia della Direttiva 2006/123/CE mediante il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che il citato art. 1 comma 683 ha inteso prorogare;
  • in virtù delle peculiarità che contraddistinguono il litorale di Latina su cui insistono le concessioni demaniali marittime in questione, non v’è un interesse transfrontaliero certo né una scarsità della risorsa naturale.

Nelle more, il Comune di Latina, preso atto dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 9.11.2021, stabiliva la proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime in argomento alla data del 31.12.2023.

Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti insistevano a che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la proroga disposta dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 682 e 683, e dall’art. 182, comma 2 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge n. 77/2020, con conseguente mantenimento del rapporto concessorio relativo alle aree demaniali loro affidate.

La decisione del TAR Latina

Il TAR, facendo propri i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per cui “se la proroga è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell’Unione, ne discende, allora, che l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto”, ha affermato che scaduto il termine del 31.12.2023, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente da se vi sia – o meno – un soggetto subentrante nella concessione.

(TAR Lazio, Latina, Sez. I 17.11.2022, n. 914)