La proposta di Linee Guida ANAC sul rating d’impresa

Sono state finalmente poste in consultazione le Linee Guida recanti “Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità”, in attuazione dell’art. 83, comma 10, c. app. che demanda il funzionamento del sistema di rating d’impresa all’ANAC (attenzione: parliamo di rating d’impresa e non di rating di legalità che, come noto, riguarda i comportamenti aziendali valutati positivamente dall’AGCM).

Il rating d’impresa riguarda requisiti reputazionali che esprimono l’affidabilità dell’impresa ed è basato su elementi quali la capacità strutturale dell’impresa, il rating di legalità, la regolarità contributiva, l’incidenza del contenzioso, i tempi di esecuzione, il mancato utilizzo del soccorso istruttorio.

Inizialmente da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, con il Correttivo al c. app., su suggerimento dell’ANAC, è stato inserito tra gli elementi di valutazione dell’offerta.

Il documento offerto in consultazione l’11 maggio 2018, chiarisce quali elementi considerare ai fini del rilascio del rating d’impresa.

Ambito di applicazione

In primo luogo, sono presi in esame i contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore delle Linee guida e in tale ambito si considerano i comportamenti tenuti dagli operatori economici in fase di esecuzione e in fase di gara.

Ancora, si considerano gli affidamenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, nonché i subappalti e le subforniture di importo pari o superiore a 10.000 euro nei contratti sotto-soglia.

I comportamenti tenuti in fase di esecuzione da considerare sono quelli relativi agli ultimi cinque anni.

I requisiti reputazionali e il calcolo del rating

L’ANAC chiarisce che il mancato rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione costituisce causa ostativa al rilascio del rating di impresa.

Nel dettaglio, il rating di impresa è basato sui seguenti requisiti reputazionali:

  1. a) requisiti relativi alla valutazione della performance dell’esecutore, con un punteggio massimo pari a 100 – a tal fine è predisposta una scheda (allegata alle linee guida) che viene compilata dal RUP, in accordo con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione;
  2. b) requisiti di carattere generale, che impattano sulla valutazione complessiva dell’operatore economico non necessariamente esecutore del contratto, con un punteggio massimo pari a 40 – 25 di questi sono attribuiti per l’assenza di elementi penalizzanti mentre 15 sono attribuiti in relazione agli anni di attività nel mercato dei contratti pubblici.

In relazione al profilo di cui alla lett. b), sono considerati elementi penalizzanti, in relazione al periodo di riferimento, la mancata adesione al soccorso istruttorio, gli inadempimenti in relazione alla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive o corruttive, l’esito del contenzioso in fase di gara o di esecuzione, la risoluzione contrattuale per inadempimento, l’escussione della cauzione per mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni e l’attivazione della polizza decennale.

In relazione a ciascuno di tali elementi/eventi, l’ANAC prevede un sistema di decurtazione per cui dal punteggio massimo di 25 punti verranno decurtati:

– 2 punti se l’operatore non ha dato seguito all’attivazione del soccorso istruttorio;

– 5 punti se l’operatore ha omesso di denunciare una richiesta estorsiva o corruttiva;

– 3 punti se l’operatore ha tardato di denunciare una richiesta estorsiva o corruttiva;

– 5 punti se l’operatore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio nei casi di cui all’art. 26 c.p.a.;

– 5 punti se il contratto sottoscritto con l’operatore è stato risolto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

– 5 punti se la cauzione presentata dall’operatore è stata escussa per mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni;

– 3 punti se per l’opera realizzata dall’operatore è stato necessario attivare la polizza decennale postuma con un indennizzo inferiore al 10% dell’opera;

– 5 punti se per l’opera realizzata dall’operatore è stato necessario attivare la polizza decennale postuma con un indennizzo pari o superiore al 10% dell’opera;

Se, a seguito delle decurtazioni, il punteggio massimo di 25 punti risulti ridotto ad un valore pari o inferiore a 10 punti il rating di impresa non può essere rilasciato.

Sul secondo aspetto di cui alla lett. b), la proposta di Linee guida attribuisce un punteggio pari a 1 punto per ogni anno di attività nel mercato dei contratti pubblici antecedente a quello della richiesta di rating di impresa senza elementi ostativi o penalizzanti al rilascio del rating di impresa. Vengono considerate al massimo 15 annualità e il calcolo si interrompe al primo episodio di valutazione negativa della performance o elemento penalizzante.

Agli operatori economici che si presentano per la prima volta sul mercato dei contratti pubblici o che non hanno ancora eseguito un contratto pubblico, l’ANAC propone di attribuire convenzionalmente il punteggio massimo per la valutazione della performance passata (100 punti) e quello relativo alle cause penalizzanti (25 punti), mentre non può essere attribuito alcun punteggio per l’attività passata.

Le stazioni appaltanti inviano all’ANAC le schede di valutazione della performance dell’esecutore e le informazioni sugli eventuali elementi penalizzanti.

L’operatore economico al momento della richiesta del rating di impresa, può verificare la presenza presso ANAC delle schede di valutazione relative a tutti i contratti relativi al periodo di riferimento.

Se il punteggio ottenuto è pari o superiore a 60 punti, il rating di impresa può essere utilizzato ai fini della dimidiazione della garanzia (art. 93, comma 7, c. app.).

Il periodo transitorio

La stessa ANAC afferma che il sistema di rating d’impresa rappresenta un sistema complesso e di nuova istituzione, e quindi risulta necessario prevedere un periodo “lungo” di sperimentazione, prima di poter considerare avviato lo stesso.

Il periodo transitorio serve infatti a collezionare un numero sufficiente di affidamenti su cui calcolare il rating di impresa, visto che ai sensi dell’art. 83, comma 10, c. app., per «il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione».

In questa fase “sperimentale” si potrebbero condurre anche analisi circa i potenziali effetti su un campione di gare dell’utilizzo del rating di impresa per la qualificazione o la valutazione delle offerte.

Si è previsto che nel periodo iniziale, fino a quando l’ANAC non avrà adeguato i propri sistemi informatici, debbano essere gli operatori economici a fornire i dati necessari per il rilascio del rating di impresa e che le richieste possono essere inviate ad ANAC dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore delle Linee guida in esame.