Firma non autografa su contratto di avvalimento: quali conseguenze?
A fronte di provvedimento di aggiudicazione, una delle imprese partecipanti alla procedura di gara ricorreva innanzi al TAR, lamentando la illegittimità del suddetto provvedimento.
In particolare, sosteneva che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura di gara in ragione della non autografia della sottoscrizione sul contratto di avvalimento, che ne avrebbe determinato la nullità, trattandosi di firma scansionata in violazione dell’art. 89 Codice e degli artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000.
A detta della ricorrente, inoltre, l’impresa aggiudicataria doveva essere esclusa atteso che il legale rappresentante di quest’ultima era destinatario di misura cautelare, essendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla posizione apicale dallo stesso rivestita in seno a un’associazione a delinquere; misura, questa, che non veniva riportata nella domanda di partecipazione.
Il Collegio, tuttavia, riteneva tale argomento privo di pregio e rigettava, pertanto il ricorso, evidenziando che:
– anche ammettendo che la sottoscrizione apposta in calce al contratto di avvalimento sia in forma scansionata (e, quindi, non autografa), ciò non determinerà la nullità del contratto medesimo con conseguenti effetti espulsivi;
– si tratta, a tutto voler concedere, di mera irregolarità sanabile con il ricorso al soccorso istruttorio posto che, nel caso di specie, viene in rilievo una modalità di sottoscrizione che risulta comunque idonea a determinare la paternità del contratto di avvalimento de quo;
– non sussiste alcuna violazione delle norme del D.P.R. 445/2000, venendo in rilievo documenti sottoscritti, corredati da copia della carta di identità e trasformati in pdf, come tali redatti in conformità al combinato disposto degli artt. 38 cc. 1, 2, e 47 c. 1 della citata normativa.
Né, conclude il Collegio, assume rilievo l’applicazione di una misura cautelare atteso che questa “non costituisce adeguato mezzo di prova della commissione di un grave illecito professionale, che comporterebbe l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016; la sua omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell’operatore ai sensi della successiva lett. c-bis) dell’art. 80”
(TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 22/02/2019, n. 388)