Garanzia provvisoria priva di firma dell’assicuratore: legittimo il soccorso istruttorio?

garanziaIl giudice amministrativo è stato chiamato a deliberare se sia legittimo o meno il soccorso istruttorio, disposto dalla stazione appaltante, nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prodotta ancorché priva della sottoscrizione dell’assicuratore.

Nei fatti è accaduto che, all’esito di una procedura di gara avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione da eseguirsi su immobili di proprietà di un ente comunale, una delle partecipanti ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo l’aggiudicazione definitiva disposta dall’amministrazione procedente (nonché gli atti ad essa connessi).

Con l’atto introduttivo del giudizio, l’impresa ricorrente ha censurato l’operato della stazione appaltante la quale, nel corso della procedura di gara, aveva invitato, uno dei concorrenti, ad integrare, mediante il soccorso istruttorio, l’offerta presentata. Nello specifico, il concorrente era stato invitato ad emendare la garanzia provvisoria, prodotta in assenza sia della richiesta firma dell’assicuratore, sia della autentica notarile accompagnata da copia del documento di identità dell’assicuratore medesimo.

Per la ricorrente, la mancata allegazione all’offerta della garanzia provvisoria sottoscritta con firma digitale non può essere sanata mediante attivazione del soccorso istruttorio (cui, invece, può ricorrersi per l’integrazione di documenti aventi data certa e preesistente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte).

In altri termini, a parere della ricorrente, il deposito – quale allegato all’offerta – della garanzia provvisoria sottoscritta dal solo contraente (quindi priva della firma dell’assicuratore) avrebbe dovuto spingere l’amministrazione ad escludere il concorrente responsabile di tale inadempimento.

Il TAR, non ritenendo condivisibili gli argomenti della ricorrente, ha rigettato il ricorso. Nel dettaglio, il Collegio ha osservato che:

– per espressa previsione del disciplinare di gara “La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: – la mancata presentazione di documenti a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria o impegno del fideiussore) (…) sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta”;

– ancorché sottoscritta dal solo contraente, è documentalmente provato che la richiesta garanzia presentava una data di emissione e di decorrenza del premio entrambe antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (dati che rimanevano inalterati anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, mediante il quale il concorrente inoltrava la garanzia sottoscritta dall’assicuratore).

In conclusione, secondo il Collegio, “non può condividersi l’assunto della ricorrente, secondo cui la polizza non fosse esistente al momento della presentazione della domanda – e sarebbe stata emessa, in sostanza, successivamente alla scadenza – fattispecie alla quale si riferisce il disciplinare nell’escluderne la sanabilità”. Ciò è altresì provato, laddove si consideri che “a) la polizza era stata comunque sottoscritta digitalmente dal contraente; b) quella inviata a seguito del soccorso istruttorio presenta lo stesso numero di quella inizialmente emessa; c) quest’ultima presenta comunque la firma olografa del garante, la quale – per quanto verosimilmente generata direttamente da un applicativo informatico – conferma indirettamente che l’Agenzia ha comunque emesso la polizza”.

Da ciò consegue, in definitiva, che “legittimamente la commissione ha consentito la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara”.

TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 20.4.2023, n. 1307