Elementi economici marginali nell’offerta tecnica? Non è commistione

La violazione del divieto di commistione fra l’offerta tecnica e l’offerta economica è una legittima causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici.

Secondo la giurisprudenza, però, tale divieto non va inteso in senso assoluto, ma può essere ammissibile l’inclusione nell’offerta tecnica di singoli elementi “economici”, purché essi siano estranei all’offerta economica stessa o, al massimo, ne rappresentino componenti marginali ed isolate, la cui conoscenza non consenta alla Commissione di soppesare l’offerta economica nel suo complesso. La ratio del principio è, infatti, quella di evitare che la Commissione, nel valutare l’offerta tecnica, sia influenzata dal grado di convenienza dell’offerta economica, che essa, quindi, non deve esserle resa apprezzabile anzitempo.

Da ultimo, il TAR Toscana ha ritenuto che non costituisse una violazione del divieto di commistione fra offerta tecnica ed offerta economica il riferimento contenuto in un progetto tecnico in cui – quale proposta migliorativa rispetto alla percentuale minima prevista dal capitolato – un operatore si impegnava a riconoscere all’Amministrazione comunale il 100% delle vendite sugli articoli di sua fornitura nel bookshop nell’ambito di una gara per l’affidamento di servizi di supporto alle attività degli istituti culturali. Tale impegno, infatti, secondo il TAR non era tale da “svelare” l’interezza dell’offerta economica del concorrente e, inoltre, si inseriva del tutto congruamente nella parte del progetto tecnico relativo alla gestione del bookshop.

TAR Toscana, Sez. I, 22/01/2020, n. 87