Concessioni per la nautica da diporto: il regime giuridico tra esclusioni normative e obblighi concorrenziali

nautica da diportoConcessioni per la nautica da diporto: il regime giuridico tra esclusioni normative e obblighi concorrenziali

Il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle concessioni demaniali per la nautica da diporto è stato oggetto di una profonda evoluzione, culminata in una serie di interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali che ne hanno ridefinito i contorni.

 

 

La distinzione fondamentale rispetto alle concessioni con finalità turistico-ricreative è oggi un punto fermo, ma da essa scaturiscono precise conseguenze in termini di procedure di affidamento e gestione dei rapporti in essere, all’insegna di un’inderogabile applicazione dei principi di concorrenza.

L’esclusione delle concessioni per la nautica da diporto dall’ambito di applicazione della L. 118/2022, operata dal d.l. Salva Infrazioni (conv. in L. 166/2024), ha segnato un importante passo avanti nel riconoscimento delle peculiarità del settore.

L’intervento ha posto fine all’equiparazione tra le concessioni demaniali a finalità turistico-ricreative e quelle per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, quali ad esempio porti turistici e punti ormeggio, che non teneva conto delle specificità delle strutture diportistiche quali la loro essenzialità per il turismo nautico e la loro strategicità per l’attrazione del turismo internazionale.

Alla luce di tale espunzione, la giurisprudenza si è interrogata sull’applicabilità della proroga al 2027 a tali concessioni e, soprattutto, sulla disciplina applicabile al rilascio dei relativi titoli.

La distinzione tra concessioni per la nautica da diporto e concessioni turistico-ricreative

Il punto di partenza fondamentale per comprendere il regime giuridico delle concessioni per la nautica da diporto è la loro qualificazione e la conseguente differenziazione rispetto a quelle con finalità turistico-ricreativa. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative” è circoscritta a una definizione legislativa precisa e tassativa, che non ammette estensioni analogiche (Cons. St., Sez. VII, 11.1.2023, n. 350; TAR Lazio, Latina, Sez. II, 18.4.2025, n. 340).

Tale nozione si trova nell’art. 1 del D.L. n. 400/1993, richiamato anche dalla L. 118/2022, che include nel novero delle concessioni demaniali “a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione
”.

Di conseguenza, sono state esplicitamente escluse da questa categoria le concessioni relative a:

  • La realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto come porti turistici;
  • I punti di ormeggio e specchi acquei (ai quali sarebbe inapplicabile, secondo la sentenza TAR Sicilia, Catania, Sez III, 17.4.2025, n. 1264, la disciplina di cui al d.P.R. 509/1997);
  • La cantieristica navale e gli scali d’alaggio.

Tale orientamento segna un superamento di precedenti interpretazioni giurisprudenziali che, in passato, avevano tentato un “progressivo avvicinamento normativo” tra le due tipologie, valorizzando la prevalente valenza turistica anche dei punti di ormeggio (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3604/2012). Oggi, invece, la distinzione è netta e costituisce il presupposto per l’inapplicabilità alle concessioni da diporto di tutte le proroghe automatiche disposte per il settore turistico-ricreativo, inclusa quella al 2027.

La disciplina applicabile al rilascio dei titoli e la gestione delle procedure ad evidenza pubblica per la nautica da diporto

Di recente, il Consiglio di Stato n. 8236/2025 ha confermato che l’esclusione delle concessioni per la nautica da diporto dall’applicazione della L. 118/2022: a) esclude per tali concessioni la proroga sino al 30 settembre 2027 prevista dal d.l. 131/2024 che ha modificato l’art. 3 della L. 118/2022, ma b) non comporta l’inapplicabilità della Direttiva Bolkenstein, né ha creato per tali concessioni una “zona franca” sottratta ai principi della concorrenza.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha da tempo ribadito con forza un principio cardine: l’affidamento di beni pubblici scarsi, come le aree demaniali marittime, deve sempre avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, che discendono direttamente dai Trattati Europei e dalla Costituzione.

Il principio di concorrenzialità per questa tipologia di concessioni non è mai stato messo in dubbio e preesiste alla stessa Direttiva Bolkestein. Pur non esistendo un obbligo espresso di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici, né alle regole dell’art. 4 L. 118/2022 per le concessioni turistico ricreative, ciò non significa che l’amministrazione possa procedere ad un affidamento diretto o discrezionale.

Di recente anche l’AGCM – nel Bollettino n. 25/2025 – ha ribadito la necessità di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica anche per questa tipologia di concessioni. In altre parole, nel momento in cui l’Ente concedente decide di affidare risorse pubbliche deve sempre garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, favor partecipationis e parità di trattamento.

Una volta stabilito l’obbligo di gara, si pone la questione di quale procedura debba essere seguita.

In assenza di una disciplina specifica per le concessioni da diporto analoga a quella introdotta per le turistico-ricreative dall’art. 4 della L. 118/2022, la giurisprudenza ha individuato la soluzione nell’applicazione dell’art. 37 del Codice della Navigazione.

Tuttavia, non si tratta di un mero ritorno al passato. La sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, n. 426/2025 ha precisato che tale procedura “informale” deve essere interpretata e applicata in chiave pro-concorrenziale. L’amministrazione non può limitarsi a una mera comparazione tra domande concorrenti, ma deve attivamente garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.

Ciò implica la necessità di una previa pubblicità adeguata e la definizione di criteri di selezione chiari e non discriminatori, superando la vecchia prassi basata sulla semplice pubblicazione di un “rende noto” a livello locale in attesa di eventuali domande concorrenti. Le amministrazioni sono tenute ad agire con urgenza, senza attendere ulteriori interventi normativi o l’adozione di strumenti di pianificazione.

Per gestire il periodo necessario all’espletamento delle nuove procedure di gara, la giurisprudenza ha ammesso il ricorso alla c.d. “proroga tecnica”. Non si tratta di una proroga automatica e generalizzata, ma di una misura eccezionale, motivata e strettamente temporanea, finalizzata a garantire la continuità del servizio e la gestione del bene pubblico, evitando un vuoto gestionale dannoso per l’interesse pubblico.

La legittimità di tale proroga è subordinata alla circostanza che l’amministrazione ha già indetto la procedura selettiva o ha deliberato di indirla in tempi brevissimi, avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi.

La durata di questa proroga è funzionale al completamento della gara e non può estendersi fino a termini fissi e predeterminati per legge, ma deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.

 

Cons. St., Sez. VII, 23.10.2025, n. 8236

TAR Campania, Salerno, Sez. III, 30.4.2025, n. 811

TAR Campania, Salerno, Sez. III, 29.4.2025, n. 749

TAR Lazio, Latina, Sez. II, 5.5.2025, n. 426

TAR Lazio, Latina, Sez. II, 18.4.2025, n. 340

TAR Sicilia, Catania, Sez III, 17.4.2025, n. 1264

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