Le nuove Linee Guida del M.I.T. riguardanti gli interventi nelle zone sismiche.

interventi zone sismicheCon decreto del 30.4.2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha finalmente adottato le linee guida previste dal decreto Sblocca Cantieri in merito alla classificazione degli  interventi nelle zone sismiche ai sensi del nuovo art. 94 bis  d.p.r. 380/2001.

Come rappresentato in un precedente articolo, l’art. 94 bis,  perseguendo lo scopo della semplificazione delle procedure amministrative, aveva suddiviso gli interventi in tre macro-categorie: (A) quelli rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, (B) quelli di minore rilevanza e (C) quelli privi di rilevanza.

In questo contesto sono intervenute le linee guida M.I.T. che hanno fornito le indicazioni di dettaglio per inquadrare e inserire gli interventi nell’ambito delle macro-categorie dell’art. 94 bis, al fine di individuare le autorizzazioni amministrative cui essi rimangono soggetti.

Proprio sulla base di tali linee guida, le Regioni vengono ora chiamate a redigere specifici elenchi di intervento da inserire nelle macro-categorie di cui all’art. 94 bis d.p.r. 380/2001. In tal modo, completando il percorso immaginato dal Decreto Sblocca Cantieri, viene risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale circa i poteri del legislatore regionale in ordine alla classificazione degli interventi sotto il profilo sismico.

Infatti, proprio in forza di quanto previsto dall’art. 94 bis, le Regioni godono ora di un preciso potere legislativo, da esercitare nel rispetto e nei limiti delle linee guida del M.I.T., per procedere all’inquadramento degli interventi, dovendo in tal senso redigere le “specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse”: potere legislativo da esercitarsi a stretto giro atteso che lo stesso art. 94 bis  ha  “confermato” la previgente normativa regionale – peraltro più volte contestata dalla Corte di Cassazione –  solo nelle “nelle more dell’emanazione delle linee guida”.

La classificazione degli interventi secondo le indicazioni delle Linee Guida

Rinviando a quanto approfonditamente rappresentato nelle citate linee guida – qui difficilmente riassumibile in ragione del loro contenuto estremamente tecnico -, è sufficiente  in questa sede rilevare che esse contengono specifici criteri per classificare ed inserire gli interventi nelle macro aree individuate dall’art. 94 bis.

In particolare, senza alcuna pretesa di completezza, le linee guida ci dicono che la categoria “A” relativa agli “interventi rilevanti rispetto alla pubblica incolumità”  (e soggetta a “preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94”) “comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali,  dimensioni,  forma  e  materiali   impiegati,   possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio”. Si  tratta  in  sostanza di interventi  che, in ragione della loro complessità e soprattutto in ragione della loro rilevanza, richiedono, da un lato, la corretta applicazione  dei  principi della scienza e della tecnica delle costruzioni, dall’altro maggiori e più accurati controlli.

Quanto alla categoria “B” di interventi di “minore rilevanza”, essa comprende quelle  categorie  di interventi  caratterizzati  da  una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di  settore,  che richiedono quindi sufficienti le comuni conoscenze tecniche.

Quanto infine alla categoria “C” “interventi privi  di  rilevanza”  nei  riguardi  della  pubblica incolumità, essa comprende “quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e  materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della  pubblica incolumità, fermo  restando  il  rispetto   delle   disposizioni   che   regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio”.

Le Linee Guida e le varianti non sostanziali

Sempre in un’ottica di semplificazione, le linee guida intervengono anche sulle cd. varianti non sostanziali eseguite in corso d’opera: pur ribadendo l’importanza del principio fissato dall’art. 93 d.p.r. 380/2001 in ordine alla necessità di preventiva trasmissione del progetto, esse ci dicono espressamente che “sono evidentemente  esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art.  93″ .

Ai fini dell’individuazione e definizione delle “varianti non sostanziali”  le linee guida attribuiscono rilevanza ai criteri strutturali: come ivi si legge “sulla  base  delle  caratteristiche  strutturali dell’intervento, una variante si può  definire  non  sostanziale  se interviene  solo  su  singole  parti  o  elementi  dell’opera,  senza produrre  concrete  modifiche  sui  parametri  che   determinano   il comportamento statico o dinamico della struttura nel  suo  complesso”.

Le Linee Guida  fanno comunque salvo il potere delle Regioni di individuare  eventuali  ulteriori  ipotesi  di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale  appena esposto.

Conclusioni

In conclusione, le Linee Guida confermano l’intento di liberalizzazione e semplificazione anticipato nel decreto Sblocca Cantieri, quanto meno in relazione alle varianti non sostanziali in corso d’opera.

Tali linee guida confermano altresì il riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di autorizzazioni sismiche, formalizzando e definendo il potere spettante a queste ultime, al fine di evitare i contrasti emersi sin ad oggi in sede giurisprudenziale.