Legittima la revoca della gara per accedere ai fondi PNRR

revocaÈ legittima la revoca di una gara di appalto di lavori disposta per la sopravvenuta possibilità di fruire dei finanziamenti del PNRR, al fine di predisporre un progetto più organico. Così ha statuito di recente il TAR Campania con  la sentenza n. 7512/2022.

Il caso

Nel luglio del 2021, un’azienda ospedaliera aveva indetto una gara per l’affidamento dei lavori per un importo superiore ai 9 milioni di euro.

Giunta all’esame delle offerte presentate dai ricorrenti, l’azienda decideva di approvare un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica per furie dei fondi PNRR e, di conseguenza, aveva adottato un provvedimento di revoca della gara, senza addivenire all’aggiudicazione della precedente.

Avverso tali atti è insorto il secondo classificato, lamentando, tra l’altro:

– l’inesistenza dei presupposti per la revoca della procedura di gara, essendo il progetto cantierabile e finanziato;

– l’assenza di modifiche sostanziali tra il primo ed il secondo progetto, tali da legittimare il ricorso ad una nuova gara;

– che l’esecuzione del progetto era pervenuto a uno stadio tale da escludere la ricorrenza dei presupposti per la revoca prevista dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990 (la norma prevede che l’amministrazione può revocare un provvedimento solo al ricorrere di alcuni motivi specifici, ossia: sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario),  anche in relazione alla tutela del legittimo affidamento ingenerato nei concorrenti;

– che la motivazione adottata dall’Azienda nel provvedimento , ossia l’approvazione di un nuovo progetto più ampio rispetto al precedente e la possibilità di fruire dei finanziamenti PNRR, non poteva dirsi legittima.

La decisione del TAR

Secondo il TAR Campania, la revoca della gara è giustificata dall’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione. Ricordano infatti i giudici che la giurisprudenza amministrativa ritiene che “alla stazione appaltate è riservata “un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell’opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicchè essa ” – dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente – mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 ed i precedenti ivi richiamati)” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7.3.2022, n. 1530).

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto apprezzabile l’esigenza dell’amministrazione di procedere alla revoca della procedura al fine di fruire dei finanziamenti del PNRR, di dare organicità al progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto e di rendere il progetto rispettoso dei tempi del PNRR.

Di conseguenza, ha ritenuto legittima la scelta compiuta dall’amministrazione di revocare la precedente gara, ritenendo non rilevante la natura marginale o sostanziale della modifica apportata al progetto che era alla base dell’originaria procedura. La modifica progettuale, infatti, non aveva comportato un mutamento della quantità di lavori del progetto iniziali, “quanto piuttosto l’inserimento del progetto finanziato (…) in un disegno più complessivo, che presenta un’interrelazione tra tutte le opere a farsi e rende giustificato il superamento della precedente scelta”. Peraltro, osservando la nuova soluzione nella sua interezza, le variazioni progettuali risultavano superiori al 15% dell’importo di progetto, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, giustificando anche sotto tale profilo il ritiro della procedura di gara.

La sentenza in commento, oltre a fornire alcune indicazioni sulla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica disciplinata dagli artt. 44 e 48 del d.l. 77/2021, è interessante per l’importanza che la stessa rivolge ai finanziamenti PNRR, la cui fruizione costituisce, nei fatti, ragione di interesse pubblico.

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 1.12.2022