Regolamento appalti: riserve e focus su esecuzione. Sarà vero?

regolamento unico appalti esecuzione riserveDalle bozze di Regolamento unico di attuazione ed esecuzione del Codice appalti, voluto dal Legislatore dello “Sblocca cantieri” con la legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha riportato in vita il Regolamento, mandando la cd. soft law nel dimenticatoio, è possibile evincere le prime novità o riproposizione di istituti già presenti nella normativa previgente.
Già ad un primo esame del testo sul quale si sta lavorando, emerge (finalmente) l’attenzione riservata all’esecuzione del contratto, fase da tempo considerata di “seconda classe” rispetto alla procedura di gara e che, al contrario, ricopre un ruolo centrale in ogni appalto pubblico.

Sulle riserve

Come avevo anticipato qui, sembra confermato il ritorno alle formalità, tese a garantire peraltro il rispetto della spesa pubblica, relative alla formulazione delle riserve ossia la previsione del termine di decadenza per la loro esplicazione e quelle inerenti i requisiti di contenuto delle stesse.
 
Questi temi nel regolamento previgente (d.P.R. 207/2010) erano disciplinati agli artt. 190 e 191, successivamente abrogati dal d.lgs. 50/2016 e connesso d.M. 49/2018.
L’abrogazione di tali norme, che invece fissavano in modo puntuale le modalità di apposizione delle riserve, ha lasciato senza un’adeguata definizione normativa una procedura che, da sempre, costituisce un punto nodale della fase esecutiva dell’appalto pubblico. Ragione che mi ha spinto a definire le riserve disciplinate dal Codice del 2016 (e d.M. 49/2018 che le rimetteva alla disciplina negoziale sottraendole ad una fonte normativa di rango primario) “riserve fai da te”.
 
Ad un primo esame dello schema di regolamento unico, sembra non solo che le disposizioni e i contenuti di cui agli artt. 190 e 191 del Regolamento previgente stiano per tornare alla vita, ma che all’istituto delle riserve sia dedicato un intero e corposo articolo.
E invero, all’art. 187 della bozza di regolamento è dato leggere: “1. L’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3.
2. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere, a pena di decadenza, di iscrivere riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all’esecutore. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere, a pena di decadenza, di iscrivere riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio ovvero del momento in cui esso ha manifestato la sua idoneità a recare pregiudizio all’esecutore.
3. La riserva viene esplicitata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla sua iscrizione, indicando le ragioni di ciascuna domanda e l’ammontare del compenso o risarcimento cui l’appaltatore ritiene di aver diritto mediante una chiara determinazione.
4. L’appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere e confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le proprie motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.
6. Nel caso in cui l’appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’appaltatore si intendono rinunciate.
8. Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve contengono, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
9. Qualora la contestazione dell’appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva viene iscritta, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. Resta fermo il termine di quindici giorni per la relativa esplicazione. La riserva è poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale.
10. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 9, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia  previamente diffidato per iscritto il committente a riprendere i lavori, ai sensi dell’articolo 176, comma 2, del presente regolamento.
11. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del codice,  eventualmente aggiornandone l’importo. La suddetta conferma delle riserve precedentemente iscritte può essere proposta mediante l’indicazione del numero, titolo ed importo di ciascuna riserva.
12. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine di cui all’articolo 158, comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
13. L’esecutore, all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, può iscrivere riserva esplicitando contestualmente le richieste ed eccezioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo”.
Se ciò venisse confermato, la novità sarebbe da accogliersi con favore giacché la procedura sulle riserve tornerebbe ad avere non solo una fonte normativa di rango primario (e non affidata alla disciplina negoziale come voleva l’art. 9 del d.M. 49/2018 che rimette la gestione delle riserve alla disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato negoziale) ma dei chiari riferimenti alle formalità che da sempre hanno caratterizzato l’istituto.

Sul pagamento lavori alla sospensione

Ritorno di fiamma anche per l’istituto del pagamento dei lavori eseguito sino alla sospensione se di durata superiore a quarantacinque giorni che troverebbe la sua fonte nell’art. 176, comma 3, del nuovo Regolamento; una norma che nell’emergenza Covid-19 sarebbe stata di certo utile ad operatori e committenti che, invece, in assenza di indicazioni normative al riguardo, hanno dovuto cimentarsi con le modifiche contrattuali ex art. 106 Codice.

L’istituto non è nuovo giacché disciplinato dal Regolamenton previgente (d.P.R. 207/21010) all’art. 141, comma 3: “Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione“.

Di questo e altri temi abbiamo discusso nella LIVE di Lavoripubblici.it del 18.5.2020 in compagnia di Ing. Pier Luigi Gianforte, dott. Edoardo Bianchi, Vice Presidente ANCE, Ing. Gianluca Oreto. Trovi qui il video.