Le nuove Linee Guida del M.I.T. riguardanti gli interventi nelle zone sismiche.
Con decreto del 30.4.2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha finalmente adottato le linee guida previste dal decreto Sblocca Cantieri in merito alla classificazione degli interventi nelle zone sismiche ai sensi del nuovo art. 94 bis d.p.r. 380/2001.
Come rappresentato in un precedente articolo, l’art. 94 bis, perseguendo lo scopo della semplificazione delle procedure amministrative, aveva suddiviso gli interventi in tre macro-categorie: (A) quelli rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, (B) quelli di minore rilevanza e (C) quelli privi di rilevanza.
In questo contesto sono intervenute le linee guida M.I.T. che hanno fornito le indicazioni di dettaglio per inquadrare e inserire gli interventi nell’ambito delle macro-categorie dell’art. 94 bis, al fine di individuare le autorizzazioni amministrative cui essi rimangono soggetti.
Proprio sulla base di tali linee guida, le Regioni vengono ora chiamate a redigere specifici elenchi di intervento da inserire nelle macro-categorie di cui all’art. 94 bis d.p.r. 380/2001. In tal modo, completando il percorso immaginato dal Decreto Sblocca Cantieri, viene risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale circa i poteri del legislatore regionale in ordine alla classificazione degli interventi sotto il profilo sismico.
Infatti, proprio in forza di quanto previsto dall’art. 94 bis, le Regioni godono ora di un preciso potere legislativo, da esercitare nel rispetto e nei limiti delle linee guida del M.I.T., per procedere all’inquadramento degli interventi, dovendo in tal senso redigere le “specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse”: potere legislativo da esercitarsi a stretto giro atteso che lo stesso art. 94 bis ha “confermato” la previgente normativa regionale – peraltro più volte contestata dalla Corte di Cassazione – solo nelle “nelle more dell’emanazione delle linee guida”.
La classificazione degli interventi secondo le indicazioni delle Linee Guida
Rinviando a quanto approfonditamente rappresentato nelle citate linee guida – qui difficilmente riassumibile in ragione del loro contenuto estremamente tecnico -, è sufficiente in questa sede rilevare che esse contengono specifici criteri per classificare ed inserire gli interventi nelle macro aree individuate dall’art. 94 bis.
In particolare, senza alcuna pretesa di completezza, le linee guida ci dicono che la categoria “A” relativa agli “interventi rilevanti rispetto alla pubblica incolumità” (e soggetta a “preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94”) “comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio”. Si tratta in sostanza di interventi che, in ragione della loro complessità e soprattutto in ragione della loro rilevanza, richiedono, da un lato, la corretta applicazione dei principi della scienza e della tecnica delle costruzioni, dall’altro maggiori e più accurati controlli.
Quanto alla categoria “B” di interventi di “minore rilevanza”, essa comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti le comuni conoscenze tecniche.
Quanto infine alla categoria “C” “interventi privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, essa comprende “quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio”.
Le Linee Guida e le varianti non sostanziali
Sempre in un’ottica di semplificazione, le linee guida intervengono anche sulle cd. varianti non sostanziali eseguite in corso d’opera: pur ribadendo l’importanza del principio fissato dall’art. 93 d.p.r. 380/2001 in ordine alla necessità di preventiva trasmissione del progetto, esse ci dicono espressamente che “sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art. 93″ .
Ai fini dell’individuazione e definizione delle “varianti non sostanziali” le linee guida attribuiscono rilevanza ai criteri strutturali: come ivi si legge “sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso”.
Le Linee Guida fanno comunque salvo il potere delle Regioni di individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto.
Conclusioni
In conclusione, le Linee Guida confermano l’intento di liberalizzazione e semplificazione anticipato nel decreto Sblocca Cantieri, quanto meno in relazione alle varianti non sostanziali in corso d’opera.
Tali linee guida confermano altresì il riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di autorizzazioni sismiche, formalizzando e definendo il potere spettante a queste ultime, al fine di evitare i contrasti emersi sin ad oggi in sede giurisprudenziale.