Concessioni balneari: dopo la Legge concorrenza i ricorsi per le proroghe sono improcedibili.

Il TAR Genova, chiamato a pronunciarsi sull’estensione delle concessioni balneari al 31 dicembre 2033, in virtù dell’ormai abrogata l. 145/2018, ha dichiarato l’improcedibilità di ben 51 ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse, dovuta a sopravvenienza normativa.

Il collegio, con una serie di sentenze sostanzialmente identiche, pubblicate tra il 2 e il 3 gennaio 2023 (TAR Liguria, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 1 e TAR Liguria, Sez. I, 3 gennaio 2023 nn. 9 – 60), rilevato che “in pendenza di giudizio, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che aveva disposto, al suo art. 1, commi 675 e 683, la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo al 31 dicembre 2033, è stata abrogata e sostituita dalla disposizione contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha stabilito il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in  vigore della legge stessa  al 31 dicembre 2023”, ha dedotto l’irrilevanza della questione inerente la necessità di applicare o disapplicare la l. 145/2018 e, per l’effetto, ha pronunciato l’improcedibilità dei ricorsi.

Ma procediamo con ordine.

A seguito dell’entrata in vigore della l. 145/2018, i comuni liguri, così come la stragrande maggioranza dei comuni italiani, davano attuazione alla previsione normativa che prevedeva la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo fino al 31 dicembre 2033.

Senonché, a seguito delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, i comuni liguri avevano fatto dietro front, revocando tutti i provvedimenti di estensione delle concessioni demaniali marittime.

Detti provvedimenti venivano impugnati dai concessionari, con distinti ma analoghi ricorsi, i quali domandavano non solo l’annullamento di tali atti di revoca ma anche l’accertamento dell’efficacia delle loro concessioni fino al 31 dicembre 2033 in ossequio a quanto disposto dalla l. 145/2018.

L’oggetto di tutti e 51 i ricorsi era, quindi, costituito da atti comunali adottati in vigenza della normativa del 2018 e la questione fondamentale sulla quale doveva pronunciarsi il TAR Genova era, pertanto, quella della necessità di applicare o meno la l. 145/2018 nonché della sua compatibilità con il sovraordinato diritto eurounitario.

Nelle more della definizione di tali giudizi, interveniva però la l. 118/2022 – la nota Legge Concorrenza – con la quale, stabilito un nuovo termine finale di durata delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023, veniva abrogata la l. 145/2018.

E così che il TAR Liguria, preso atto dell’intervenuta abrogazione della l. 145/2018, con le sentenze qui in commento, ha rilevato l’irrilevanza delle questioni che accomunavano tutti i ricorsi e ne ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenienza normativa.

In particolare, il TAR Liguria in una delle 51 sentenze, (vedi link sotto),  si è così pronunciato: “Deve necessariamente rilevarsi, dunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, correlata al verificarsi di una situazione di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, in quanto il ricorrente non potrebbe comunque ottenere il bene della vita richiesto (cfr. Cons. di Stato, VI, 2.8.2021, n. 5705; id., VI, 8 aprile 2020, n. 2325; id., III, 13.7.2011, n. 4229), ovvero l’estensione dell’efficacia della c.d.m. al 31.12.2033”.

Il TAR ligure, poi, si è interrogato anche sull’eventuale rilevanza che avrebbe potuto avere, nel caso di specie, l’attuale pendenza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale sollevata dal TAR Lecce. Si rammenta, al riguardo, che il TAR Puglia ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per decidere su ben 9 quesiti relativi – il n. 1 – alla validità o meno della Direttiva 2006/123 e – i restanti dal n. 2 al n. 9 – all’interpretazione del diritto unionale (TAR Puglia, Lecce, Ord. 11.5.2022, n.  743).

Ebbene, il TAR Genova non ha dubbi: “quale che sia la decisione eventualmente adottata dalla CGUE sui quesiti proposti, la stessa potrebbe incidere – al più – sugli atti amministrativi adottati sulla base della normativa nazionale abrogata (legge n. 145/2018), ma giammai sulla sopravvenuta legislazione italiana e sui conseguenti – e vincolanti – provvedimenti ad essa consequenziali”.

Infine il collegio, nel motivare l’improcedibilità dei ricorsi, individua implicitamente anche un possibile futuro percorso di tutela degli interessi per i concessionari uscenti.

Chiarisce che l’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, integra propriamente una legge-provvedimento, in quanto esso non disciplina in via astratta e generale lo statuto di tutte le future concessioni demaniali marittime, ma dispone in concreto su casi e rapporti – ancorché numerosi – specifici e determinati, ovvero su tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della legge (27.8.2022) sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della l. 145/2018.

Ora, per giurisprudenza consolidata, in caso di sopravvenuta legge-provvedimento il ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo deve essere dichiarato improcedibile, ma l’interessato che si sente in qualche modo leso da tale legge-provvedimento può impugnare innanzi al giudice amministrativo gli eventuali atti esecutivi della legge provvedimento.

Come correttamente rilevato dal TAR, nel caso di specie, gli atti esecutivi non sono stati ancora adottati.

Ricordiamo a tal proposito che il governo ha tempo fino a febbraio 2023 per emanare i decreti attuativi previsti dalla Legge Concorrenza.

Dalla loro adozione dipendono dunque le sorti dei concessionari uscenti, ma anche di coloro i quali sono interessati ad investire nel settore delle concessioni demaniali marittime.

Concludendo, dunque, le pronunce del TAR Genova evidenziano ancora di più la necessità di un celere intervento statale.

Lo stato di confusione e di incertezza che aleggia intorno al settore delle concessioni demaniali marittime, che di fatto impedisce di programmare il futuro della attività, non giova a nessuno.

(TAR Liguria Genova, Sez. I, 2.1.2023, n. 1)