Legge di Bilancio 2023: arriva la proroga del decreto aiuti per i contratti in corso, con qualche sorpresa in più!
La Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197) ha inciso sulle norme del decreto aiuti, ossia sull’art. 26 del d.l. 50/2022 in tema di appalti pubblici e aumento dei costi, apportando alcune significative modifiche sia per le gare da bandire che per le gare in corso di esecuzione.
Vediamo brevemente le novità più importanti.
Gare da bandire – commi 369-378 L. 197/2022
Nell’ottica di assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, il comma 369 incrementa il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui al comma 7 dell’art. 26 per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordo quadro o contraente generale. Tale aumento è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023; 1.000 milioni di euro per il 2024; 2.000 milioni di euro per l’anno 2025; 3.000 milioni di euro per l’anno 2026; 3.500 milioni di euro per l’anno 2027.
In base al comma 370, poi, al Fondo in parola posso accedere anche interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC i quali, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, ottengono un contributo calcolato nella misura del 10% dell’importo indicato nel decreto di assegnazione. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. La norma disciplina poi le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e le modalità di accesso al contributo.
I successivi commi 375 e 376 individuano una scala di priorità degli interventi che, in caso di somme residue disponibili, possono comunque accedere al predetto Fondo, nonché le relative modalità di accesso.
Il comma 377 prospetta l’adozione di un nuovo decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, che dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo e l’erogazione delle relative risorse.
Per le nuove gare, dunque, il comma 371 prevede che entro il 31 marzo 2023, le Regioni devono procedere con l’aggiornamento dei prezzari così come previsto dal Codice. In caso di inadempienza, i prezzari vengono aggiornati automaticamente nei successivi 15 giorni dalle articolazioni territoriali del Ministero. Nelle more dell’adozione dei nuovi prezzari 2023, possono essere utilizzati i prezzari infrannuali disposti dalle regioni ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del decreto aiuti (i prezzari aggiornati al 31 luglio 2022, per intenderci).
Quali prezzari si applicano, dunque, alle nuove gare? A spiegarlo è il comma 372 secondo cui “i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale”.
Al fine di far fronte alla spesa derivante dall’aggiornamento dei prezzari, il comma 373 impone alle stazioni appaltanti di procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nei quadri economici degli interventi, facendo uso delle somme a propria disposizione (più precisamente, “le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge”).
Il comma 374 specifica che l’accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce “lavori” del quadro economico dell’intervento “ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera”.
Contratti in corso – comma 458 L. 197/2022
Il comma 458 apporta delle rilevanti novità al meccanismo di adozione dei SAL introdotto dall’art. 26 del c.d. decreto aiuti.
Viene aggiunto all’art. 26 il comma 6-bis che proroga in buona sostanza il meccanismo di adozione dei SAL aggiornati per tutto il 2023. La norma prevede infatti che per gli appalti pubblici di lavori o accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31.7.2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023.
Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% tramite proprie risorse (50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, somme derivanti da ribassi d’asta, altre somme a disposizione dell’amministrazione per interventi già conclusi), nonché tramite il Fondo di cui al comma 8 dell’art. 1-septies d.l. 73/2021 e il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Per quest’ultimo, il nuovo comma 6-quater, oltre ad incrementarne la capienza, prevede che le relative risorse saranno assegnate alle stazioni appaltanti in ordine cronologico, in base alle richieste pervenute. Le modalità di utilizzo e di ripartizione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ai fini dell’aggiornamento dei SAL saranno contenute in un decreto del MIT di prossima adozione (entro fine gennaio).
Il comma 6-ter prevede altresì che per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l’ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31.7.2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023. In questo caso, tuttavia, le maggiorazioni sono corrisposte nella misura dell’80% (e non del 90%).
Il comma 6-sexies prevede che per gli appalti che beneficiano del meccanismo di adozione dei SAL con i prezzari aggiornati anche per il 2023 non trova applicazione il c.d. meccanismo di compensazione ordinaria di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) d.l. 4/2022.
Infine, il comma 458 della Legge di Bilancio apporta alcuni chiarimenti al comma 8 dell’art. 26, in tema di accordi quadro: viene precisato che il meccanismo di adozione dei SAL con i prezzari aggiornati 2022 è relativo agli accordi quadro con termine finale di presentazione delle offerte al 31.12.2021.
Vengono prorogate infine le disposizioni già in vigore per RFI e ANAS che, dunque, si applicano fino al 31 dicembre 2023.
(L. 29 dicembre 2022 , n. 197)