Minor prezzo e caratteristiche standardizzate: serve adeguata motivazione
Novembre 25, 2019
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|By Aurora Donato
Come confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è pacificamente riconosciuto alla stazione appaltante il potere discrezionale di bandire la gara con il criterio del miglior prezzo per l’affidamento di servizi che abbiano oggettive caratteristiche standardizzate (Cons.St., Ad.Plen., 21 maggio 2019, n. 8).
Tuttavia, il carattere standardizzato delle prestazioni comprese nel servizio, non è di per sé sufficiente a giustificare l’applicazione del criterio del prezzo più basso. A rigore, infatti, del comma 5 dell’art. 95, si richiede espressamente “una adeguata motivazione”.
A tal proposito, è recentissima la pronuncia del TAR Veneto su un ricorso presentato da un nota compagnia petrolifera per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione concernente la stipula di un contratto di fornitura di lubrificanti, definito dalla stazione appaltante con caratteristiche standardizzate e, pertanto, aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Nella decisione del TAR circa l’illegittimità della scelta del criterio del minor prezzo ha assunto un particolare rilievo la previsione del bando che consentiva l’uso di prodotti non solo equivalenti, ma anche compatibili con quelli attualmente in uso, anche meno costosi.
Il TAR ha ricordato, innanzitutto, che nelle procedure di gara esperite con il criterio del miglior prezzo, è escluso in via radicale l’apprezzamento sugli aspetti qualitativi delle offerte dei concorrenti. Pertanto, il criterio del minor prezzo è sicuramente una scelta legittima frutto della discrezionalità amministrativa, ma è pur sempre una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ragion per cui l’obbligo motivazionale non è pretermissibile.
Dal combinato disposto dell’art. 95, comma 5, e dalle linee guida ANAC di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti che procedono con il criterio del minor prezzo devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. Inoltre, devono anche dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore.
Il TAR ha ammesso che le ragioni della deroga possano risultare oltre che da una motivazione esplicita, anche dagli atti di gara, laddove emerga in modo palese ed incontrovertibile la standardizzazione delle prestazioni richieste. Tuttavia, nel caso di specie, non risultava nemmeno evincibile dagli atti da gara un contenuto delle prestazioni tale da elidere del tutto gli spazi entro i quali potesse essere utile attivare un confronto competitivo sul profilo qualitativo fra i concorrenti. Ciò perché la documentazione di gara stessa richiedeva la fornitura di prodotti compatibili con quelli già in uso, consentendo, di conseguenza, possibili soluzioni diverse frutto della discrezionalità dei partecipanti, il che di per sé sarebbe in contraddizione con la nozione di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
Concludendo, il TAR Venezia accoglie il ricorso, poiché dalla lettura della lex specialis emerge la carenza motivazionale, infatti la stazione appaltante si è limitata a richiamare la previsione normativa che fonda la scelte del criterio di aggiudicazione, senza accompagnare detto richiamo con un apparato motivazionale adeguato, come richiesto dalla previsione di legge.